Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29957 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29957 Anno 2017
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 18500-2012 proposto da:
TONI GUALTIERO, già titolare della ditta individuale
Greenhouse di Toni Gualtiero, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MARICA BRUNI, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

3056
contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale

Data pubblicazione: 13/12/2017

appresentante pro tempore, in proprio e quale
andatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in atti;
– controricorrente contro
RAPEZZI DAVID;
– intimato avverso la sentenza n. 246/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 06/03/2012 R.G.N.

64/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del terzo motivo, assorbimento degli
altri motivi del ricorso;
udito l’Avvocato AMERICO FRANCESCO per delega verbale
Avvocato BRUNI MARICA;
udito l’Avvocato SCIPLINO ESTER per delega verbale
Avvocato D’ALOISIO CARLA.

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

u(1. 3-7-7 /

i. I – ■ 501)- 2

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Gualtiero, già titolare della ditta GREENHOUSE, appellava la sentenza del giudice del lavoro
toia pronunciata il 23 ottobre 2009, che aveva accolto la domanda di David RAPEZZI,
nte ad oggetto il pagamento di retribuzioni per C 42.206,49, nonché rigettato l’opposizione al
decreto con il quale l’I.N.P.S. aveva ingiunto allo stesso TONI il pagamento di contributi omessi e
delle relative sanzioni, inerenti al medesimo rapporto di lavoro.
La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 246 in data 21 febbraio / 6 marzo 2012, notificata
il 17 maggio 2012, rigettava l’interposto gravame e condannava l’appellante al pagamento delle
spese ivi liquidate in favore degli appellati I.N.P.S. e RAPEZZI.

15 maggio 2000 sino al 31 gennaio 2004 e la retribuzione spettante all’attore era quella prevista
dal 2 0 livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per 8 ore giornaliere, con riposo al lunedì.
La determinazione dei dati utili ai fini della quantificazione del credito, nei suindicati termini,
consentiva di superare la censura mossa dall’appellante, secondo il quale vi era stata una sorta di
duplicazione della condanna al pagamento della contribuzione, poiché il collegio aveva disposto
che l’I.N.P.S. calcolasse il dovuto sulla base dei surriferiti dati, laddove poi le indicate risultanze
istruttorie convergevano per la conferma di quanto sostenuto dall’attore, e cioè l’aver iniziato a
lavorare sin dal maggio dell’anno 2000 alle dipendenze del convenuto.
Veniva, inoltre, condiviso il principio, secondo il quale il verbale ispettivo, avuto riguardo al suo
contenuto, può costituire idoneo mezzo di prova se non in contrasto con altri elementi di segno
contrario, sicché lo stesso può essere posto a base della decisione senza che sia necessario
accertare le circostanze ivi riferite mediante istruttoria giudiziale. Nel caso di specie non era
emerso alcun elemento che fosse pure astrattamente idoneo a smentire le affermazioni che i
testi avevano rilasciato in sede ispettiva, stante la loro sostanziale convergenza.
Quanto all’effettivo rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la circostanza del comprovato suo
inizio prima della stipula del contratto di collaborazione autonoma consentiva in sé di accedere
alla qualificazione in termini di subordinazione, già ritenuta dal primo giudicante.

Difettando

infatti ogni allegazione sul possibile mutamento delle modalità di svolgimento del rapporto tra il
periodo antecedente alla stipula del contratto di collaborazione e quello successivo, non vi era
dubbio che il segmento lavorativo era da qualificarsi come svolto in regime di subordinazione. Ad
ogni buon conto, le stesse mansioni svolte pacificamente dal RAPEZZI (soggetto all’orario di
lavoro come dai testi all’uopo indicati) consentivano di qualificare effettivamente il rapporto in
termini di subordinazione.
Sulla quantificazione del credito veniva richiamata la giurisprudenza, nel senso che quello da
lavoro sia al lordo delle ritenute fiscali, salva la determinazione netta al momento del pagamento.
Il parametro e la qualifica erano stati correttamente individuati dal giudice di primo grado sulla
base della rilevata autonomia esecutiva del RAPEZZI nei rapporti con i terzi. La quantificazione
derivava dalla c.t.u. espletata in prime cure, che aveva tenuto conto dei parametri indicati nel
quesito posto dal tribunale.
Di conseguenza, difettando ogni contestazione sui conteggi predisposti dall’Inps,

