Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29954 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25447-2017 proposto da:

M.A., M.F., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO COLAIACOVO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V. ODERISI

DA GUBBIO 78, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO ELIGIO

LIBERATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE TEDESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1192/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

Rilevato

che:

1. Nel 2002, C.G. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sulmona, B.A. ed i figli di quest’ultima, M.F. e M.A., al fine di sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia degli atti di disposizione del proprio patrimonio, compiuti dalla B. a favore dei figli in forza di un atto di donazione di beni immobili stipulato in data 15/03/2001, perchè posti in essere pregiudicando la garanzia patrimoniale e le ragioni creditorie dell’attrice. La C. esponeva di aver svolto attività di lavoro dipendente in favore di B.A. e della “Ale S.r.l.”, precisamente dall’ottobre 1990 al gennaio 2000 e dal febbraio a settembre 2000, e di aver maturato, in ragione della predetta attività lavorativa, un credito pari ad Euro 71.000,00. Per questo motivo aveva promosso nel 2001 un giudizio per ottenere il pagamento del proprio credito dinanzi al Giudice del Lavoro competente. Inoltre, la C., premettendo di aver stipulato con B.A. un contratto di cessione di ramo d’azienda e, nell’occasione, di aver versato a quest’ultima una somma a titolo di acconto pari a Lire 100.000.000, deduceva altresì di aver citato in giudizio la B. per la risoluzione del contratto di cui sopra.

B.A. ed i figli M.A. e M.F., costituendosi in giudizio, contestavano quanto dedotto dalla C. e, in particolare, la mancanza dei presupposti dell’azione revocatoria deducendo l’inesistenza del credito vantato dall’attrice, anche in virtù della natura litigiosa data la pendenza di un giudizio volto ad accertare la sussistenza dello stesso. I convenuti chiedevano la sospensione del giudizio e art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di cui sopra ed il rigetto delle domande proposte dall’attrice.

Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda attorea dichiarando inefficace l’atto di donazione e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello B.A., M.A. e M.F. al fine di sentire riformare la sentenza di primo grado, previa ammissione della prova testimoniale sui capitoli formulati nell’atto di appello. La Corte di Appello dell’Aquila rigettava l’istanza istruttoria concernente la prova testimoniale e, con sentenza n. 1192/2017 del 28/06/2017, rigettava l’appello proposto e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio in favore della C.. In particolare, la Corte rilevava la mancata contestazione circa la sussistenza dei diritti di credito indicati dalla C. da parte degli appellanti e che l’azione era stata promossa per la revoca di un atto a titolo gratuito successivo alla data in cui i crediti erano sorti. Ne derivava che il creditore doveva provare, anche per presunzioni, la consapevolezza, da parte della B., del pregiudizio arrecato alle ragioni della C.. Consapevolezza che, a parere della Corte, poteva essere dedotta in ragione della certa conoscenza da parte della B. del proprio inadempimento alle prestazioni dovute alla C. in virtù del rapporto di lavoro dipendente intercorso per circa dieci anni.

3. B.A., M.A. e M.F. propongono ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. C.G. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di non condividere la proposta del relatore, salvo per la sorte finale del ricorso.

6.1 Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Parte ricorrente si duole della circostanza per cui la Corte avrebbe errato nel non aver considerato l’insussistenza di un credito in capo alla C. suscettibile di essere tutelato con azione revocatoria e, in particolare, nel non aver considerato la natura litigiosa del credito in questione. Inoltre il giudice del merito non avrebbe rilevato l’insussistenza dell’eventus damni in quanto i ricorrenti non avrebbero ridotto la possibilità di realizzazione del credito da parte della C. che, per di più, non avrebbe fornito la prova circa l’insufficienza del patrimonio della B. ad offrire una adeguata garanzia patrimoniale.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1. I ricorrenti criticano la sentenza impugnata evocando un precedente del 2001, senza considerare che Cass., Sez. Un., n. 9440 del 2004 – citata dalla sentenza impugnata – risolvendo un contrasto si attestò sul principio di diritto secondo cui: “Poichè anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima – in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per “mala gestio” fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società – le S.C. hanno annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria).”.

