Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29957 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18103-2018 proposto da:

A.SPE.CO.N. AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NOTO, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PUGLIE 16, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO LUIGI MARIA

TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO CELESTE;

– ricorrente –

contro

OFFICINE GESTIONI SERVIZI LEGALI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MANCINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

12/04/2018 e la sentenza n. 1327/2017 pubblicata il 17/07/2017 del

Tribunale di Siracusa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.SPE.CO.N. Azienda Speciale del Comune di Noto propose opposizione avverso il d.i. n. 291/2011, emesso dal Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Avola, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l., nella qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da Enel, la somma di Euro 122.012,38, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di somministrazione di energia elettrica dal mese di agosto 2007 al mese di settembre 2009. L’opponente chiese al Tribunale adito di autorizzare la chiamata in causa di (OMISSIS) S.p.a., di revocare il d.i. opposto, di dichiarare che A.SPE.CO.N. Azienda Speciale del Comune di Noto nulla doveva all’opposta, o in subordine, che non doveva l’intera somma ingiunta, con ricalcolo di quanto effettivamente dovuto, di dichiarare la società chiamata in causa debitrice nei confronti della opposta delle somme ingiunte e, conseguentemente, di condannare (OMISSIS) S.p.a. al pagamento della parte di somme per il periodo di competenza della gestione in capo alla stessa.

A fondamento della proposta opposizione, l’opponente dedusse di nulla dovere per le prestazioni successive al 15 gennaio 2009, data in cui la gestione del servizio pubblico di distribuzione idrica dell’acquedotto del Comune di Noto e del sistema fognario e depurativo, cui era funzionale la somministrazione di energia elettricità, era stata trasferita a (OMISSIS) S.p.a..

La terza chiamata (OMISSIS) S.p.a. si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta dall’opponente.

Si costituì pure l’opposta chiedendo, per quanto rileva ancora in questa sede, il rigetto dell’opposizione e, in subordine, la condanna della terza chiamata per il periodo di sua competenza.

Il giudizio – interrotto per l’intervenuto fallimento di (OMISSIS) S.p.a. venne riassunto nei confronti dell’opposta e della Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., che non si costituì in giudizio.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1327/2017, pubblicata il 17 luglio 2017, rigettò l’opposizione e per l’effetto dichiarò esecutivo il d.i. opposto; dichiarò improcedibili le domande avanzate nei confronti del terzo chiamato Fallimento (OMISSIS) S.p.a.; condannò l’opponente al pagamento, in favore di Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l., delle spese di lite e pose le spese di c.t.u. a carico dell’opponente.

In particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, il primo Giudice affermò che: 1) era incontestata l’esecuzione delle prestazioni da parte della originaria cedente Enel e di cui alle fatture oggetto del ricorso relative al periodo agosto 2007-settembre 2009; 2) l’opponente aveva contestato parzialmente il credito vantato dall’opposta limitatamente al periodo successivo al 15 gennaio 2009, nel quale la gestione del servizio acquedotto era stata trasferita in capo alla terza chiamata (OMISSIS) S.p.a.; 3) risultava provato e incontestato che la voltura delle utenze fosse stata effettuata soltanto nel settembre del 2009 senza che Enel fosse stata messa a conoscenza della sostituzione del fruitore del servizio regolarmente erogato; 4) fino alla data del 1 ottobre 2009, le utenze risultavano ancora intestate alla società opponente e l’ultima fattura oggetto della richiesta monitoria era stata emessa il 7 ottobre 2009 per l’energia erogata nel mese di settembre 2009, momento a partire dal quale era stata eseguita la voltura; 5) attesa l’intestazione delle utenze in capo all’opponente per l’intero periodo di pertinenza delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, era inopponibile alla creditrice opposta la circostanza del subentro di un nuovo soggetto nella gestione del servizio, cui la stessa restava estranea; 6) era irrilevante che (OMISSIS) S.p.a., in violazione degli accordi contrattuali, avesse omesso di effettuare le volture delle utenze, stante l’estraneità di Enel ai detti accordi.

Avverso la sentenza di primo grado A.SPE.CO.N. Azienda Speciale del Comune di Noto propose appello, contestando la correttezza del calcolo dei consumi effettuato da Enel con i suoi contatori.

Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l. si costituì pure in secondo grado e chiese il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Catania, con ordinanza depositata in data 12 aprile 2018, dichiarò inammissibile l’appello, condannò l’appellante alle spese di quel grado del giudizio di merito e diede atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico dell’appellante, della somma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Avverso l’ordinanza della Corte di merito e la sentenza del Tribunale di Siracusa sopra richiamate A.SPE.CO.N. Azienda Speciale del Comune di Noto ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito Officine Gestioni Servizi Legali S.r.l. con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Preliminarmente. Nullità della ordinanza della Corte di appello di Catania per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, circa l’applicazione del divieto di nuovi motivi e domande in appello”, la ricorrente censura l’ordinanza della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le doglianze proposte in appello, perchè sollevate per la prima volta in quella sede, e sostiene che la deduzione dell’appellante, secondo cui la fattura (sulla quale il Tribunale aveva basato la sua decisione) non costituirebbe prova del credito ingiunto ma potrebbe essere smentita con qualsiasi mezzo di prova, non sarebbe un’eccezione in senso stretto ma una mera argomentazione difensiva contrapposta alla domanda di chi pretende somme di danaro sulla base di suddetta fattura ed alla sentenza impugnata, che su tale fattura poggia le proprie argomentazioni; trattasi, ad avviso della ricorrente, di una allegazione che non introduce un nuovo tema di indagine, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello.

2.1. Si osserva che, come sostenuto dalla ricorrente, la censura proposta nei confronti dell’ordinanza della Corte di merito è ammissibile, alla luce del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, secondo cui “la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti” (Case., sez. un., 2/02/2016, n. 1914).

Questa Corte ha avuto pure modo di precisare che “è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, l’ordinanza d’inammissibilità emessa – ex art. 348-ter c.p.c. – sul presupposto della tardività delle istanze istruttorie dedotte dall’appellante, qualora quest’ultimo lamenti l’erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, atteso che tale supposto “error in procedendo”, riflettendosi sulla prognosi di accoglibilità del gravame, non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza, non essendo altrimenti sindacabile la decisione che neghi alla parte la possibilità di potersi giovare dell’appello, ossia di una impugnazione idonea a provocare un riesame – sia pure nei limiti del proposto gravame – della causa nel merito, non limitato al controllo di vizi specifici” (Cass. 31/01/2017, n. 2351).

2.2. Pur se ammissibile, la censura proposta avverso la predetta ordinanza è, tuttavia, infondata comportando comunque l’allegazione dell’appellante di cui ora si discute certamente e all’evidenza un nuovo tema di indagine. Al riguardo va data continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il divieto di “nova” sancito dall’art. 345 c.p.c. per il giudizio d’appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poichè l’ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass., ord., 1/02/2018, n. 2529). Peraltro è stato pure precisato da questa Corte che “l’onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, dall’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione” (Cass. 25/05/2007, n. 12231).

3. Con il secondo motivo, con il quale si censura la sentenza di primo grado e che è rubricato “Nullità della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1327/17 per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, la ricorrente contesta, in subordine, la sentenza di primo grado sostenendo che, in presenza di “una contestazione dei consumi corretti”, il Tribunale non avrebbe potuto “impedire all’utente di superare la presunzione di veridicità della fattura dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale effettuato da Aspecon è inferiore a quello indicato nella fattura”. La ricorrente deduce, inoltre, di aver provato che a partire dal 16 gennaio 2009 nulla doveva, rilevando che, a seguito delle richieste di Enel, aveva più volte evidenziato di non dovere nessuna somma a decorrere dal 16 gennaio 2009, aveva chiesto di rieffettuare i conteggi e che, invece di ottenere l’esatto addebito del dovuto, si era vista notificare il d.i. opposto, relativo anche a somme, a suo avviso, dovute dalla (OMISSIS) S.p.a.; sostiene, infine, che anche la c.t.u. espletata avrebbe confermato le sue doglianze.

3.1. Il motivo è inammissibile sotto vari profili: 1) per difetto di specificità, neppure essendo stato riportato il tenore letterale almeno della parte rilevante in questa sede – della documentazione e della c.t.u., alle quali si fa riferimento nel motivo all’esame e neppure si precisa quando tale documentazione sia stata prodotta e la sede in cui il documento è rinvenibile, non essendo sufficiente il generico riferimento al fascicolo di primo grado (Cass., ord., 24/10/2014, n. 22607; Cass., ord., 6/10/2017, n. 23452); 2) per non essere state neppure indicate le norme di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione, evidenziandosi che le stesse non sono chiaramente desumibili dall’illustrazione del motivo; 3) perchè tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 19 novembre 2019

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