Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29958 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 938-2019 proposto da:

G.S., alias S.A., rappresentato e difeso dall’avv.

GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 181/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 12.7.2017 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da G.S., alias G.A., avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Interponeva appello il G. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 181/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.S., alias G.A., affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza di esibizione formulata dal richiedente, nel giudizio di merito, avente ad oggetto la denuncia sporta dal medesimo in Pakistan in relazione ai fatti oggetto della sua storia personale. Il richiedente aveva riferito di aver lasciato il (OMISSIS), suo Paese di origine, a seguito dello sterminio della sua intera famiglia ad opera di (OMISSIS), che avrebbero rappresentato la maggioranza nel suo villaggio. Il richiedente aveva narrato di aver denunciato il fatto, originato dalla disputa sulla proprietà di un appezzamento di terreno, sul quale la comunità locale sciita voleva edificare una sala di preghiera, ma di non aver ottenuto la protezione sperata e di essersi quindi risolto alla fuga nel timore di subire ulteriori rappresaglie sulla sua persona. La storia era stata ritenuta non credibile dal Tribunale, sul presupposto che in (OMISSIS) la maggioranza degli abitanti è di religione (OMISSIS), e non sciita, e comunque non idonea, in quanto la disputa aveva avuto origine da una controversia relativa alla proprietà di un bene immobile, elemento – questo – rispetto al quale il profilo religioso rimane sullo sfondo.

La censura è inammissibile. La Corte territoriale dà atto che l’odierno ricorrente aveva interposto appello unicamente sulla mancata pronuncia, da parte della Corte triestina, sull’ordine di esibizione – già formulato in prima istanza e riproposto nei motivi di gravame – di copia della denuncia che il G. aveva sporto in patria. Il ricorrente deduce, in particolare, che detta copia era stata da lui prodotta innanzi alla Commissione territoriale, che poi aveva omesso di trasmetterla al Tribunale; deduce ancora di aver richiesto, in prime cure, l’emissione di un ordine di esibizione, nei confronti della Commissione, al fine di acquisire agli atti del giudizio di prima istanza la copia della predetta denuncia. Non avendo ottenuto risposta, sul punto, dal Tribunale, egli aveva interposto appello, riproponendo in seconde cure analoga istanza di esibizione, sulla quale tuttavia anche la Corte di Appello non si era pronunciata.

La mera doglianza relativa alla mancata pronuncia su una istanza di prova non è di per sè sufficiente a giustificare la cassazione della decisione impugnata, poichè il ricorrente è onerato di fornire la prova che “… la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 30/01/2006, Rv. 588995). In ogni caso, il ricorrente non supera le numerose contraddizioni che nella sua storia personale sono state ravvisate dalla Corte territoriale e sono evidenziate alle pagg. 9 e ss. della sentenza impugnata, nè si confronta con il giudizio di sostanziale non idoneità della storia che emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato. Infine la censura, che -come detto- attiene soltanto alla mancata ammissione dell’ordine di esibizione, non contiene neppure specifiche critiche in relazione alla decisione di rigetto della domanda di protezione adottata dalla Corte friulana.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso ad opera del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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