la sentenza

appellata andava integralmente confermata in relazione alla domanda avanzata dall’attore ed
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Secondo la Corte distrettuale, tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal

ud. 5-7-17 / r.g. n. I3500 – 12

anche in punto di condanna alla regolarizzazione contributiva, salva la quantificazione di
ques ‘ultima nei limiti della cartella esattoriale opposta. Infatti, la pronuncia di condanna
ica alla ricostruzione previdenziale era sorretta da un preciso interesse del lavoratore ex
volo 100 c.p.c., mentre la quantificazione della contribuzione dovuta non poteva eccedere

quella di cui alla cartella esattoriale, mancando una specifica domanda in tal sensi da parte
dell’I.N.P.S..
Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione TONI Gualtiero come da atto di
cui alle relate in data 16 luglio 2012, affidato a sei motivi, cui ha resistito l’I.N.P.S., anche in
nome e per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti dello stesso Istituto (S.C.C.I.

intimato.
Memoria ex articolo 378 c.p.c. è stata depositata soltanto dal ricorrente.

MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli articoli
112 c.p.c. e 36 della Costituzione.
Le richieste dell’attore erano state determinate in via principale sulla base del contratto
collettivo applicato, che pacificamente non era stato prodotto in giudizio dal lavoratore.
L’adito giudice del lavoro di Pistoia aveva dato incarico al c.t.u. di determinare le differenze
retributive asseritamente dovute sulla base del c.c.n.l. commercio, anche perché esisteva
contestazione sulla intellegibilità dei conteggi in carenza del necessario supporto probatorio.
La somma, cui era stato condannato il convenuto, non era stata determinata ai sensi
dell’articolo 36 della Costituzione, ma era esattamente quella precisata dall’ausiliare del
giudice sulla base della contrattazione collettiva. Né il Tribunale, né la Corte di Appello
avevano escluso l’applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo invocato, così come il
TONI Gualtiero, condizioni necessarie per poter invocare l’applicazione dell’art. 36 Cost., ma
nella specie esisteva in termini incontrovertibili una specifica contrattazione collettiva di
categoria. Il contratto collettivo non era stato, pertanto, né poteva essere un mero
parametro di riferimento ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, come invece dedotto
dalla Corte di Appello per cercare di superare l’eccezione di nullità della domanda
introduttiva del giudizio sollevata dal resistente in ragione dell’evidente impossibilità di
determinare l’an e il quantum fatti valere.
L’invocazione dell’art. 36 Cost. nella specie non poteva, pertanto, giustificare la mancata
produzione del c.c.n.l. Commercio.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto in relazione all’articolo 421 c.p.c., sostenendo che nella specie mancava il poteredovere di acquisizione di ufficio del contratto collettivo nazionale di lavoro commercio da
parte del giudice di primo grado. Di conseguenza, la mancata produzione del contratto
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S.p.a.), mediante controricorso in data 22 – 24 agosto 2012, mentre RAPEZZI Davide è rimasto

ud.

/

ti. SD00-12

collettivo di categoria doveva essere sanzionata con il rigetto della domanda e rilevata dal
gi%ice del gravame anche in ragione del motivo di impugnazione proposto.
Er0 mbe le anzidette censure, tra loro chiaramente connesse e quindi esaminabili
5o giuntamente, vanno disattese, siccome in parte inammissibili ed in parte infondate.
Invero, come si legge nella sentenza qui impugnata, il terzo motivo di gravame (lamentata
omessa produzione in giudizio del contratto collettivo) veniva respinto, poiché il c.c.n.l. nelle
rivendicazioni de/lavoratore era stato utilizzato quale mero parametro di riferimento ex art.

erano contenuti nel conteggio sindacale offerto in comunicazione (v. del resto le conclusioni
dell’atto introduttivo del giudizio, riportate a pagina due del ricorso per cassazione: …somma
maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell’art. 36 Cost.).
Peraltro, il ricorrente ha omesso di riportare sufficientemente sia l’intero contenuto del
ricorso introduttivo, sia quanto precisamente accertato con l’espletata c.t.u. contabile, con
conseguente inosservanza dell’art. 366 (co. I nn. 3 e 6) c.p.c..
D’altro canto, la violazione degli artt. 112 e 421 c.p.c. integra errores in procedendo, che
vanno quindi ritualmente denunciati ai sensi dell’art. 360 co. n. 4 c.p.c., univocamente in
termini di nullità (cfr. Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013, in senso analogo v. tra
le altre II civ. n. 24247 del 29/11/2016).
Peraltro, nelle cause soggette al rito del lavoro l’acquisizione del testo dei contratti o accordi
collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle
associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all’art. 437, secondo comma,
cod. proc. civ., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l’esercizio da parte del
giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare
le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l’applicabilità al
rapporto (Cass. lav. n. 15653 – 01/07/2010. V. altresì Cass. lav. n. 18261 del 12/08/2009,

36 Cost., mentre per tutti gli altri aspetti gli elementi di concreta possibile contestazione

secondo cui nel rito del lavoro, il contratto collettivo di diritto comune – anche anteriormente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 – in quanto assumibile quale regola di giudizio,
si distingue dai semplici fatti di causa e può essere richiesto, senza preclusione e
discrezionalmente, d’ufficio dal giudice alle associazioni sindacali, ai sensi dell’art. 425
quarto comma, cod. proc. civ., restando onere della parte che lamenti il mancato esercizio di
detto potere indicare, con il ricorso per cassazione, il momento ed il modo con cui ne abbia
sollecitato l’esercizio.
In senso analogo, Cass. lav. n. 1246 del 20/01/2011, secondo cui nelle cause soggette al
rito del lavoro, l’acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche
in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non ,
3

5 7-17 /

r.g. ti. IIHi-

I2

è soggetta al divieto di cui all’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., non costituendo un
Mezzo di prova, sia attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere officioso,
ri nosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il
ntratto collettivo, ove non ne risulti contestata l’applicabilità al rapporto.
Cfr. ancora Cass. VI civ. – L, ordinanza n. 6610 del 14/03/2017, secondo cui nel rito del
lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile,
non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel

contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad
una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una
incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere).
Con il 3 0 motivo il ricorrente ha, poi, lamentato violazione e falsa applicazione dell’articolo
2697 c.c. – articolo 360 numero 5 c.p.c.,

sostenendo che era onere del lavoratore e

dell’I.N.P.S. provare la natura subordinata del rapporto, ciò che non era venuto.
Il giudice del gravame aveva ritenuto la sostanza della subordinazione senza motivare
alcunché la ragione dell’avvenuto raggiungimento della prova dei requisiti tipici della
subordinazione; si era limitato affermare che la sussunzione della fattispecie nell’ambito
dell’articolo 2094 c.c. era possibile per il fatto che le mansioni svolte dal lavoratore erano
soggetto ad orario. La configurazione della subordinazione nella fattispecie da parte della
Corte di Appello era stata asserita come principio di diritto, senza però riferimento alcuno
alle risultanze istruttorie del processo che andavano tutti in senso contrario.
La censura, per come formulata, appare inconferente, atteso che l’art. 2697 disciplina
l’onere probatorio e non già il merito della valutazione inerente al risultato di quanto
comunque emerso all’esisto dell’attività istruttoria espletata, laddove d’altro canto parte
ricorrente sul punto nemmeno individua specificamente il fatto (di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.,
secondo il testo in vigore dal 2-3-2006 all’undici agosto 2012,