Tale principio di diritto è stato costantemente ribadito (Cfr. da ultimo Cass. n. 3369/2019) e la scarna esposizione del motivo non offre alcuna considerazione per superarlo.

6.2 Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per la sospensione necessaria del giudizio di revocazione dell’atto rispetto al giudizio di accertamento del presunto credito dell’attore in revocatoria”. La Corte non avrebbe applicato l’istituto della sospensione del giudizio concernente la revocazione dell’atto di donazione pregiudizievole nonostante il credito della C. fosse in corso di accertamento in altro giudizio.

TI secondo motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., sempre sulla base del principio di diritto di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite.

6.3 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione dell’art. 433 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c.”. La Corte avrebbe errato nel ritenere che l’obbligo di assistenza, espressamente previsto all’interno dell’atto di donazione in capo ai M. a favore della madre donante, coincidesse con gli obblighi di cui agli artt. 433 c.c. ss.. Il Giudice di seconde cure avrebbe errato nel considerare irrilevante l’onere de quo e, di conseguenza, nel ritenere che l’atto di disposizione fosse stato compiuto a titolo gratuito e non costituisse una donazione onerosa.

Il terzo motivo è inammissibile perchè non si preoccupa di criticare la motivazione della sentenza impugnata nella sua interezza. Infatti, la assume solo in parte nelle ultime quattro righe della pagina 11 e nelle prime due della successiva (l’atto di disposizione è stato compiuto in favore dei figli della debitrice a titolo gratuito. In ordine a quest’ultimo profilo si deve considerare l’irrilevanza dell’onere previsto nella donazione a carico dei donatari, atteso che tale onere, commisurato alle condizioni economiche dei donatari, è pressochè coincidente con gli obblighi di cui agli artt. 433 c.c. ss.) ma omettendo di considerare l’inciso successivo che fa leva sull’art. 437 c.c. (“E’ opportuno rilevare che all’adempimento di tali obblighi il donatario, ai sensi dell’art. 437 c.c., è tenuto con precedenza su ogni altro obbligato”).

Si aggiunga che la critica è comunque meramente assertoria e che il motivo si fonda sull’atto di donazione senza fornirne l’indicazione specifica.

6.4 Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in ordine alla produzione documentale in secondo grado e alla richiesta di prova testimoniale” avendo errato la Corte nel ritenere irrilevanti la documentazione prodotta in secondo grado dagli appellanti e la prova testimoniale richiesta dagli stessi e, poichè non indispensabili al fine della decisione, nel ritenerle inammissibili.

Il quarto motivo, una volta consolidatasi la motivazione discussa con il terzo resta assorbito, atteso che la documentazione e le prove per testi sarebbero state dirette a provare circostanze irrilevanti, come non ha mancato di rilevare la corte territoriale.

6.5 Con il quinto motivo parte ricorrente si duole “dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” ossia la circostanza per cui la C. avrebbe rinunciato a soddisfare il suo credito attraverso beni, diversi rispetto a quelli oggetto di donazione, di cui la B. era titolare. In particolare, la C. non si sarebbe preoccupata di aggredire il denaro che era nella materiale disponibilità della B. sotto forma di retribuzione prima e di pensione poi che le derivavano da essere stata dipendente della stessa Ale srl.

Il motivo, anch’esso inammissibile, denuncia un omesso esame di fatto, in realtà prospettando omessa pronuncia su motivo di appello, che avrebbe dovuto farsi valere ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Anche a voler qualificare il motivo in tal senso alla stregua di Cass. Sez. Un. 17931 del 2013, l’oggetto dello stesso è del tutto inidoneo a giustificare un difetto dei presupposti della revocatoria: la critica espressa è del tutto generica, facendo riferimento a non meglio indicate “documentazione prodotta in secondo grado”, così impingendo in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, del inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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