Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29952 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13622-2018 proposto da:

D.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

– ricorrente –

contro

IACP PROVINCIA DI CAMPOBASSO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 372/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. 7 GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza del 4 maggio 2016 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso proposto da D.R.M. avverso il decreto di rilascio di immobile occupato senza titolo emesso da IACP della Provincia di Campobasso ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18, e della L.R. Molise n. 12 del 1998, art. 24, notificatogli il 17 febbraio 2015, dichiarando compensate le spese di lite;

avverso tale pronuncia del Tribunale D.R. proponeva appello davanti alla Corte territoriale di Campobasso con ricorso del 5 dicembre 2016. Si costituiva IACP eccependo l’inammissibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c. con condanna al pagamento delle spese sensi dell’art. 96 c.p.c.;

la Corte d’Appello di Campobasso con sentenza del 27 ottobre 2017 dichiarava inammissibile il gravame con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite, rilevando che la decisione di primo grado aveva fondato il rigetto del ricorso sulla pacifica natura abusiva dell’occupazione dell’alloggio e sull’insussistenza del diritto soggettivo dell’opponente a fruire della sanatoria prevista all’art. 24 L.R.. Al contrario con l’impugnazione il ricorrente aveva dedotto che le considerazioni prospettate “avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad accogliere l’opposizione”. Per il resto l’appellante aveva introdotto questioni nuove non dedotte in primo grado;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D.R.M. affidandosi a due motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e l’omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, in sede di appello, lo stesso avrebbe censurato in fatto la presunta mancata contestazione dell’accusa di occupazione senza titolo, rivendicando la propria condizione di appartenenza alla fascia più debole, avente pieno titolo alla tutela sociale. Quanto alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, la Corte avrebbe mancato di esaminare le prevalenti ragioni di diritto che sorreggevano l’opposizione. In particolare, il possesso dei requisiti di emergenza abitativa previsti dalla L.R. n. 12 del 1998 integrerebbe una condizione di indigenza e ricorrerebbe -pertanto – una ipotesi di forza maggiore che avrebbe indotto il ricorrente ad occupare l’immobile. Tali aspetti non sarebbero stati considerati dalla Corte territoriale. Il ricorrente avrebbe evidenziato in quella sede di avere diritto alla tutela sociale riferita agli alloggi fuori graduatoria;

con il secondo motivo si deduce la violazione del giudicato oggetto della sentenza penale del Tribunale di Campobasso n. 490 del 2016. In tale decisione sarebbero state prese in esame le dichiarazioni rese dal funzionario dell’IACP C.A. che avrebbe riscontrato che l’alloggio era totalmente aperto. La Corte territoriale non avrebbe considerato il giudicato penale di assoluzione con ciò violando l’art. 651 c.p.c.. Le prove raccolte in quella sede avrebbero dimostrato che l’imputato aveva commesso il delitto di occupazione dell’alloggio popolare in quanto mosso da impellenza di salvare se stesso o il proprio nucleo familiare da un pericolo attuale;

preliminarmente deve rilevarsi che non è in atti la prova della notifica del ricorso che è stata eseguita con le ordinarie modalità e non in forma telematica. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso;

a prescindere da ciò il primo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alla trascrizione o l’allegazione dei motivi di appello, rispetto ai quali ci sarebbe stata una omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (pagina 12 del ricorso) e, presumibilmente, ex art. 112 c.p.c.;

il riferimento contenuto nella prima parte del motivo all’ipotesi ex art. 360 c.p.c., n. 5, è errato, perchè la disposizione si riferisce all’omesso esame di un fatto storico e non alla mancata valutazione di considerazioni giuridiche (pagine 11 e 12 del ricorso); peraltro, non riferite alla fattispecie oggetto del decreto opposto (occupazione senza titolo), ma al procedimento per l’assegnazione di una abitazione provvisoria ex art. 16 L.R. n. 12 del 1998;

anche il secondo motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo al contenuto della sentenza penale del 20 maggio 2016 e al suo passaggio in giudicato. La statuizione, in ogni caso, sarebbe inconferente, perchè pare riconoscere la scriminante dello stato di necessità e non escludere ed anzi confermare, l’occupazione senza titolo;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione perchè la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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