ratione temporis qui

applicabile), trascurato o insufficientemente valutato dai giudici di appello.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 della
Costituzione, degli articoli 115 e 116 c.p.c., degli articoli 2697 e 2094 c.c., nonché
lamentato vizio di motivazione.
Nella decisione impugnata la valutazione circa l’inizio del rapporto di lavoro si fondava su
dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che però erano state chiarite e/o smentite e/o
oltre che dal contesto travisamento di altre

rettificate nel corso della prova testimoniale,

dichiarazioni rese nel giudizio di 1 0 grado anche in relazione alla documentazione prodotta
e/o di cui era stata offerta la produzione. Il giudice non aveva neppure motivato la ragione
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potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo

ud. 5-7-17 / r.g. i. I S5()( i- 12

per cui valutava irrilevante che fosse integrata la produzione della documentazione relativa
Oa contabilità inizio commercio animali inducendo il TONI a ritenere sufficientemente già
pt* dotto la documentazione necessaria a provare la circostanza. Ad ogni modo, nessuno dei
.),
esti aveva collocato l’inizio della prestazione lavorativa del RAPEZZI al 15 maggio 2000 in
sede ispettiva. La Corte di Appello non aveva valutato nessuna delle risultanze emerse dalla
lunga istruttoria, ma con una motivazione estremamente scarna aveva ritenuto di poter
valutare il verbale ispettivo come mezzo di prova perché non di segno contrario a quanto

apportava ad elementi di conoscenza della fattispecie assolutamente contrastanti e diversi.
Inoltre, non era stato considerato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui i
verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni, anche per l’accertamento di
eventuali infrazioni amministrative, fanno prova fino a querela di falso della provenienza del
documento da colui che lo ha formato, nonché dei fatti che questi attesta essere avvenuti in
sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non hanno alcun valore probatorio, ma
sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto
(pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico
ufficiale indichi di aver appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni.
Anche tale doglianza va disattesa, poiché con le critiche ivi mosse parte ricorrente tende in
effetti, ma inammissibilmente in questa sede di legittimità, ad ottenere una rivisitazione di
quanto in punto di fatto motivatamente accertato ed apprezzato dai giudici di merito, i quali
hanno valutato complessivamente tutto il materiale probatorio acquisito in atti, concludendo
per la natura subordinata del rapporto nei sensi dettagliatamente indicati, soprattutto nella
seconda pagina dell’impugnata sentenza, perciò considerando anche, ma non solo, le
risultanze dell’accertamento ispettivo, giudicate quindi sostanzialmente conformi agli esiti
della espletata prova testimoniale o almeno non incompatibili con quest’ultima.

emerso giudizialmente, quando invece il materiale istruttorio raccolto in primo grado

D’altro canto, quanto alla valenza degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, va
osservato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur incombendo all’I.N.P.S. l’onere
di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, fondata su rapporto ispettivo, a tal fine
il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, ancorché non facendo piena prova
fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da
cui trae origine -in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzirestando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi
probatori (Cass. lav. n.

14965 del 06/09/2012. V. parimenti Cass. lav. n. 9251 del

19/04/2010: i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o
dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino
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i

