Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29950 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11485-2018 proposto da:

POMPEO MAGNO SRL, in persona dell’amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIANO 40, presso lo studio

dell’avvocato MARTIGNETTI MARIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LO MASTRO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTINA LAURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1078/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

Che:

la società Pompeo Magno Srl aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, B.E. esponendo di essere proprietaria di una autorimessa sovrastata dal terrazzo annesso all’appartamento di proprietà della convenuta. Aveva dedotto che nell’autorimessa si erano verificate delle infiltrazioni d’acqua per la cui eliminazione lo stesso Tribunale, con precedente ordinanza del 25 novembre 2010, aveva ordinato alla convenuta di eseguire i lavori indicati nella relazione di a.t.p, senza che l’ordine fosse adempiuto;

si era costituita la B. chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la riduzione dei danni, la loro ripartizione sensi dell’art. 1126 c.c. e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna della società, ai sensi dell’art. 844 c.c., ad adottare le misure necessarie ad impedire il protrarsi delle immissioni dal garage di proprietà della attrice, oltre al risarcimento dei danni;

il Tribunale, con sentenza del 4 novembre 2014, dichiarava la convenuta responsabile delle infiltrazioni subite dall’autorimessa e poneva a carico della stessa le spese necessarie ai lavori di rifacimento del lastrico solare, rigettando ogni altra domanda, anche spiegata in via riconvenzionale;

con atto di citazione del 18 dicembre 2014 B.E. proponeva appello chiedendo la riforma della decisione. Si costituiva la società Pompeo Magno S.r.l. chiedendo il rigetto della impugnazione;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2018, riteneva fondati i motivi di impugnazione, rilevando che, a causa della natura dei luoghi, trovava applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi di uso del lastrico solare non comune a tutti i condomini, la responsabilità dei danni ricade, sia sul proprietario del lastrico solare, che sul condominio e ciò anche nell’ipotesi in cui il lastrico costituisca copertura di un immobile che appartenga in via esclusiva ad un solo soggetto. Il concorso di responsabilità avrebbe dovuto essere risolto secondo i criteri previsti dall’art. 1126 c.c.;

in secondo luogo rilevava che l’immobile era stato costruito dalla stessa società oggi proprietaria dell’autorimessa posta al piano sottostante il lastrico e che gli inconvenienti erano dovuti, sia ad avaria dell’impermeabilizzazione lungo le pareti terminali del lastrico, sia alla imperfetta connessione tra i telai degli infissi e i bordi e ciò consentiva di individuare una responsabilità concorrente anche riguardo all’incidenza causale della situazione delle finestre dell’autorimessa che si aprivano sul lastrico;

la Corte riteneva fondato anche il motivo relativo al rigetto della domanda riconvenzionale poichè dalle risultanze processuali era emersa l’esistenza di fumi ed esalazioni che rendevano poco praticabile il lastrico solare. Pur in difetto di un danno biologico, le immissioni avevano prodotto un pregiudizio non patrimoniale quantificato dal giudice di appello;

conseguentemente, in accoglimento dell’impugnazione dichiarava la responsabilità concorrente di entrambe le parti e che le spese di impermeabilizzazione avrebbero dovuto essere ripartite ai sensi dell’art. 1126 c.c.; condannava la Pompeo Magno Srl al pagamento della somma di Euro 10.000 in ragione delle immissioni intollerabili;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la S.r.l. Pompeo Magno affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Evelina B. che deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1123,1125 e 1126 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 La Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare analogicamente l’art. 1125 c.c. che accolla per intero le spese relative alla manutenzione del pavimento del piano superiore a chi, a causa dell’uso esclusivo dello stesso, abbia determinato la necessità di quella manutenzione;

il primo motivo è inammissibile perchè nuovo e perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo la ricorrente allegato di avere sottoposto al giudice di merito la questione relativa ai presupposti dell’art. 1125 c.p.c. che richiede un’indagine in fatto su elementi diversi rispetto a quelli esaminati dalla Corte (configurabilità del manufatto come contrariamente a quanto dedotto in memoria, non può essere integrato successivamente;

inoltre, la fattispecie in esame non è riferibile al caso della terrazza a livello, ricorrente nel caso di specie, perchè la stessa non ha sola funzione di copertura, con conseguente applicazione dell’art. 1126 c.p.c. (Cass. 9 agosto 2017 n. 19779 e Cass. SU 10 maggio 2016 n. 9449);

con il secondo motivo si lamenta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente l’impermeabilizzazione risalirebbe all’epoca della costruzione (1957), mentre gli interventi di manutenzione non sarebbero stati realizzati da oltre 10 anni. Pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 1125 c.c. e le spese avrebbero dovuto, al più, essere divise al 50%;

non ricorre l’omesso esame di un fatto storico oggetto del secondo motivo perchè la Corte d’Appello si è soffermata sul punto, motivando sulla sussistenza di reciproche omissioni. Per il resto la censura è strutturata sulla falsariga del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 844 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla domanda riconvenzionale. La nocività delle immissioni di fumo non avrebbe trovato alcun riscontro oggettivo riguardo al profilo dell’intollerabilità e la relazione della Asl si limitava a evidenziare la possibilità di semplici inconvenienti igienico-sanitari causati dall’autorimessa. Inoltre, non vi sarebbe la prova di successivi provvedimenti sanzionatori da parte della azienda sanitaria. Infine, le dichiarazioni rese dal teste P.A. evidenziavano l’assenza di nesso causale tra i presunti danni e le immissioni. Pertanto, secondo la ricostruzione della ricorrente, la Corte d’Appello non disponeva di elementi sufficienti per ritenere provato il danno non patrimoniale;

il terzo motivo tende ad una valutazione nel merito del materiale probatorio ed è carente ex art. 366 c.p.c., n. 6 riguardo alla documentazione indicata (sono insufficienti i passaggi della relazione della Asl e della prova testimoniale);

in particolare, la richiesta di valutazione del materiale probatorio al fine di accertare l’esistenza o meno del requisito della intollerabilità costituisce una tipica indagine di fatto non demandabile alla Corte di legittimità. Anche il riferimento alla “possibilità d’inconvenienti igienico sanitari causati dall’autorimessa” riguarda un passaggio diverso della relazione, rispetto a quello citato dalla Corte territoriale. La prospettazione di una ricostruzione differente dei fatti, con insufficienza degli elementi probatori, costituisce una censura che esula, sia dal citato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, che dall’ipotesi prevista dal n. 5 della stessa norma;

infine, la violazione degli artt. 116 e 2697 c.c. non è dedotta secondo quanto indicato in motivazione da Cass. n. 11892 del 2016 per la prima norma e per entrambe da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA