Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29951 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 29951 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 28677-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017

CALIGIURI LUCA;
– intimata –

2893

Nonché da:
CALIGIURI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI

Data pubblicazione: 13/12/2017

MILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona

domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4911/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/07/2012 R.G.N.
6249/2010.

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

PROC. nr . 28677/2012 RG

RILEVATO
che con sentenza in data 30.1.2012-31.7.2012 (nr. 4911/2012) la
Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa
sede e per l’effetto ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
di lavoro stipulato da LUCA CALIGIURI con POSTE ITALIANE spa nel
periodo dall’i luglio al 31 agosto 2004 per

provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa ed
addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Lazio assente con
diritto alla conservazione del posto di lavoro»
e condannato POSTE ITALIANE spa al pagamento di una indennità pari
a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre
rivalutazione ed interessi dalla costituzione in mora del datore di lavoro;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società POSTE
ITALIANE spa, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese LUCA
CALIGIURI, con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in
un unico motivo, cui POSTE ITALIANE ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO
che la società POSTE ITALIANE spa ha dedotto:
-con il primo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nnr. 3, 4 e 5
cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1372, co.1 e 2 cod.civ.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio nonché nullità del procedimento. Ha
censurato la sentenza per avere ritenuto la inesistenza di circostanze
oggettive tali da dimostrare, unitamente al decorso del tempo tra la
scadenza del termine apposto al contratto di lavoro e la sua impugnazione,
la volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro e per avere altresì
evidenziato che il tempo decorso era inferiore al limite di cinque anni,
individuato dalla giurisprudenza di merito;
-con il secondo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ,
violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 D.L.gs. 368/2001 in relazione
agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. nonché— ai sensi dell’articolo 360 nr. 5

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«ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di

PROC. nr . 28677/2012 RG

cod.proc.civ.— omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha
impugnato la sentenza per avere ritenuto non assolto il requisito di
specificità della causale del termine in ragione della mancata indicazione
del numero dei lavoratori assenti e della causa delle assenze. Ha dedotto di
avere specificato nei propri scritti difensivi e nei capitoli della prova
articolata (capitoli numeri 4 e 5), riproposti in appello, il numero dei

avrebbero dovuto essere superate dal giudicante con l’esercizio dei suoi
poteri istruttori d’ufficio;
con il terzo motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr.5 cod.proc.civ.:
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio nonché violazione e falsa applicazione
dell’articolo 8 L. 604/1966, in ordine alla statuizione di quantificazione in
quattro mensilità di retribuzione della indennità di cui all’articolo 32 legge
183/2010 ;
con il quarto motivo: ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.,
violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 legge 183/2010 e dell’articolo
429 co.3 cod.proc.civ., per avere la sentenza attribuito la rivalutazione
monetaria e gli interessi legali sulla indennità liquidata ex articolo 32;
che

con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore ha

denunziato — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr.5 cod.proc.civ.— violazione
e falsa applicazione degli articoli 111 e 24 Cost., dell’articolo 336
cod.proc.civ. e dell’art. 32 co.5 L. 183/2010 nonché contraddittoria ed
insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
per avere la Corte di merito ritenuto che la indennità di cui all’articolo 32
comma 5 della legge 183/2010 coprisse il danno sofferto dal lavoratore
per tutto il periodo decorso fino alla sentenza laddove una interpretazione
della norma costituzionalmente orientata si opponeva a siffatta
interpretazione, che addossava al lavoratore il rischio derivante dai tempi
del giudizio; il ricorrente incidentale ha pertanto assunto che la indennità ex
articolo 32 copre il solo periodo decorso fino alla domanda giudiziaria
(ovvero fino alla sentenza di primo grado, sostituita ex articolo 336
cod.proc.civ. dalla sentenza di appello) mentre nel periodo successivo

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lavoratori assenti, mese per mese; ha aggiunto che eventuali incertezze

PROC. nr . 28677/2012 RG

sussiste il diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni, secondo i comuni
principi civilistici;

che il secondo motivo del ricorso principale, avente rilievo pregiudiziale,
è fondato e merita accoglimento.
Quanto al requisito di specificità della causale, nella giurisprudenza di
questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui nelle situazioni

persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente
scoperta- l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori, quali l’ambito
territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto
degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, che consentano di
determinare il numero dei lavoratori da sostituire ancorchè non identificati
nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità ( ex plurimis:
25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966,
Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n.
13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868) . La sentenza
impugnata, pur richiamando astrattamente l’indicato principio di diritto, lo
ha falsamente applicato, ritenendo necessaria la indicazione nel contratto di
lavoro del numero dei lavoratori assenti e della tipologia delle assenze.
Va ancora evidenziato che la prova in giudizio della effettività della
ragione sostitutiva va egualmente riferita alla esigenza elastica evidenziata,
relativa alla funzione produttiva scoperta senza che sia necessario
dimostrare le ragioni del verificarsi delle assenze del personale stabile e che
la specificità dei capitoli di prova a tal fine articolati dal datore di lavoro
deve essere valutata avendo riguardo esclusivamente alle sue difese.~
. Il giudizio
di specificità della causale e quello di specificità delle istanze istruttorie
operano su piani distinti e si riferiscono ad atti diversi.

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aziendali complesse- in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola

PROC. nr . 28677/2012 RG

La sentenza deve essere pertanto cassata in accoglimento del secondo
motivo del ricorso principale e gli atti rinviati ad altro giudice, che si
individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, affinché
provveda a rinnovare il giudizio di specificità della causale indicata in
contratto alla luce del principio di diritto sopra esposto.

che restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale ed il

scioglimento del contratto per mutuo consenso, presuppone il preliminare
accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; il
terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale
attengono alla statuizione sul danno, dipendente da quella cassata

che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del
presente grado

PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli
altri nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia— anche per le spese— alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017

IL PRESIDENI

ricorso incidentale. Il primo motivo dei ricorso principale, riferito allo

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