5-7-17 / r.g. n. 18501i. 12

avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i
verbalizzanti segnalino di avere accertato -ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da
terz,ì, uali i lavoratori, rese agli ispettori- il materiale probatorio è liberamente valutabile e
ezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle
parti).
Con il quinto motivo il ricorrente si è doluto della violazione e falsa applicazione degli articoli
115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2108 c.c., e di vizio di omessa motivazione,

svolgimento dell’orario straordinario da parte del RAPEZZI. Non una parola era stata spesa
al riguardo. Sul punto l’onere che gravava sul lavoratore era rigoroso, ma non era stato
assolto.
Il motivo risulta formulato in modo assolutamente insufficiente, visto che la sentenza di
appello non affronta specificamente la questione straordinario, avendo però confermato,
mediante il rigetto dell’interposto gravame, la pronuncia di accoglimento della domanda
dell’attore. Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 366 co. I c.p.c.
(che sanziona le relative carenze con

l’inammissibilità dell’impugnazione), precisare sul

punto quanto richiesto dal RAPEZZI con l’atto introduttivo del giudizio, le risultanze della
c.t.u. e le ragioni della conseguente decisione di primo grado in proposito, nonché quanto e
dove per l’effetto specificamente dedotto dall’art. 434 del codice di rito (in base al testo in
vigore dal 4-7-1998 all’11-8-2012), ciò che non risulta in atti debitamente indicato (cfr. in
part. pagine 40/41 del ricorso, laddove non è stato nemmeno rappresentato l’importo che si
assume riconosciuto a titolo di lavoro straordinario, per cui tuttavia il ricorrente si è limitato
a dedurre effetti economici disastrosi in proprio danno). Ne deriva l’inammissibilità anche di
tale doglianza.
Infine, con la sesta censura (pagg. 41/42) il ricorrente ha lamentato

omessa e/o

insufficiente o contraddittoria motivazione su circostanze rilevanti per il giudizio, violazione
dell’articolo 111 della Costituzione, dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 118 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura.
Nella decisione impugnata era stata omessa qualsiasi motivazione sulla censura mossa alla
decisione di primo grado, confermata in appello, e per cui erano state accolte integralmente
la domanda del lavoratore e dell’I.N.P.S., pur non essendo esse sovrapponibili.

Le

conclusioni formulate dal lavoratore e dall’Istituto infatti si fondavano su di una ricostruzione
del rapporto di lavoro in termini diversi sia per la durata del contratto, che per i tempi di
lavoro, che per l’orario straordinario, oltre che la qualifica attribuibile al lavoratore.
Inconciliabili quindi erano i fatti rilevanti della causa per l’Inps rispetto a quelli dedotti dal
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sostenendo che non era stata indicata la ragione per cui era stato ritenuto provato lo

ud. 5 – 7 – 17 / r.g. n. 18500-L

RAPEZZI. Evidente, poi, il conseguente difetto di rigore consequenziale nel dar conto delle
preposizioni discusse e decise nonché la mancanza di rigoroso nesso di strumentalità tra
l’esjìosizione delle ragioni e la decisione espressa nel dispositivo onde evitare divagazioni
n pertinenti e obiter dicta. Era impossibile trovare quell’unico percorso argomentativo da
seguire, la cosiddetta giustificazione interna della decisione (nesso che fonda la decisione
finale sulla base del collegamento tra fatto e diritto) quanto la cosiddetta giustificazione
esterna (ossia l’esteriorizzazione del criterio di scelta di quelle promesse di fatto e di diritto

confermare circostanze fattuali divergenti.
Orbene, la censura, negli anzidetti pressoché testuali termini formulata, si appalesa
assolutamente generica, concretizzandosi invero in mere affermazioni apodittiche ed
astratte, però senza alcuno specifico e puntuale riferimento rispetto a quanto comunque
motivato in fatto ed in diritto con la pronuncia di appello qui impugnata (cfr. Cass. lav. n.
12052 del 23/05/2007: il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di
motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deve
contenere – in ossequio al disposto dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., che per ogni tipo di
motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto – la precisa indicazione di
carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa
censurato, ovvero la specificazione d’illogicità, consistenti nell’attribuire agli elementi di
giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di
coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli
argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi. Ond’è che risulta inidoneo allo scopo il far
valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito
all’opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso
migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti
del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili
vizi dell'”iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame.
Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc.
civ. in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse,
delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni,
neppure può imputarsi d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la
particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché né
l’una, né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che
il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le
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messe in collegamento tra loro ai fini di cui sopra), essendosi voluto mettere insieme e

od. 5-7- 17 / r.g. n. 13500-12

prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé sole
idonee e sufficienti a giustificarlo.
V.

