Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2996 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2996 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 564-2012 proposto da:
BOVE ANTONIO BVONTN82D03F240S, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE EGEO 137, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO ZAMBROTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
VIRGILI PAOLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
PROVINCIA di FIRENZE 80016450480, in persona del Presidente
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato BACCARI
CATERINA, rappresentata e difesa dall’avvocato GUALTIERI
STEFANIA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

86,Y

Data pubblicazione: 11/02/2014

avverso la sentenza n. 23/2011 del TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE DISTACCATA di CARPI, depositata 1’01/06/2011;
udita la re1’_7ione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2012 n. 00564 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art.377 c.p.c. ha
depositato la seguente relazione ex art.380-bis c.p.c.:
“1. – Antonio Bove proponeva nei confronti della Provincia di Firenze

accertamento di un’infrazione all’art. 126-bis codice dPlla strada
notificatogli dalla Polizia provinciale di Firenze.
Nel costituirsi in giudizio in persona del funzionario delegato, la Provincia
di Firenze eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice
adito.
Dichiarata la contumacia della P.A. opposta, per essere stata sottoscritta
la relativa comparsa di costituzione da persona diversa dal Presidente della
Provincia, con sentenza del 7.5.2010 il giudice di pace accoglieva
l’opposizione.
1.1. – Tale pronuncia, appellata dalla Provincia, era riformata dal
Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, che con sentenza del
1 0.6.2011 dichiarava l’incompetenza del giudice di pace di Carpi, in favore di
quello di Firenze, e regolava le spese. Riteneva il giudice di secondo grado
che il luogo della commessa violazione dovesse valutarsi in astratto e non in
concreto (come invece affermato nella sentenza del giudice di prime cure) e
che esso fosse chiaramente individuabile in Firenze.
2. – Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ricorre Antonio Bove
con atto notificato ex lege n. 53/94 a mezzo del servizio postale il 29.11.2011.
2.1. – La Provincia di Firenze resiste con controricorso.
3. – Tre i mezzi d’annullamento.
3

opposizione, innanzi al giudice di pace di Carpi, avverso il verbale di

3.1. – Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione
dell’art. 38 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 2 c.p.c. Secondo parte
ricorrente, data la contumacia in primo grado della P.A. opposta, così come
ritenuta dal giudice di pace, il Tribunale avrebbe rilevato d’ufficio

3.2. – Col secondo mezzo è dedotta la nullità della sentenza impugnata per
violazione dell’art. 126-bis codice dell2 strada e dell’art. 25 c.p.c., per essere
stata commessa la violazione oggetto di contestazione (omessa
comunicazione dei dati del conducente del veicolo) nel luogo ove lo stesso
ricorrente è domiciliato, e dunque in Carpi.
3.3. – Il terzo motivo denuncia il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non avendo
il giudice d’appello svolto alcuna considerazione in ordine alla competenza
territoriale nel caso di violazione dell’art. 126-bis codice della strada.
4. – Il ricorso è inammissibile.
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via
esclusiva su

11Y , I7

questione di competenza è impugnabile solo con il

regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ.,
con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il
quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che
risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47, secondo
comma, cod proc. civ. ovvero in quello c.d. lungo di cui all’art. 327 cod.
proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della
decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte
impugnante (Cass. n. 5391/09; conformi, nn. 6105/06, 15366/01 e 12455/10).
4

l’incompetenza del giudice di primo grado.

4.1. – Conversione cui osta, nella specie, la mancata prova del requisito
formale, ossia la proposizione del mezzo entro 30 giorni dalla cc;,;unicazione,
ovvero il difetto di quest ‘ultima.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con

II. – La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale le parti,
debitamente avvisate, non hanno depositato memoria, e il Procuratore
generale nulla ha osservato.
III. – Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
IV. – Le spese, liquidate come ir dispositivo, seguono la soccombenza
della parte ricorrente.
P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
alle spese, che liquida in € 1.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 23.10.2013.

ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex art 375, n. I c.p.c.”.

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