Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29954 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 30/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7247/2019 proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato Carla Panizzi,

unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Val

d’Ossola, 116, presso l’Avvocato Marco Fedeli, come da procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

pubblicata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2020 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Trieste con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto da M.V., nato in (OMISSIS) ((OMISSIS)), avverso il provvedimento di primo grado che aveva respinto il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 proposto contro il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente perchè aveva fornito molteplici e differenti versioni delle ragioni di allontanamento dal suo Paese, finanche dinanzi al Giudice nel corso del libero interrogatorio; in particolare aveva narrato in sede di prime dichiarazioni di essere scappato perchè volevano obbligarlo ad adorare l’idolo in quanto primogenito e che fuggendo aveva danneggiato un’auto costosa; dinanzi alla Commissione, perchè aveva provocato la morte di una persona a seguito di un incidente; dinanzi al Giudice, perchè il padre era morto a causa di un maleficio ad opera di animisti di nome “(OMISSIS)”, riferendo in modo superficiale dell’incidente automobilistico.

Sulla scorta di tale considerazione la Corte territoriale ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non ricorrendo i presupposti di legge.

La Corte triestina, quindi, a seguito della consultazione delle COI 2017 afferenti alla situazione socio/politica della (OMISSIS), ha escluso che nella zona di provenienza vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.

Infine ha respinto la richiesta di protezione umanitaria per la mancanza di prova di una condizione di personale vulnerabilità rilevante e dell’integrazione sociale, non ritenendo sul punto sufficienti i meri tentativi di integrazione.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e degli artt. 2,11,14, lett. a), b), c), artt. 17 e succ. mod. lamentando che il ricorrente fosse stato ritenuto poco credibile senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria e che la Corte di appello si fosse soffermata sul fatto che il ricorrente non aveva provato che per l’omicidio colposo rischiava la pena di morte, laddove avrebbe, invece, dovuto verificare se ciò fosse previsto nell’ordinamento penale del Paese di origine – è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto non credibile il ricorrente per la contraddittorietà e molteplicità delle versioni rese in ordine alle ragioni di fuga e questa decisiva ed assorbente statuizione non risulta impugnata, nè il ricorrente sembra aver colto la ratio.

2. Il secondo motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lamentando l’erronea applicazione delle disposizioni invocate perchè la Corte di appello non avrebbe esaminato in concreto l’esistenza di “gravi motivi di carattere umanitario” in relazione alla domanda di protezione umanitaria – è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi fondata sull’assenza di prova di integrazione in Italia, questione non esaminata affatto nel motivo, necessaria al fine di attuare la comparazione ex Cass. n. 4455/2018.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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