Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2996 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

EMMEPI s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 61/28/06, depositata il 25 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 61/28/06, depositata il 25 gennaio 2007, con la quale, accogliendo l’appello della Emmepi s.r.l., ha affermato l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento notificato nel 2004 alla contribuente per IRPEG ed IRAP relative al 1998: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’atto impugnato reca il puro e semplice rinvio al p.v.c., senza altra aggiunta che non sia una sequenza immotivata di cifre. E’ chiaro che a fronte della contestazione mossa dalla societa’ contribuente, spettava all’Agenzia delle entrate di dare la prova della sussistenza della motivazione per relationem, il che ben poteva fare anche solo producendo il p.v.c., pacifica essendone la conoscenza. Invece tal documento – essenziale ai fini della integrazione della motivazione, della quale costituisce in realta’ l’unico contenuto – non e’ stato prodotto da alcuna delle parti.

La societa’ contribuente non si e’ costituita.

2. Appare manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso (con l’assorbimento dei restanti), con il quale, denunciando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 si pone il quesito se la CTR, annullando l’avviso impugnato perche’ a suo avviso carente di motivazione e perche’ detta carenza non e’ stata supplita mediante la produzione in giudizio del p.v.c. richiamato, che peraltro per lo stesso giudice tributario era pacificamente gia’ in possesso del contribuente, violi il principio di diritto per cui, in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 la motivazione dell’avviso di accertamento deve porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria (non gia’ portare a sua conoscenza la prova della fondatezza della pretesa stessa).

In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, infatti, gia’ in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (cosiddetto Statuto del contribuente) (Cass. n. 18073 del 2008), e poi, per le imposte sui redditi, in virtu’ del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 2 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001), l’obbligo di allegazione all’atto dell’amministrazione finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione di esso non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia gia’ integrale e legale conoscenza (cio’ che nella specie risulta dalla stessa sentenza impugnata), fermo rimanendo l’onere dell’amministrazione di passare, in sede contenziosa, dall’allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbiti gli altri.”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale procedera’ a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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