Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29954 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. L Num. 29954 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CURCIO LAURA
ORDINANZA
sul ricorso 14175-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAllINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
2967
CAENARO MILENA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA
DELL’AMBA
ARADAM
22,
presso
lo
studio
dell’avvocato CARLO MARZIONI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ROBERTO PESAVENTO,
Data pubblicazione: 13/12/2017
giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 249/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/05/2014 R.G.N. 105/2008.
Rg.n;\ 14175/2012
RILEVATO
Che il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di Milena Canearo, dipendente di
Poste Italiane spa, accertando che la lavoratrice era affetta da un “disturbo d’ansia
generalizzato” e ritenendo illegittimo il trasferimento disposto presso il Comune di
Schio, in quanto era emerso che la Canearo era stata dichiarata dal collegio medico
ordinando quindi alla società di assegnarla presso l’ufficio postale di Marostica o di
Bassano del Grappa, con mansioni dell’area operativa e con esclusione di attività di
tipologia “vendita a domicilio”, oltre che con turni compatibili con gli orari del servizio
di pubblico trasporto.
Che la Corte d’Appello di Venezia ha respinto il gravame di Poste spa ed ha ritenuto
che fossero infondate le censure dell’appellante e, premesso che incombeva alla
datrice di lavoro dimostrare le ragioni del trasferimento presso l’ufficio di Schio, dove
la stessa era stata trasferita a seguito delle indicazioni del collegio medico, ha
confermato l’impianto argomentativo del primo giudice rilevando che in base alla CTU
medico legale era emerso che la Canearo era affetta da un disturbo d’ansia
generalizzato che la rendeva inidonea all’uso del mezzo privato, che quindi il posto di
lavoro poteva essere raggiunto solo con mezzo pubblico con assegnazione ad una
sede raggiungibile dalla propria residenza con corse dirette , come indicato dal perito
d’ufficio.
Che precisava inoltre la Corte territoriale che le esigenze delle sede di destinazione
(Schio) addotte da Poste erano tuttavia in contrasto con la circostanza della
possibilità, dedotta dalla lavoratrice e confermata in sede di istruttoria testimoniale,
di uno scambio di sede tra la Canearo e la collega Zarbellon,dipendente presso l’ufficio
di Marostica ,dimostratasi disponibile a trasferirsi a Schio e a consentire quindi alla
Canearo di essere destinata a Marostica, scambio non potutosi effettuare per rifiuto
della datrice di lavoro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane spa affidato a
tre motivi, poi illustrati con memoria ex art.378 c.p.c., cui ha resistito la Canearo con
controricorso.
dell’USL di Vicenza non più idonea in maniera permanente all’attività di portalettere,
CONSIDERATO
i motivi di gravame concernono : 1) L’ omessa e insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,ai sensi dell’ art.360
n.5 c. p.c. Secondo la ricorrente la Corte si sarebbe “appiattita” sulle conclusioni della
CTU e delle due relazioni dei periti d’ufficio ed avrebbe esposto in modo inidoneo le
ragioni addotte a sostegno della perizia . In particolare non avrebbe motivato la Corte
motivate erano state le conclusioni della perizia sul punto. Neanche avrebbe motivato
la Corte la ragione per cui “sarebbe preferibile” assegnare la Caenaro ad altra unità
rispetto a quella di Schio. La Corte non avrebbe adeguatamente motivato sull’effettivo
disagio ( intermini patologici) pretesamente sofferto, ma avrebbe solo dato risalto alle
difficoltà della lavoratrice nel dipendere dalle coincidenze di orario dei mezzi pubblici
necessari per giungere presso la sede di lavoro. Pertanto secondo la società ricorrente
la corte territoriale non avrebbe indicato i dati obiettivi sui quali ha ritenuto di
fondare la propria valutazione , conformandosi acriticamente alle conclusioni della
CTU.2) L’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio , in
relazione all’art.2013 c.c., ai sensi dell’art.360 c.1.n.3 c.p.c., per avere la corte
territoriale commesso due errori motivazionali: dato rilievo al patto di cessione del
posto ( la pretesa disponibilità della collega Zarpellon ad andare a Schio) ed omesso
di dare rilievo alle esigenze della società, non considerando gli interessi organizzativi e
strutturali, tesi alla salvaguardia dell’attività economica svolta, anche con riferimento
alla diversa e maggiore professionalità della Zarpellon rispetto a quella della Canearo.
