Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29956 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 456-2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avv. MARA TARNOLD, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 258/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 4.7.2017 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da S.I. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Interponeva appello lo S. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 258/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.I. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la sua storia personale come un fatto meramente privato.

Il motivo è inammissibile. La Corte di Appello dà atto che il richiedente aveva inizialmente dedotto di essere di etnia (OMISSIS) ed esposto, in quanto tale, alla persecuzione perpetrata da bande di separatisti; poi, nell’atto di appello, di essere invece di etnia (OMISSIS) e di essere esposto alla violenza proveniente da miliziani ucraini. A fronte di questa oggettiva confusione della narrazione, la Corte territoriale ha ritenuto condividendo, sul punto, il giudizio del Tribunale – non credibile la storia riferita dal richiedente. Per superare tale statuizione, lo S. deduce che il fatto saliente della sua storia è l’aggressione della quale egli è rimasto vittima: sarebbe dunque indifferente il fatto che la violenza promani da bande di (OMISSIS) o di (OMISSIS), in quanto l’elemento fondamentale consisterebbe nella sussistenza, comunque, di un pericolo per la sua incolumità. La doglianza, in realtà, non scalfisce il giudizio di non attendibilità del richiedente, motivato tra l’altro – secondo la Corte di Appello – dal fatto che egli, pur essendosi dichiarato sostanzialmente renitente alla leva, aveva riferito di essere uscito dall'(OMISSIS) utilizzando il proprio passaporto, nonostante il fatto che la legge locale prescriva, per coloro che rifiutino di prestare il servizio militare, la sospensione del documento di espatrio (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Circostanza, quest’ultima, che il motivo in esame neppure attinge in modo specifico e che, da sola, vale a giustificare la valutazione di non verosimiglianza della narrazione formulata dal giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte friulana avrebbe ritenuto che la città in cui egli abita si trovi ad oltre 300 km. dal confine con la (OMISSIS), mentre tale distanza sarebbe inferiore a 100 km., come sarebbe dimostrato dalla consultazione di una qualsiasi cartina topografica dei luoghi.

La censura è inammissibile. Anche a voler ammettere che la Corte territoriale abbia erroneamente collocato la città in cui viveva il richiedente a 300 km. dalla zona interessata al conflitto (OMISSIS), mentre in realtà essa si trova a meno di 100 km. da tale area, se del caso valorizzando il fatto notorio (in tema, cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15215 del 16/07/2020, Rv. 658260), la doglianza non attinge comunque in modo specifico il passaggio della motivazione con cui la Corte triestina ha ritenuto che detta città costituisse “luogo di rifugio degli sfollati interni, provenienti dalle parti orientali delle province interessate dalla ribellione armata” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Tale passaggio, che di per sè appare sufficiente a giustificare l’affermazione della condizione di sostanziale tranquillità della zona dalla quale proviene il richiedente, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica censura, in assenza della quale va ribadito il principio per cui, in presenza di plurime rationes a fondamento del rigetto della domanda, è onere del ricorrente contestare specificamente ciascuna di esse, in quanto la stabilità anche di una soltanto di esse è sufficiente a tener fermo il giudizio reiettivo della domanda fatto proprio dal giudice di merito (sul punto, cde. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez.U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158). Nel caso di specie, invero, anche a voler ammettere un errore della Corte friulana sulla distanza chilometrica della città del richiedente dalla zona di guerra, appare decisiva l’affermazione che tale agglomerato urbano fosse comunque usato dai profughi come zona di rifugio; essa, infatti, vale da sè sola a connotare la città come area sicura e, quindi, ad escludere l’attendibilità del racconto dello S., posta la non verosimiglianza della presenza di bande armate, tanto di separatisti che di nazionalisti -secondo le due contraddittorie versioni fornite dal richiedente nel tempo – che possano agire impunemente in un territorio sostanzialmente sicuro.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è infondata. La Corte di Appello ha ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse proposto, in sede di gravame, “una domanda di riforma del diniego del Tribunale”, ravvisando quindi l’intervenuta formazione del giudicato interno sul punto. Il ricorrente dà atto, a pag. 11 del proprio ricorso, di aver genericamente richiamato, in atto di appello, le domande proposte in prime cure, tra cui anche quella di riconoscimento della protezione umanitaria, ma non deduce di aver specificamente invocato, nelle conclusioni definitive rassegnate in seconde cure, anche la concessione della tutela umanitaria. In tal modo il ricorrente non attinge in modo specifico il passaggio della sentenza impugnata in cui la Corte di Appello ha ritenuto assente una domanda di riforma della decisione di prime cure in punto di protezione umanitaria, e la censura quindi, oltre a difettare del necessario grado di specificità, neppure si confronta con l’effettiva ratio del rigetto.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA