Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29955 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7148/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN e LUIGI

CALIULO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1434/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/11/2013, R.G.N. 2469/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LIDIA CARCAVALLO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GARLATTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con un unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. ha censurato la sentenza n. 1434/2013 della Corte di Appello di Milano con la quale è stato riconosciuto il diritto di R.P.G. alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

L’impugnazione è stata resistita da controricorso del R. ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo, di ricorso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare la maturazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, asseritamente decorso tra la data della domanda amministrativa all’I.N.P.S. e la proposizione della domanda giudiziale.

Nel resistere il R. evidenzia come tutto si fonderebbe su un errore materiale contenuto nella sentenza, ove si afferma che vi sarebbe stata domanda amministrativa all’I.N.P.S. in data 11.1.2002, mentre in quella data vi era stata domanda – irrilevante rispetto alla decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – all’I.N.A.I.L..

2. Il motivo è infondato.

2.1 La Corte d’Appello, nel motivare su profili che qui non interessano, ha in effetti affermato che “il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa all’I.N.P.S. (…) già dal 11 gennaio 2002 per l’accertamento dell’esposizione all’amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali”.

L’I.N.P.S. sulla base di tale affermazione del giudice di secondo grado, ha sostenuto che la Corte territoriale, prendendo atto del risalire della domanda all’I.N.P.S. al 11.1.2002, avrebbe dovuto trarne la conseguenza, valorizzabile ex officio, trattandosi di decadenza di rilievo pubblicistico, per cui la domanda giudiziale poi proposta nel 2008 sarebbe da considerare tardiva ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e quindi il diritto non potrebbe più essere esercitato.

Il R., come detto, ha replicato che tutto sarebbe frutto di un lapsus calami della Corte, la quale ha scritto, nel riportato passo della motivazione, “I.N.P.S.” invece che “I.N.A.I.L.”, come emergerebbe palesemente dal contesto degli atti allegati al fascicolo di primo grado.

2.2 E’ noto che l’errore di fatto sollecita sia questioni attinenti ad errori di giudizio, inerenti alla ricostruzione critica della realtà effettuale attraverso le risultanze istruttorie e destinati ad essere fatti valere attraverso i motivi di impugnazione, sia fattispecie riportabili ai c.d. errori, anch’essi destinati a rilevare solo in quanto fatti oggetto della relativa e specifica impugnazione (art. 395 c.p.c., n. 4), sia infine ad ipotesi di puri e semplici errori materiali.

2.3 Esclusa la prima ipotesi, che non riguarda il caso di specie, va detto che il mero errore materiale si distingue dall’errore revocatorio in quanto esso non si manifesta attraverso il travisamento di un fatto, ma soltanto con l’errata traduzione documentale di una circostanza (“difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica”: Cass. 15 maggio 2009, n. 11333) o l’errato sviluppo di un calcolo matematico rispetto a dati certi (Cass. 22 novembre 2016, n. 23704; Cass. 5 agosto 2002, n. 11712) e quindi attraverso vicende che in realtà non incidono sulla formazione della volontà decisionale, ma si collocano in un momento logicamente successivo ad essa.

Se l’errore materiale, così individuato, concerne il documento inteso come titolo, accertativo o esecutivo, e l’esigenza consista nel definire la portata effettiva di esso, il corrispondente profilo non può essere oggetto di ricorso per cassazione, ma soltanto di procedimento ai sensi dell’art. 287 c.p.c..

Vicenda diversa è invece quella, come accade nel caso di specie, in cui l’errore coinvolto, pur avendo sempre natura materiale, riguardi esclusivamente la portata motivazionale della sentenza.

In tal caso deve ritenersi che anche la Corte di Cassazione sia tenuta, a fronte della puntuale e specifica deduzione in tal senso ad opera di una delle parti, a verificare la natura dell’errore commesso, onde apprezzare correttamente i motivi spesi avverso la pronuncia impugnata ed acquisire la corretta base decisionale per lo stesso giudizio di legittimità.

E’ infatti indubbio che l’errore materiale, così enucleato e addotto, sia errore afferente al processo e che esso, come tale, giustifichi il raffronto tra la sentenza che si assume contenerlo e gli atti di causa che lo attestino e ciò anche attraverso l’esame diretto di questi ultimi da parte della Corte, analogamente a quanto avviene nel (diverso) ambito di errori (sempre) processuali, da cui derivi la nullità della pronuncia impugnata denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 4 (per tutte v. Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077 e, successivamente, Cass. 22 maggio 2012, n. 17653; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308; Cass. 12 marzo 2018, n. 5971).

D’altra parte, per rispondere al rilievo mosso dall’I.N.P.S., con la memoria illustrativa, si osserva che il controricorrente ha sostanzialmente adempiuto ai propri oneri di deduzione, avendo evidenziato, a pag. 2 del controricorso, il deposito in allegato al ricorso di primo grado della richiesta all’I.N.A.I.L. del 11.1.2002 e della domanda all’I.N.P.S. del 24.6.2008, per poi riferire l’accaduto, a pag. 4, ad un errore materiale della Corte nell’indicazione dell’istanza del 2002 come diretta all’I.N.P.S..

2.4 Procedendo quindi alla conseguente verifica, è palese la veridicità dell’assunto del controricorrente in quanto, agli atti, vi era una sola domanda amministrativa risalente al 11.1.2002, prodotta come doc. 1 e la domanda amministrativa all’I.N.P.S. era del 23.6.2008 ed era stata anch’essa prodotta, come doc. 5.

Tale riscontro consente poi di valorizzare anche il fatto che la sentenza abbia fatto riferimento alla domanda del 11.1.2002 come inerente “l’accertamento dell’esposizione ad amianto”, ovverosia ad un aspetto proprio più specificamente delle verifiche che l’ordinamento, in materia di benefici amianto, destina all’I.N.A.I.L. e non all’I.N.P.S..

Se ne deve concludere che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello in parte qua conteneva un mero errore materiale, e che essa va dunque intesa, anche in questa sede, come tale da avere fatto riferimento, in quel passaggio, alla domanda amministrativa depositata presso l’I.N.A.I.L..

3 Su tale premessa fattuale-processuale va da sè l’infondatezza del motivo di impugnazione proposto dall’ente previdenziale, in quanto la domanda che rileva è solo quella all’I.N.P.S., cui risale il riconoscimento dei benefici contributivi o pensionistici del caso (Cass. 8 settembre 2015, n. 17798), che non risulta mai proposta nella affermata (con il ricorso per cassazione) data del 22.1.2002.

4 Le spese del giudizio di legittimità restano regolate secondo soccombenza, con la richiesta distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alessandro Garlatti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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