re Cass. III civ. n. 15279 del 13/10/2003: il ricorso per cassazione con cui sono

enunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, a norma dell’ art. 360 n. 5 cod.
proc. civ., deve contenere, in ottemperanza al disposto di cui all’ art. 366 n. 4 cod. proc.
civ., la specifica indicazione o delle lacune nelle argomentazioni costituenti la ratio decidendi,
o delle illogicità delle stesse nell’ attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori del

assoluta inconciliabilità razionale di tali argomentazioni, in insanabile contrasto tra loro.
Cass. V civ. n. 10945 del 25/07/2002: non soddisfa il requisito di cui all’art. 366, n. 4, cod.
proc. civ., che prescrive l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della
sentenza, la generica affermazione che la decisione difetti di motivazione sostanziale,
occorrendo ai fini dell’illustrazione del motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc.
civ., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa o insufficiente o contraddittoria- su un punto decisivo della controversia. Conformi: Cass. V
civ. n. 7820 del 29/05/2002, III civ. n. 4113 del 22/03/2001. V. inoltre Cass. 11 civ. n. 610
del 22/02/1969, secondo cui non basta che il ricorrente affermi apoditticamente che la
sentenza denunciata e affetta da omessa o insufficiente motivazione, ma occorre che egli, a
norma dell’art. 366, n. 4, dello stesso codice, specifichi la doglianza, in modo da consentire
al giudice di legittimità di individuare la ragione per cui si chiede l’annullamento della
sentenza e, in particolare, quale sia il punto decisivo della causa, che si assume non
esaminato o non sufficientemente esaminato.
Cfr. ancora Cass. III civ. n. 7237 del 29/03/2006, secondo cui il vizio di genericità ed
indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, che lo rende inammissibile, non può
essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art.
378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei
motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente
generici e, quindi, inammissibili. Conformi Cass. n. 574 del 1983, III civ. n. 8749 del
15/04/2011, VI civ. – 3 n. 3780 del 25/02/2015.
V. pure Cass. I civ. n. 20454 del 21/10/2005: l’onere della indicazione specifica dei motivi di
impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, n.
4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore -“in procedendo” o “in iudicando”- per cui è
proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio
di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. Conformi Cass. n. 252 del 1996, n.

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senso comune, ovvero delle ragioni di incoerenza tra le medesime, con conseguente

1111. 5-7-17 / r.g. n. 185110-12

13258 del 2000, n. 14075 del 2002, II civ. n. 1406 del 23/01/2007 e n. 4021 del
21/0,2/2007.

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inoltre Cass. I civ. n. 24298 del 29/11/2016, secondo cui il vizio della sentenza previsto

dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo
giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si
assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili
ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in

norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla
giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al
suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta,
quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della
sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati
per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le
questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali
contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate
nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili
dalla motivazione della sentenza impugnata. In senso analogo Cass. I civ. n. 5353 in data
8/3/2007, Cass. n. 11501 del 2006 nonché VI civ. – 3 n. 16038 del 26/06/2013, VI – 5 n.
25419 in data 01/12/2014 nonché Sez. lav. n. 287 del 12/01/2016).
Pertanto il ricorso va respinto con conseguente condanna del soccombente al pagamento
delle relative spese a favore del solo controricorrente Istituto, essendo rimasto il Rapezzi
intimato senza lo svolgimento di alcuna difesa nel suo interesse.
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida a favore dell’Istituto controricorrente in euro 4000,00 per compensi ed in euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il cinque luglio 2017
IL CO SIGLIERE estensore
dr

derico De Gregorio

IL PRESIDENTE
dr. Giuseppe Bronzini

diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate

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