Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29954 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 20/11/2018), n.29954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13292/2017 proposto da:

D.M.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, unitamente

all’Avvocato MAURO CALORE dal quale è rappresentato e difeso giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COOP CENTRO ITALIA Soc. Coop., in persona del legale rapp.te pt,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 57, presso

lo studio dell’Avvocato DORANGELA DI STEFANO, unitamente

all’Avvocato ANTONIO DI MIZIO dal quale è rappresentata e difesa

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/03/2017 R.G.N. 924/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

viste le conclusioni scritte del P.G. in data 24.9.2018.

Fatto

RILEVATO

che, con ordinanza del 3.6.2014, il Tribunale di Sulmona, in parziale accoglimento della domanda proposta da D.M.L. nei confronti della COOP Centro Italia diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 3.7.2013 per giusta causa (per avere incassato n. 11 buoni COOP del valore di Euro 3,00 ciascuno, tutti negoziati dalla cassa ove operava il dipendente), dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannava la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta;

che con la pronuncia n. 232/2016 il Giudice del lavoro di Sulmona rigettava l’opposizione proposta dal D.M. avverso la citata ordinanza;

che con la sentenza n. 177/2017 la Corte di appello di L’Aquila confermava la suddetta pronuncia;

che avverso la decisione di 2^ grado D.M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che ha resistito con controricorso la soc. coop COOP Centro Italia;

che il PG ha formulato richieste scritte per il rinvio della causa alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4 e 35 Cost., artt. 2119 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine al principio di proporzionalità e all’elemento soggettivo, per avere i giudici del merito valutato il licenziamento in forza di un’acritica adesione alla cd. tesi del “fatto materiale”, incentrata sull’accertamento dell’esistenza del fatto materiale senza alcun margine discrezionale, con riguardo al nucleo essenziale dell’evento contestato escluso ogni rilievo circa omesso accertamento di altre circostanze marginali, confermative o di controllo; 2) la violazione ed errata interpretazione dell’art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5,artt. 2119 e 2106 c.c., in relazione all’erronea interpretazione e qualificazione del fatto oggetto della sanzione disciplinare, per avere in sostanza la Corte territoriale erroneamente ritenuto dimostrato, alla stregua delle risultanze processuali, il fatto corrispondente alla contestazione, sotto tutti i profili rilevanti e, cioè, quello soggettivo, oggettivo e quello riguardante il profilo del danno patito;

che è stato, nelle more, depositato atto di rinunzia, da parte del ricorrente, al ricorso in cui si dava atto che le parti avevano trovato un accordo bonario per la definizione della controversia. Tale atto risulta accettato nell’interesse della società;

che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè venga dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4;

che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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