Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29956 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 34530-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati STEFANIA CELENZA, FRANCESCA VIERUCCI;

– ricorrente –

contro

D.R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato EZIO NARDI;

– controricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 19140/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito ad ordinanza n. 19140 del 23.01.2018, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di C.D., condannando la ricorrente al pagamento, in favore della resistente D.R.P., delle spese processuali, esborsi ed accessori, oltre alla complessiva somma di Euro 3.000,00, dovuta ad espresso titolo sanzionatorio, come per art. 385 c.p.c., comma 4. La Corte aveva precisato che “(…1 l’aver portato sino al giudizio di legittimità una causa di modico valore che si era sostanzialmente definita sin dal primo grado con il pagamento della compagnia assicuratrice della C., tenuto conto dello scopo defatigatorio della norma si stima equo determinarlo in Euro 3.000,00”. Inoltre, i giudici di legittimità avevano ritenuto sussistente la colpa grave per la C. in quanto si era configurata un’ ipotesi di “abuso del processo”, a fronte di una questione già conclusasi satisfattivamente in primo grado.

2. Tutto ciò premesso, C.D. ricorre per Cassazione ex art. 391 bis c.p.c. per ottenere una duplice correzione dell’errore materiale. D.R.P., tardivamente, resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del primo motivo e accoglimento del secondo motivo di ricorso. La ricorrente ha depositato memoria che non può essere presa in considerazione sia perchè tardiva (è pervenuta il 17 giugno) sia perchè inviata per posta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “errata qualificnione processuale delle parti”. Si sostiene che la condanna da parte dei giudici di legittimità ex art. 385 c.p.c., comma 4, sia statò il frutto di una mera svista. La Corte avrebbe erroneamente applicato la sanzione per abuso del processo, credendo di essere in presenza di una causa portata avanti, fin dal primo grado di giudizio, da C.D., ovvero, di essere in presenza di una doppia conforme.

Il primo motivo di correzione è inammissibile in quanto con esso non si denuncia un errore materiale ma si richiede una rivalutazione di merito della controversia. Inoltre è anche pretestuoso nella circostanza che assume come errore della Corte, cioè di aver ritenuto la C. parte attrice dei tre gradi del giudizio e avendo per questo abusato del processo.

Il presupposto è errato in quanto la Corte, nella predetta ordinanza, ha detto che la ricorrente aveva “portato fino al giudizio di legittimità” la controversia: non ha certo affermato che era stata la medesima ad iniziare il giudizio in primo grado, ma, evidentemente, che essa aveva introdotto il detto giudizio di Cassazione..

6.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “errata identificazione anagrafica di una parte”. La Suprema Corte avrebbe commesso un ulteriore errore materiale, indicando la controporte con il nome di ” D.R.P.”, ancorchè fosse stato comprovato, come la suddetta risponda al nome di ” D.R.D.L.G.P.”. Tale eccezione sarebbe stata oggetto di censura di nullità in sede di ricorso di legittimità, avverso la sentenza di secondo grado, in quanto trattasi di sentenza resa nei confronti di un soggetto inesistente.

Il motivo è fondato.

Pertanto la Corte, in accoglimento dell’istanza formulata dalla ricorrente, corregge l’errore materiale e per l’effetto dispone integrarsi l’intestazione e la pagina 3 della sentenza inserendo il nome ” D.R.D.L.G.P.” al posto di ” D.R.P.”.

P.Q.M.

la Corte corregge l’errore materiale e per l’effetto dispone integrarsi l’intestazione e la pagina 3 della sentenza inserendo il nome ” D.R.D.L.G.P.” al posto di ” D.R.P.”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 19 novembre 2019

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