Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29953 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29953 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 14158-2012 proposto da:
TRIPPETTA GIOVINA TRPGVN24M47L103Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANNA DI RUSSO, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
2965

CASIMIRRI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO CANCRINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABRIZIO ACRONZIO, giusta delega in
atti;

Data pubblicazione: 13/12/2017

- controricorrente –

avverso

la

sentenza n.

D’APPELLO di L’AQUILA,

1220/2011 della CORTE
depositata il 16/02/2012

R.G.N. 180/2011.

RGJ 14158/2012
RILEVATO
Che la Corte di Appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo
che aveva accolto la domanda di Francesco Zacchei, e per lui dell’erede Giovina
Trippetta, diretta a far accertare l’esistenza di un’ impresa familiare costituita dallo
Zacchei e da sua nuora Elisa Casimirri sin dal 1982 e durata sino al 2001 , epoca in

nella pasticceria continuativamente, senza percepire compensi in costanza di rapporto
a titolo di mantenimento , ma neanche gli utili derivanti dall’attività produttiva , utili
che erano stati investiti in parte nell’acquisto di due immobili intestati solo
formalmente alla nuova Elisa Casimirri.
Che lo Zacchei in primo grado aveva chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di somme relative alla liquidazione di quanto a lui spettante secondo
quanto previsto nella prima scrittura privata stipulata con la Casimirri , in termini del
50%, come indicato nel successivo atto costitutivo dell’i mpresa familiare. Che il primo
giudice, espletata CTU contabile, aveva accolto tale domanda e condannato la
convenuta al pagamento della somma di euro 460.000,00 in favore del ricorrente,
sulla base di quanto previsto in tale scrittura privata, definita contratto innominato
lecito, con cui le parti avevano deciso di dividersi gli utili in misura del 50% e non atto
costitutivo di impresa familiare.
Che la Corte d’Appello, disattese le eccezioni di processuali dell’appellante, ha accolto
nel merito l’appello della Casimirri, ritenendo che la fattispecie andava invece
ricondotta a quella disciplinata dall’art.230 bis c.c. , in base agli elementi di fatto
dedotti dallo stesso Zacchei, in ordine allo svolgimento di attività lavorativa personale
coordinata e continuativa nell’impresa, con riferimento all’attività di vendita effettuata
nel negozio di pasticceria, non incidendo sulla configurabilità di un impresa familiare
la circostanza della previsione di una distribuzione di utili nella misura del 50% ,
fermo restando la natura individuale dell’impresa familiare in cui il titolare
dell’impresa, in tal caso la Casimirri, era soggetto passivo legittimato in relazione al
diritto di credito spettante a ciascun familiare.

cui a dire dello Zacchei, egli era stato allontanato dalla Casimirri, dopo aver lavorato

Che la Corte territoriale ha quindi ritenuto che non fosse stata fornita prova delle due
,1

co izioni necessarie ai fini del riconoscimento dell’impresa familiare, ossia lo
.o
olgimento da parte dello Zacchei di un’attività lavorativa continuativa e l’incremento
ottenuto anche attraverso tale attività, nella misura in cui essa aveva contribuito ad
accrescere la produttività dell’azienda. Secondo la Corte, pur essendo stata provata
una collaborazione in termini di maggiore intensità nel primo periodo fino al 1990,
successivamente l’incremento era stato prodotto soprattutto dalla Casimirri ,

competenza, come riferito dai testi, mentre l’apporto lavorativo dello Zacchei in
particolare a far tempo dal 1995 era diminuito, anche in ragione delle peggiorate
condizioni di salute . Non era poi stata provata l’esistenza, all’atto della cessazione
dell’impresa, di utili da distribuire o di beni acquisiti con detti utili, in precedenza
prodotti, anche in ragione dell’assenza di scritture contabili e di documenti necessari
alla ricostruzione delle poste patrimoniali attive e passive, come evidenziato dal CTU .
Che infine la Corte ha ritenuto non spettante allo Zacchei neanche la somma richiesta
in restituzione di euro 22.982,33, essendo oggetto della scrittura privata del 7.6.1982
che non aveva avuto alcuna efficacia , in quanto superata dalla scrittura privata dalla
costituzione dell’impresa familiare in data 8.6.1982 e trattandosi comunque di credito
prescritto.
Che avverso la sentenza ha proposto appello Giovina Trippetta, erede di Zacchei,
affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria ex art.378 c.p.c.; che ha resistito
la Casimirri con controricorso.
CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso hanno riguardato : 1) violazione e falsa applicazione , in
relazione all’art.360c.1.n.3 c.p.c., degli artt. 115 e 116 , 427 c.p.c. e art.230 c.c..,
oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e
decisivo , ai sensi dell’art.360 c.1.n.5 c.p.c.. Parte ricorrente ha lamentato che la
Corte territoriale dopo aver ricondotto il rapporto tra le parti a quello di cui all’art.230
bis avrebbe erroneamente ritenuto non provata la partecipazione continuativa di
Zaccheri all’attività dell’impresa familiare e comunque non provati gli incrementi
dell’attività produttiva, come anche gli utili, mentre dalle testimonianze raccolte in
primo grado era emerso che il ricorrente aveva collaborato in via continuativa a detta
2

mediante la produzione di dolciumi e con attività di catering, per sua specifica

attività per tutto il periodo di apertura della pasticceria. Avrebbe poi errato la Corte a
nel recepire le risultanze della CTU sulla assenza di utili, senza considerare le
nesattezze di tale perizia, dovute anche all’assenza di idonea documentazione
necessaria per ricostruire le poste patrimoniali attive e passive al 31.12.2001,
documenti la cui produzione in appello, richiesta dall’appellato, la corte non aveva
ammesso, non avvalendosi del suo potere- dovere ai sensi dell’art.437 c.pc. .

