Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29956 del 13/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 29956 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

/
SENTENZA

sul ricorso 11373-2012 proposto da:
SERVICE 3000 S.R.L. C.F. 01758020224, in persona del
legale rappresentante pro tempore, PDD S.R.L. C.F.
01421100221, in persona del legale rappresentante pro
tempore, BONELLI & DALLABONA DI ROBERTO BONELLI & C
S.N.C. P.I. 01402180226, in persona del legale
2017
3049

rappresentante ROBERTO BONELLI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 107,

studio

pre3so lo

dell’avvocaLo NICOLA BULTRINI, che 11

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SONJA
VENTURI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 13/12/2017

- ricorrenti contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA
FRASCONA’, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 17/02/2012 R.G.N. 160/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BULTRINI NICOLA in proprio e per
l’Avvocato VENTURI SONJA;
udito l’Avvocato FABBI RAFFAELA per delega Avvocato
CATALANO GIANDOMENICO.

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

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Service 3000 + 2/mali

FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trento, con sentenza n.43/2012, ha respinto l’appello
proposto dalle società Service 3000 s.r.1, Bonelli & Dallabona di Roberto
Bonelli & c. s.n.c e PDD s.r.l. avverso le sentenze – non definitiva e
definitiva – emesse dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro della
stessa città, nei confronti dell’INAIL; le sentenze avevano avuto ad oggetto

contrastare i certificati di variazione emessi dall’INAIL a seguito di ispezioni
condotte dal Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento dalle quali
era emersa, attraverso risultanze documentali extra contabili, l’omessa
contabilizzazione di lavoro straordinario svolto dai dipendenti .
La Corte territoriale, in particolare, ha confermato l’impianto della
motivazione del primo giudice che era giunto mediante c.t.u. alla
quantificazione delle ore di straordinario espletate considerando il numero
delle ore indicate nei cd. rapportini di servizio, sottraendo da tale importo le
ore inserite in busta paga a titolo di indennità di trasporto e sottraendo,
ancora, le ore di lavoro registrate nei libri presenza.
Avverso la sentenza della Corte d’appello ricorrono per cassazione le tre
Società sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste l’Inail con
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione di

norme di contratto collettivo nazionale di lavoro ravvisate nell’art. 25 del
c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie
imprese industriali edili ed affini anche con riferimento all’art. 9 del
contratto territoriale provinciale di lavoro, posto che i giudici di merito
avevano formulato i quesiti rivolti al consulente tecnico d’ufficio sulla base
di un errore di definizione, consistente nella inesatta differenziazione dell’
indennità di trasporto rispetto all’indennità di trasferta, che aveva indotto a
ritenere come sinonimi le due definizioni e non distinti i relativi emolumenti.
2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione

dell’art. 2729 cod.civ. e omessa motivazione sul punto decisivo dell’efficacia
probatoria dei cd. rapportini che erano del tutto privi di attendibilità attesa

i

le domande di accertamento negativo promosse dalle società per

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Service 3000 + 2/Inail

la natura di mera contabilità interna non avvalorata da riconoscimento
alcuno da parte del datore di lavoro.
3.

Con il terzo motivo si denuncia ulteriore vizio di motivazione derivante

dalla mancata rilevazione dei numerosi

errori riscontrati nel verbale

ispettivo del Servizio lavoro che pure erano stati tempestivamente eccepiti
dalle società. In particolare, si evidenzia che l’accertamento compiuto in

importi di indennità di trasporto corrisposte ai dipendenti, era stato viziato
da incongruità derivanti dall’utilizzo di un sistema di divisione delle ore in
centesimi anziché in sessantesimi, dalla erronea indicazione e computo dei
tempi di viaggio e dei pasti, nonché dalla mancata considerazione della
tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti che avevano
avuto incidenza nel determinare i tempi di percorrenza.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposto

4.

dall’Inail che risulta avviato alla notifica in data 31 maggio 2012, nel
rispetto dei termini indicati dall’art. 370 cod. proc. civ. , posto che il ricorso
fu notificato il 4 maggio 2012 ed il termine di scadenza del relativo deposito
in cancelleria va individuato nel 24 maggio 2012.
5.

I motivi risultano connessi dall’unicità del tema di fondo che li sostiene,

ispirato alla sostanziale critica della tecnica motivazionale adottata dalla
Corte d’appello di Trento che ha confermato integralmente la sentenza di
primo grado a sua volta correlata alla c.t.u. contabile espletata in quel
grado.
Va rimarcato che la corte territoriale, per quanto in questa sede ancora

6.

di interesse, ha esaminato le impugnazioni proposte dalle odierne ricorrenti
avverso le sentenze non definitive e definitive del Tribunale giudice del
lavoro di Trento che avevano respinto i ricorsi proposti avverso i verbali nn.
24844, 24839 e 24842 del servizio ispettivo del lavoro della Provincia
Autonoma di Trento che, rideterminando la base imponibile contributiva
attraverso la considerazione di lavoro straordinario non regolarmente
contabilizzato, aveva prodotto l’emissione da parte dell’INAIL dei certificati
di variazione del 12 e del 25 agosto 2008.

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sede ispettiva, al fine di ricostruire i tempi di percorrenza per ricostruire gli

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7.

La Corte territoriale ha fondato la decisione di conferma della sentenza

di primo grado sul presupposto che il Tribunale, avendo esattamente
individuato la differenza tra la nozione contrattuale collettiva di indennità di
trasporto e di indennità di trasferta, aveva correttamente ritenuto che
laddove vi fosse incertezza sul titolo della erogazione si dovesse dare
rilevanza alle dichiarazioni dei testi secondo cui le ore di viaggio necessarie

distinte da quelle di effettivo lavoro e, quindi, non registrate nei libri
presenze ma indicate separatamente in busta paga e regolarmente pagate.
A tal fine, con ragionamento ritenuto plausibile dalla Corte territoriale, si è
ritenuto di risalire alla reale misura delle ore di lavoro espletate attraverso
la corrispondenza tra somme erogate ai dipendenti ( a titolo di indennità di
trasporto) e costo delle ore lavorate. Su tali premesse, dunque, è stato
effettuato il riscontro contabile che ha condotto all’accertamento della base
contributiva posta a fondamento dei certificati di variazione di premio
contestati.
8.

Da quanto sopra esposto si evince che le questioni affrontate dalla

sentenza impugnata non hanno in alcun modo riguardato problematiche
interpretative riguardanti i contenuti degli istituti contrattuali collettivi
denominati indennità di trasferta ed indennità di trasporto, né tale processo
logico era necessario per affrontare le questioni devolute in giudizio, aventi
ad oggetto esclusivamente l’accertamento delle ore effettivamente lavorate.
9.

Dunque, il primo motivo risulta inammissibile perché estraneo al reale

contenuto della motivazione che ha, sul piano meramente empirico della
reale significatività dell’imputazione degli emolumenti classificati come
indennità di trasporto, ritenuto che in realtà tali imputazioni mascherassero
erogazioni retributive relative a lavoro straordinario non contabilizzato come
tale ( sulla necessaria riferibilità al decisum del motivo di ricorso per
cassazione, vds. Cass. n.4036/2011; 17125/2007).
10. Il secondo motivo è infondato. In primo luogo, infatti, va disatteso il
rilievo, proposto unitamente al vizio di motivazione, relativo ad una asserita
violazione dell’art. 2729 cod. civ. posto che la sentenza impugnata ha
correttamente ritenuto che la documentazione informale rinvenuta in sede

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a raggiungere i cantieri, sia in andata che in ritorno, erano state tenute

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Service 3000 + 2/Inail

ispettiva, costituita dai cd. rapportini, potesse assumere il valore di
elemento indiziario in ordine alla durata dell’orario di lavoro da utilizzare,
peraltro, in correlazione con le ulteriori indicazioni presenti sulle buste paga
alla voce corrispondente all’indennità di trasporto, oltre che alla luce delle
dichiarazioni ritenute confessorie dei legali rappresentanti delle società
interessate.

legittimità ( vd. Cass. 12002/2017; 26022/2011) secondo cui allorquando la
prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono
formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di
quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire
inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod prelumque
accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di
legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in
particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità,
della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere
ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione
globale, e non con riferimento singolare a ciascuno dì questi, pur senza
omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare
preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti
significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale.
12. Il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata, inoltre, proprio in
quanto plausibile e coerente con il vaglio delle emergenze istruttorie sopra
indicate, non è censurabile neanche sotto l’ulteriore motivo del vizio di
motivazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione,
deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste
solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza,
sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della
controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e
delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata
norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta

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11. Risulta, quindi, osservato il principio espresso da questa Corte di

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dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del
proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne
l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle
ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( vd. Cass. 6288/2011;
27162/2009).
13.

Anche il terzo motivo è infondato. Tale motivo si fonda sulla circostanza

compiuti in sede di accertamento ispettivo e sui riepiloghi divenuti base
dell’imponibile contributivo, segnalati diffusamente dalle parti ricorrenti.
Sostengono le ricorrenti che sia il Tribunale che la Corte d’appello di Trento
avrebbero omesso di valutare gli errori di calcolo nella determinazione delle
somme e le incongruenze nel calcolo stesso in quanto i tempi di percorrenza
erano stati individuati dividendo le ore in centesimi anziché in sessantesimi,i
tempi di viaggio erano stati calcolati in modo inesatto come quelli per i pasti
e non erano stati considerate le diverse tipologie di mezzi di trasporto
utilizzati per gli spostamenti ed i fattori esterni ambientali e di traffico che
avrebbero potuto condizionare i tempi di percorrenza.
14. Nel caso di specie, come si evince dalla lettura della sentenza
impugnata, la Corte territoriale si è preoccupata di esaminare le doglianze
contenute nei relativi motivi d’appello ed, in particolare – alla pagina 12
della sentenza-

dà atto che seppure in sede di elaborazione della

consulenza tecnica si era riscontrata una certa criticità nell’individuazione
della formula necessaria a tradurre l’indennità di trasporto in ore di lavoro,
una volta trovata la stessa formula, il calcolo sì era mostrato fattibile e
plausibile. Inoltre, nei successivi snodi della motivazione la Corte territoriale
mostra di aver avuto ben presente ciascuno dei motivi d’appello ed ai
medesimi risponde con puntuale richiamo alla parte della relazione tecnica
d’ufficio che aveva, a propria volta, disatteso i quaranta punti sollevati dalla
relazione di parte e confermando l’attendibilità dei criteri di calcolo utilizzati
dal consulente d’ufficio.
15. Nessun vizio di motivazione può, dunque, ravvisarsi nella sentenza
impugnata, posto che le critiche all’attività ispettiva, riprodotte dalle
ricorrenti in tutte le fasi del processo, sono state esaminate in sede di

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che la sentenza sia stata motivata in modo carente in ordine agli errori

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consulenza tecnica d’ufficio e la relativa discussione

risulta indicata

specificamente dalla Corte territoriale seppure per relationem.
16. Tralasciando, dunque, in questa sede di legittimità, ogni valutazione
sull’apprezzamento concreto delle circostanze ritenute rilevanti in quanto di
stretta ed esclusiva pertinenza del giudice di merito, è, dunque, stato
pienamente osservato il principio secondo cui il medesimo giudice del

dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state
contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate
censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa
risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate,
corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire
alle conclusioni del consulente d’ufficio ( Cass. 12703/2015).
17.

In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato e le spese seguono la

soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del quindici per cento, ad Euro 200,00 per esborsi ed
alle spese accessorie.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.
Il Presidente

Il Consigliere est.

Giovanni Mammone
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merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là

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