Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2996 del 03/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 10/05/2016, dep.03/02/2017),  n. 2996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.S., BO.Gi., C.F.,

CE.Gi., CI.Gi., A.G., D.L.G.,

L.P., S.F., CE.Fr., P.A.,

BU.Fu., rappresentati e difesi, per procure speciali in calce

al ricorso, dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, elettivamente

domiciliati in Roma, via Acquedotto Paolo n. 22, preso Biagio

Marinelli;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 1018/2014,

depositato il 14 luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

maggio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorsi depositati presso la Corte d’appello di Perugia in date comprese tra il 14 settembre 2011 e il 12 dicembre 2012, in riassunzione di precedenti ricorsi depositati dopo il 25 giugno 2008 e prima del 16 settembre 2010 presso la Corte d’appello di Roma, poi dichiaratasi incompetente, i ricorrenti in epigrafe indicati chiedevano la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dei danni non patrimoniali derivati dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR Lazio con ricorso depositato nel dicembre 1995, definito con sentenza di rigetto depositata il 29 gennaio 2008; giudizio volto ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo del compenso corrisposto dal 1990 per le due ore settimanali di lavoro straordinario obbligatorio ex lege n. 231 del 1990, ai fini della liquidazione della tredicesima mensilità e della indennità di buonuscita;

che la Corte d’appello, rilevato che il giudizio aveva avuto una durata di circa dodici anni, detratti tre anni di durata ragionevole, accertava un ritardo di nove anni, in relazione al quale liquidava un indennizzo di 3.000,00 Euro, tenuto conto della consistenza bagatellare della posta in gioco, e compensava per metà le spese del giudizio;

che avverso questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6, par. 1 CEDU, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, dolendosi della esiguità dell’indennizzo liquidato, in misura pari a 250,00 Euro per anno di ritardo, significativamente al di sotto degli standard di liquidazione adottati dalla Corte europea e ritenuti congrui da questa Corte di legittimità;

che il motivo è infondato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2001; Cass. n. 17922 del 2010);

che in una recente pronuncia (Cass. n. 18332 del 2015), questa Corte ha ritenuto che i principi affermati, alla luce anche delle indicazioni provenienti dalla Corte europea, debbano però essere integrati con gli ulteriori approdi della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato, in via generale, che “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di “soglia minima” là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto” (Cass. n. 12937 del 2012);

che questa Corte, inoltre, dopo aver rilevato che, con riguardo alla liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata dei giudizi amministrativi, sulla base dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (decisioni Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010), si era ritenuto (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), che fosse possibile liquidare un indennizzo pari a 500,00 Euro per anno di ritardo, ha ulteriormente affermato che, per l’indicata tipologia di giudizi, il criterio di 500,00 Euro per anno costituisce l’adeguato indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo e che da esso il giudice del merito possa discostarsi con adeguata motivazione, evidenziando le specificità del caso, con riguardo sia alla natura e alla rilevanza dell’oggetto del giudizio, sia al comportamento processuale delle parti (Cass. n. 20617 del 2014; Cass. n. 20862 del 2014; Cass. n. 5912 del 2015);

che, alla luce di questo approdo, nella citata sentenza questa Corte ha ritenuto che il decreto impugnato si sottraesse alle censure proposte, atteso che, in presenza di sicuri indici di una sostanziale riduzione del patema d’animo, la Corte d’appello aveva liquidato un indennizzo forfettario ed equitativo, la cui idoneità ad assicurare un ristoro per la irragionevole durata del processo andava valutata con riguardo non ai criteri generali di liquidazione di tale tipo di indennizzo (750,00 Euro per i primi tre anni di ritardo e 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi), ma all’ordinario criterio di liquidazione dell’indennizzo per la irragionevole durata dei giudizi amministrativi;

che, dunque, la non contestata esiguità della posta in gioco, ben può costituire ragione giustificatrice di una significativa riduzione degli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo da irragionevole durata;

che, del resto, i ricorrenti si limitano ad invocare l’applicazione dei criteri di liquidazione ordinari, ma non svolgono alcuna specifica censura quanto alle ragioni indicate a fondamento della decisione;

che con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, artt. 4, 5 e 9 nonchè dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92c.p.c., comma 2, dolendosi della esiguità dei compensi liquidati e della parziale compensazione, in assenza di ragioni eccezionali idonee a giustificarla;

che, quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la liquidazione dei compensi non viola la tariffa di cui all’invocato D.M. n. 140 del 2012, in base al quale il compenso minimo per le controversie di equa riparazione, di valore fino a 25.000,00 Euro, ammonta ad Euro 564,00, mentre la Corte d’appello ha riconosciuto un compenso di 900,00 Euro;

che, il secondo profilo è invece fondato, atteso che “nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione” (Cass. n. 14976 del 2015);

che la Corte d’appello, all’evidenza, si è discostata da tale principio;

che, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, nei limiti indicati, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, provvedendosi ad elidere dal decreto impugnato la compensazione delle spese per la metà;

che, quanto alle spese del giudizio di cassazione, il limitatissimo accoglimento dello stesso giustifica la compensazione delle stesse.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, nei limiti indicati in motivazione; cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, elide dal decreto impugnato la statuizione di compensazione delle spese per la metà; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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