Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29952 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29952 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 11367-2012 proposto da:
ANTONI ANTONIO NTNNTN47H14E625U,

BALDANZI CARLA

BLDCRL46P69E625R, BALESTRI FABRIZIO BLSPRZ48D14E625Z,
BECONI CLAUDIO

BCNOLD50E15B509X, HERNARDINI

CLAUDIO

BRNCLD48S11A390P, BERNARDINI GRAZIELLA
BRNGZL48B47D649C, BIAGI MANUELA BGIMNL47B65C174R,
BILLI DONATELLA BLLDTL50S65E625R, BUCHIGNANI ANNA
MARIA BCHNMR43D56G999H, BUSINI SERGIO
2017
2922

BSNSRG45D19E625R,

CAPPELLINI

MARCELLO

CPPMCL41D09G702N, CARPITA ELENA CRPLNE52P55G702U,
CASALINI FRANCESCO CSLENC44R2OL850K, CATARSI GIACOMO
CTRGCM51B14B390T, CECIONI PIERO CCNPRI45A26E715V, DE
BLASI UMBERTO DBLMRT45S27F205P, DI MAURO ROSARIA

Data pubblicazione: 13/12/2017

DMRR5R51545E625U,

DICIOTTI

ROBERTO

DCTRRT41B23E625Q,FALORNI STEFANIA FLRSFN54M44E625C,
FERRETTI MORENO FRRMRN50P28B950G, FIASCHI LUCIANO
FSCLCN38T13H570A, GALLOTTI CLAUDIA GLLCLD50T58F8391,
GIANI LUCIA GNILCU51M45F640B, GIANNONI LANCIOTTO

GIOVANNETTI ROBERTO GVNRRT39A29E625S, LONZI ADRIANA
LNZDRN45B51E625N, LUCACCINI LUIGI LCCLGU44R02L233F,
LUCI GIORGIO LCUGRG48C05E625H, MASSEI MASSIMO
MSSMSM37L18E625A, MECCHI FRANCO MCCFNC51H02G702M,
MINECCIA ALFREDO MNCLRD48T08E625M, MORANDO TEODORO
MRNTDR45R17C662K, NENCINI PAOLO NNCPLA48A08E625Y,
(NICOSANTI MARIA LUIGIA NSCMLG43B45B474H, GEMINI
MARCO GMNMRC68H02E625S, GEMINI ANDREA
GMNNDR71LO5E625X, GEMINI SIMONE GMNSMN73M22E625T,
GEMINI RITA GMNRTI87T68E625D, nella qualità di eredi
di EREDI DI GEMINI GIUSEPPE), NOCERA LAURA
NCRLRA53A46E625P, ORLANDINI GIANFRANCO
RLNGFR47H28E625H, PACINI ELENA CNLNE49S56E6250, PALU’
FRANCO PLAFNC43D15A6571, PELLEGRINI ROBERTO
PLLRRT45E14E625Z, PENSABENE BRUNO PNSBRN41M21E625K,
PENSOSI PAOLO PNSPLA49C08E625T, PINI CARLO
PNICRL37R13E6250, RAFFAELE LUCIA RFFLCU5OT46F839A,
REGALI GIOVANNI ANTONIO RGLGNN43S22A789E, ROMANELLI
ROMANO RMNRMN37A21E625J, ROMANO DAVIDE
RMNDVD47M02A225L,

ROMITI

SONIA

RMTSNO51M70E625E,

GNNLCT48L22E625P, GIOMI BRUNELLO GMIBNL50B06G702E,

ROSSI GIANCARLO RSSGCR40P30E625M,(SABBADINI OLIMPIA
SBBLMP45T46E715J nella qualità di EREDE DISABBADINI
FRANCESCO), SANGUINETTI GIORGIO SNGGRG46H21H305R,
SARTI GIOVANNA SRTGNN45M57E6250, SCOTTO GUILIANO
SCTGLN44M20E455M, SCUTTARI CLAUDIO SCTCLD50S07E625J,

TSTRLD46R13E625F, TUCCI BRUNO TCCBRN42A13D644Q,
URBANI GIORGIO RBNGRG40T29E625Z, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE FREDIANI, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
MARIANI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1103/2011 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/11/2011 R.G.N.
1368/2009;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

SELMI ROLANDO SLMRND45L03E625K, TOSTI AROLDO

R.G. n. 11367/2012

RILEVATO

che con sentenza del 15 novembre 2015 la Corte di Appello di Firenze, in riforma
della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da Antonio
Antoni ed altri litisconsorti dipendenti della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno Spa volte alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto mercé

delle quote versate al fondo aziendale di previdenza integrativa;

che avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe hanno proposto ricorso affidato
a due motivi articolati in plurime censure, cui ha resistito con controricorso il
Banco Popolare soc. coop, quale avente causa della Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno Spa;

che entrambe le parti hanno depositato memorie e la Procura Generale ha
concluso per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO

che il primo motivo del ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione delle
norme interpretative di cui all’art. 1367 c.c. e ss. c.c. applicabili al contratto del
18.2.1987, ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.”, censurando la sentenza
impugnata per avere erroneamente interpretato la disciplina collettiva applicabile
alla fattispecie; che il secondo motivo denuncia “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex
art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.”, sostenendo che ì contributi versati al fondo
pensione, di origine contrattuale, esistente fino dal 1973 presso la Cassa di
Risparmio di Livorno, avrebbero natura retributiva, per cui sarebbero utilmente
computabili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;

che tali motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono
trovare accoglimento in ragione del principio di diritto espresso dalla Sezioni
unite di questa Corte (sent. nn. 4684 e 6347 del 2015), a composizione di un
contrasto di giurisprudenza, in base al quale anche con riferimento al periodo
precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti
effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a

l’inclusione nella base di calcolo posta all’origine della quantificazione di esso

R.G. n. 11367/2012

prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto,
sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello
in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto
datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono
pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di
calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;

che da tale principio ancora di recente ribadito (Cass. n. 12367 e n. 14758 del

valore dirimente, non vi è ragione di discostarsi, trovando nelle pronunce citate
replica ad ogni questione sollevata nel ricorso in esame;

che, conclusivamente, il ricorso va rigettato, con spese liquidate secondo
soccombenza a carico dei ricorrenti in base all’art. 91 del codice di rito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
liquidate in euro 10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori come per
legge e spese generali al 15%.

Così deciso nella Adunanza camerale del 27 giugno 2017

2017), operante anche nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio con

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