3) la violazione e falsa applicazione art.2087 c.c. , in relazione all’art.2103 c.c. ed
all’art.73 del CCNL del 2001. La Corte avrebbe utilizzato una nozione errata di
bilanciamento delle contrapposte situazioni giuridiche , sia con riferimento alla
violazione dell’art.2013 c.c., che con riferimento al’art.2087 c.c., per avere
erroneamente ritenuto che sussistevano i presupposti per il diritto al trasferimento ,
senza valutare che spettava alla lavoratrice dedurre e provare la nocività
dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra questa nocività ed il pregiudizio subito( la
malattia riscontratale era anteriore all’instaurazione del rapporto), essendosi per
contro la società operata per andare incontro alle esigenze della Canearo,
individuando varie sedi di lavoro prima di inviarla presso quella di Schio.
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in ordine alla possibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, così come non particolarmente
Che il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente,
ril ando come i due CTU avevano espresso un giudizio di idoneità all’eventuale
izzo dei mezzi pubblici, evitando però di dover dipendere dalle coincidenze e
dagli orari legati a situazioni stagionali. Le relazioni peritali hanno illustrato
compiutamente la condizione psichica della Canearo e la corte ha ripreso tali
conclusioni esplicitando in maniera coerente e priva di vizi logici la ragione per cui
l’infermità della lavoratrice – disturbo d’ansia generalizzato- non era compatibile con
stato di ansia della lavoratrice , dovuto al disturbo di cui era affetta. Inoltre la Corte di
marito ha precisato che anche i CTP avevano concordato sulla idoneità della
lavoratrice a raggiungere il luogo di lavoro con il mezzo pubblico e non con quello
privato, ma in relazione a spostamenti brevi. Questa Corte ha precisato che quando
il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, il quale ha tenuto conto dei rilievi dei CTP
replicandovi, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni
dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano
implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr .Cass.
n. 12080/2000, Cass. n.282/2009 ). Nel caso in esame i CTU hanno dato atto
addirittura dell’accordo dei CTP sulla tipologia di disturbo di cui era affetta la
lavoratrice, sulla inidoneità all’utilizzo del mezzo privato e sull’idoneità dell’uso di
quello pubblico, per spostamenti brevi. Inoltre nell’elaborato del CTP dì parte
ricorrente, trascritto nel ricorso, non è dato rilevare alcuna specifica critica alle
conclusioni dei periti di ufficio. Le critiche della ricorrente tendono in realtà al
riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico e si risolvono in
mere allegazioni difensive, non idonee a denunciare un vizio di motivazione ai sensi
dall’art. 360 n. 5 c.p.c.
Che
il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali possono esaminarsi
congiuntamente perché connessi, sono egualmente infondati , se non inammissibili.
La Corte territoriale partendo dal presupposto dell’esistenza dell’obbligo della datrice
di lavoro di osservare il disposto di cui all’art.2087 c.c. in termini di tutela delle
condizioni di salute della lavoratrice , assicurando la compatibilità dello stato di salute
con le mansioni e con la sede di lavoro, come anche dell’onere, incombente sulla
datrice di lavoro ai sensi dell’art.2103 c.c., di provare le ragioni obiettive del
tragitti di mezzi pubblici non diretti ma soggetti a coincidenze, che influivano sullo
trasferimento disposto presso la sede di Schio, ha censurato la scelta della società
per7 non aver autorizzato il trasferimento a Marostica accogliendo la richiesta della
orrente quando, per la disponibilità della collega Zarbellon, era materialmente
possibile effettuare lo scambio tra la sede di Marostica, luogo di lavoro della Zarbellon
e quella di Schio. La corte territoriale, richiamando le prove testimoniali che avevano
confermato una situazione di organico pressocché completo sia presso la sede di
Marostica che presso quella di Schio e rilevando che anche la Canearo aveva svolto
necessità di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi che avrebbe dovuto
contraddistinguere la decisione aziendale, ha adottato una coerente e non illogica
motivazione, che non è suscettibile di essere sindacata nel merito in questa sede .
Il ricorso deve essere pertanto respinto, con condanna della società soccombente alla
rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso nell’ Adunanza Camerale del 28 giugno 2017.
mansioni di agente interno come la Zarbellon, ponendo in evidenza anche la