Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29952 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 08013/2019 proposto da:

U.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Lanzilao Marco, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale

Angelico n. 28;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 544/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 da Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione resa dal tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, quella sussidiaria nonchè la richiesta di protezione umanitaria avanzata da U.S., di nazionalità (OMISSIS), evidenziando che il racconto del richiedente presentava profili oscuri tali da far dubitare della sua piena attendibilità, non soccorrendo nemmeno le prove offerte a chiarire la vicenda personale e familiare, potendo il richiedente chiedere ed ottenere protezione dalle autorità competenti. Non erano dunque individuabili nè profili di rischio di persecuzione rilevanti ai fini della richiesta di protezione internazionale, nè il rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti e torture in caso di rimpatrio, non risultando la zona di provenienza del (OMISSIS) – (OMISSIS) – interessata da conflitti armati o da situazione di violenza indiscriminata.

Andavano parimenti esclusi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in relazione ai dubbi sulla genuinità della storia personale narrata.

U.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello avrebbe omesso di prendere in considerazione la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS) ed attestata da numerose fonti informative internazionali.

Con il secondo motivo si deduce l’omesso o errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente. Avrebbe errato il giudice di appello nel ritenere non credibile il racconto reso dal richiedente, omettendo altresì di considerare la situazione del paese di provenienza e la raggiunta integrazione sociale in Italia raggiunta dal ricorrente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame delle fonti informative attestanti la grave situazione nella quale versa il paese di origine, nemmeno occorrendo rispetto a tale forma di protezione la dimostrazione di elementi di pericolo concreto per il richiedente, nè rilevando l’insorgenza del pericolo derivante dalla situazione generalizzata di pericolo del paese di origine in epoca successiva all’allontanamento del richiedente dal (OMISSIS), attestata da fonti informative nazionali e internazionali qualificate – Min. degli affari esteri, (OMISSIS), rapporto Amnesty International -.

Con il quarto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario, tenuto conto dei numerosi elementi forniti nel corso dell’audizione e dell’obbligo dell’autorità decidente di considerare come veritieri i fatti narrati avendo il richiedente compiuto ogni sforzo ragionevole per circostanziare la domanda.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

Quanto al vizio di omesso esame lo stesso è infondato poichè la Corte di appello ha vagliato i contenuti del racconto del richiedente e ha considerato e ponderato la situazione del paese di origine, escludendo la ricorrenza dei presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato in relazione alla ritenuta scarsa attendibilità delle dichiarazioni, nell’ambito di un sindacato di merito delle stesse che non risulta aggredibile in questa sede, non ravvisandosi alcuna violazione di legge rispetto al quadro normativo evocato dal ricorrente. L’avere, infatti, evidenziato la natura personale delle vicende narrata ed i profili di incongruità correlati al mancato intervento dell’autorità locale da parte della Corte di appello, che pure ha escluso l’esistenza di pericolo di trattamenti degradanti o torture nel paese di origine, non consente di evidenziare alcuno dei deficit prospettati dal ricorrente.

Il terzo motivo è invece fondato.

Ed invero, questa Corte ha ormai ritenuto in modo consolidato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – cfr. Cass. n. 8819/2020, Cass., Sez. 6-1, n. 11312/2019, Cass.n. 13449/2019, Rv. 653887-01; Cass. n. 13897/2019, Cass. n. 9230/2020, Cass. n. 13255/2020- essendo il giudice tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.

Cass. n. 4037/2020, infine, ha ritenuto che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive.

Ora, a fronte di tale indirizzo, la Corte di appello, per escludere la ricorrenza dei presupposti rispetto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non ha indicato alcuna fonte informative qualificata, incorrendo nel vizio come prospettato dal ricorrente.

Il quarto motivo di ricorso resta assorbito in relazione all’accoglimento del terzo motivo.

In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, disattesi i primi due e assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta che in diversa composizione provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte di appello di Caltanissetta che in diversa composizione provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

 

 

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