2)

violazione e falsa applicazione , in relazione all’art.360c.1.n.3 c.p.c., degli artt.112,

giudice avesse deciso ultra petitum

condannando la Casimirri al pagamento di euro

460.000, a fronte di una richiesta di condanna di euro 200.000, perché invece era
potere- dovere del primo giudice qualificare giuridicamente la fattispecie, in base ai
fatti esposti dal ricorrente, come contratto innominato atipico in cui le parti avevano
deciso di dividersi gli utili nella misura dle 50%, escludendo l’impresa familiare; 3)
nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art.360 c.1 n. 4 c.p.c. per violazione
dell’ art.112 c.p.c, per avere ritenuto prescritta la domanda di restituzione del capitale
iniziale anticipato dallo Zacchei , pari sulla base di un’eccezione che la convenuta non
avrebbe sollevato.
Che il ricorso non merita accoglimento. Non può infatti non rilevarsi l’inammissibilità
del primo motivo dove si lamenta tanto la violazione dell’art.115 c.p.c. quanto
l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo,
operazione che contrasta con il canone della specificità dei motivi qualora , come
peraltro nel caso in esame, non risulti possibile individuare le ragioni poste a sostegno
dell’uno o dell’altro vizio ( cfr Cass. n.7394/2010, Cass.sez.un.

n.9100/2015 ). Ed

infatti in questo caso parte ricorrente lamenta non tanto un non corretto governo del
potere istruttorio e del materiale probatorio da parte della corte territoriale e quindi
una violazione dell’art.115 c.pc., quanto l’ aver fornito una motivazione viziata in
ordine alle risultanze testimoniali, che non sarebbero state valutate correttamente,
emergendo dalle deposizioni dei alcuni testi non solo la continuità della presenza al
lavoro dello Zacchei presso la pasticceria, ma anche la redditività dell’esercizio. Ed
ancora lamenta la ricorrente una non corretta lettura delle risultanze della CTU, come
anche dell’utilizzo delle errate conclusioni del perito, in punto assenza di utili o di beni
con essi acquistati a nome della sola Casimirri. A parte la violazione del principio di
autosufficienza, per avere parte ricorrente trascritto solo alcuni brani delle deposizioni
3

113 e 432 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente che il primo

testimoniali, così da non consentire una lettura completa e diretta delle deposizioni, di
av
v r omesso altresì di produrre la relazione peritale d’ufficio, alle cui conclusioni pure
c•-7
è riferita, le suddette censure tendono in sostanza a contestare la valutazione delle
risultanze di causa come operata dalla corte distrettuale, che non è condivisa e della
quale si offre una diversa versione, operazione che tuttavia è preclusa in questa sede
di legittimità, essendo operazione che attiene al merito della causa.

parte ricorrente non ha trascritto le precise domande dello Zacchei svolte con ricorso
ex art.414 c.p.c. e neanche le conclusioni dell’atto di appello della Casimirri , né tali
conclusioni sono state riportate nella sentenza di appello qui impugnata. Tali
omissioni, violano il principio di autosufficienza, perché non consentono di verificare
l’esatto tenore delle domande svolte in primo grado ed in particolare la domanda
relativa al quantum richiesto

e alle ragioni poste a fondamento di tale domanda , al

fine di accertare se il Tribunale abbia effettivamente violato, con la statuizione di
condanna al pagamento della somma riconosciuta, l’art.112 c.p.c.. Ma comunque il
motivo è infondato, atteso che la stessa Corte territoriale ha riformato la decisione di
primo grado in punto di individuazione dell’esatta fattispecie giuridica a cui le parti
intendevano far riferimento nella regolamentazione del rapporto collaborativo ed ha
ritenuto sussistente un’impresa familiare, così divenendo contrastante con tale diverso
inquadramento giuridico della fattispecie, la clausola apposta richiamata ( e contenuta
nella precedente scrittura privata) di spettanza degli utili in misura del 50% tra
Zacchei e Casimirri, indipendentemente dall’apporto lavorativo di ciascuno, clausola
che, peraltro, in base al contenuto della motivazione della sentenza impugnata , non
risulta neanche essere stata invocata dal ricorrente in primo grado quale fonte di una
specifica quantificazione degli utili, indipendentemente dall’accertamento della misura
del proprio apporto collaborativo nell’impresa familiare.
Che è inammissibile anche il terzo motivo di gravame per difetto di autosufficienza ,
per violazione degli artt.366 c.1.n.4 e 369 c.1.n.6 c..p.c., non essendo state trascritte
nel ricorso di legittimità le conclusioni della memoria di costituzione di primo grado
della Casimirri, in cui avrebbe dovuto essere formulata l’eccezione di prescrizione della
somma di euro 22.982,33 che lo Zacchei avrebbe richiesto in restituzione , eccezione
che andava effettuata in primo grado e non in appello , nel rispetto dell’art.416 c.p.c..
Parte ricorrente non ha depositato tale atto e neanche ha indicato specificatamente la
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Che il secondo motivo di gravame è in parte inammissibile e in parte infondato. La

sua collocazione nel fascicolo di parte o in quello di ufficio, così impendendo la verifica
d91’effettiva formulazione dell’ eccezione, che la sentenza impugnata ha ritenuto
—-‘sere stata effettuata.
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Si ritiene di dover compensare le spese di
lite, attesa la complessità della questione, risolta in maniera opposta nei due gradi di
merito e con decisioni non particolarmente chiare nella esposizione della motivazione,

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nell’ Adunanza Camerale del 28 giugno 2017.
Il Presidente
Giqvanni Amoros

IL CA

Maria

LLIERE
Giacoia

così da rendere ancor più difficile anche la formulazione dei motivi di censura.

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