Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29951 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 26/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 07715/2019 proposto da:

N.M., rappresentato e difesa dall’avvocato Novello Antonio

ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 447/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2020 da Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI IN CAUSA

N.M., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso innanzi al tribunale di Caltanissetta avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, sussidiaria e umanitaria. La Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l’appello del richiedente, ritenendo contraddittoria la versione fornita dal richiedente sulle ragioni dell’allontanamento dal paese di origine, riferendosi a questioni personali per le quali il richiedente avrebbe potuto richiedere protezione all’autorità di polizia. Non ricorrendo dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria, in ragione all’assenza di una situazione di violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato, non poteva nemmeno riconoscersi la protezione umanitaria, avuto riguardo alla complessiva valutazione personale dell’appellante, in assenza di condizioni di vulnerabilità.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di applicare il principio dell’onere probatorio attenuato come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 27310/2018 ed avrebbe omesso di valutare la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti dalle disposizioni da ultimo ricordate. La Corte di appello non avrebbe considerato la verosimiglianza del racconto fornito dal ricorrente nè la situazione grave di violenza nella quale versava il (OMISSIS), risultante da plurime fonti internazionali.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). La Corte di appello avrebbe omesso di valutare l’esistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente derivante da una situazione di violenza indiscriminata. Il giudice di appello avrebbe fatto esclusivo riferimento alle notizie raccolte dal rapporto EASO, ad esso tuttavia attingendo in modo parziale e tralasciando elementi risultanti dal medesimo rapporto e dalle altre fonti citate fin dal ricorso introduttivo dalle quali sarebbe stato possibile desumere l’esistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Con terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. La Corte di appello non avrebbe considerato l’esistenza di condizioni di vulnerabilità anche in relazione alle condizioni del paese di transito(Libia).

I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve quindi prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Cassn. 16925/2018, Cass.n. 7333/Cass.n. 5224/2013).

Ora, è noto che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Cass. n. 16202/2012, Cass. n. 10202/2011).

Peraltro, il principio che le dichiarazioni del richiedente inattendibili non richiedano approfondimento istruttorio officioso è stato inteso nel senso che vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sussistendo sempre il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

E’ poi ferma questa Corte nel ritenere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 33096/2018).

Orbene, nel caso di specie la Corte di appello ha affermato in modo apodittico la non veridicità del racconto reso dal richiedente protezione sussidiaria affermando che lo stesso era affetto da “notevoli profili di contraddittorietà intrinseca”, poi aggiungendo che si verteva in ipotesi di questioni personali per le quali sarebbe stato possibile chiedere l’aiuto della polizia, inoltre escludendo l’esistenza di un danno grave ai sensi D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett.c) poichè non risultava “che la regione di provenienza del richiedente sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata in condizione di conflitto armato o internazionale”.

Così facendo il giudice di appello non si è uniformato ai principi giurisprudenziali sopra evocati, non avendo fondato il suo giudizio circa l’insussistenza di una situazione sussumibile nell’alveo dell’art. 14 ult. cit., lett. c) su elementi concreti ed essendosi in definitiva limitato ad affermare, in maniera apodittica, che le dichiarazioni del richiedente erano viziate da notevoli profili di contraddittorietà intrinseca senza tuttavia menzionarli e dunque non consentendo a questa Corte di svolgere alcun sindacato in ordine al rispetto dei canoni legati scolpiti dal D.Lgs. n. 251 del 2007.

Parimenti fondata risulta la doglianza correlata all’omesso esame di fonti informative qualificate ed attualizzate.

In generale, può dirsi che questa Corte ha ormai ritenuto in modo consolidato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti -cfr.Cass.n. 8819/2020, Cass., Sez. 6-1, n. 11312/2019, Cass.n. 13449/2019; Cass. n. 13897/2019, Cass. n. 9230/2020, Cass. n. 13255/2020 – essendo il giudice tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.

Cass. n. 4037/2020, infine, ha ritenuto che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive.

Ora, a fronte di tale indirizzo, la Corte di appello, per escludere la ricorrenza dei presupposti rispetto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non ha indicato alcuna fonte informativa a sostenuto della ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 cit., lett. c.

Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta che pure provvederà sul regime delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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