Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29956 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9413-2017 proposto da:

VOLSCA IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELA SCARFONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5799/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 06/10/2016; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Volsca Immobiliare srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe. Il giudice di appello ha accolto l’impugnazione dell’ufficio, ritenendo inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente Volsca Immobiliare unipersonale srl. Secondo la CTR la notifica era stata effettuata in presenza di un’irreperibilità assoluta, avendo il messo notificatore attestato di non avere potuto procedere alla notifica dell’atto, non risultando sia sul citofono, sia sulla cassetta, sia infine da informazioni assunte in loco, il nuovo indirizzo.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

La censura con la quale si prospetta la violazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, è fondata.

Ed invero, questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario deve seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in caso di irreperibilità assoluta, ha ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto-Cass.n.6911/2017, Cass.n.4502/2017-.

Cass.n.12509/2016 ha perciò ritenuto che il messo deve pervenire all’accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

Con riferimento proprio alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che “nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” Cass.n.2884/2017,Cass.n.2877/2018-.

Orbene, a tali principi non si è attenuto il giudice di merito, ritenendo sufficiente le attività di ricerca del contribuente eseguite presso il custode e sulla base di informazioni in loco, senza verifica anagrafica presso il Comune.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio al quale spetterà di verificare la ritualità di tutte le notifiche effettuate alla società- secondo quanto affermato dalla stessa CTR a pag.2 terz’ultimo periodo della parte in diritto della sentenza impugnata-, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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