Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2996 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2996 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORD INANZA
sul ricorso 6666-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
del Contenzioso Esattoriale pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
STINCHI CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente contro
ROMA CAPITALE 02438750586;

Data pubblicazione: 07/02/2018

- intimata avverso la sentenza n. 19115/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 24/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

ROSSETTI.
Rilevato che:
la società Equitalia Sud spa ha impugnato per cassazione la sentenza
del Tribunale di Roma 24.9.2015 n. 19115;
tale sentenza, accogliendo il gravame proposto da Chiara Stinchi, ha
condannato Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione, in favore dell’appellante,
delle spese del doppio grado di giudizio avente ad oggetto una
opposizione a cartella esattoriale (emessa per il pagamento d’una
sanzione amministrativa irrogata per violazione delle norme del codice
della strada), proposta da Chiara Stinchi invocando un difetto di
notifica del verbale di contestazione dell’infrazione da parte dell’ente
impositore (il Comune di Roma);
con l’unico motivo del proprio ricorso, la Equitalia Sud lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; è denunciata, in particolare, la
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure:
(a) con una prima censura, la ricorrente sostiene che nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale proposto da Chiara Stinchi essa non
si sarebbe potuta ritenere “soccombente” ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e di
conseguenza non poteva essere condannata alle spese;
(b) con una seconda censura sostiene che, in virtù delle norme che
disciplinano la riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale (d.p.r.

Ric. 2016 n. 06666 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

29.9.1973 n. 602), l’agente della riscossione non ha né l’obbligo, né il
potere, di verificare la legittimità del titolo esecutivo in base al quale è
iniziata l’esecuzione, e di conseguenza non può essere condannata alla
rifusione delle spese processuali, nel caso in cui l’opposizione venga
accolta per fatti imputabili all’ente impositore (come appunto nel caso

della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione al codice della
strada commessa dall’opponente, attivitavè di esclusiva competenza del
Comune di Roma);
Considerato che:
il ricorso è infondato;
il presente giudizio ha preso le mosse da una opposizione a cartella di
pagamento, con la quale l’opponente si dolse di non avere mai ricevuto
la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione;
tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento
prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione
esecutiva, va proposta nei confronti dell’agente della riscossione;
questi, pertanto, è il solo soggetto che fa sorgere l’onere di
contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a
sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso
di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso, come già
ritenuto da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017,
alla cui ampia motivazione può in questa sede farsi rinvio);
la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell’agente della
riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità,
non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella
facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore
(ai sensi dell’art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando l’opposizione

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di specie, nel quale l’opposizione venne accolta a causa d’un difetto

si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente
all’ente impositore o creditore;
aggiungasi che al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del
debitore d’una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un
regime di particolare sfavore — rispetto all’esecuzione ordinaria — in

qualità oggettive o funzionali del credito, non può farglisi carico della
ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed
agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità
dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto
delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare
valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa;
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Equitalia Sud s.p.a. alla rifusione in favore di Chiara
Stinchi delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano
nella somma di euro 710, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Equitalia
Sud s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
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nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

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