Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2995 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 10/02/2010), n.2995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 86/35/06, depositata il 17 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 86/35/06, depositata il 17 gennaio 2007, con la quale e’ stato riconosciuto a L.R., medico di base convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che non sussista nella specie una autonoma organizzazione in quanto i beni strumentali utilizzati ed il limitato apporto dell’unico dipendente rappresentano elementi indispensabili per l’esercizio della professione.

Il contribuente non si e’ costituito.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, formulando il quesito di’ diritto se – contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. – debba ritenersi sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettabilita’ ad IRAP, nel caso di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il quale deve avere la disponibilita’ di uno studio, come prescrive il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22 costituendo indice di autonoma organizzazione del medico convenzionato con il SSN l’esistenza di una struttura, corredata di beni e servizi idonei ad agevolare e consentire la produzione di un valore aggiunto nell’esercizio della professione medica, di cui il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile, nonche’ l’esistenza di beni ammortizzabili di valore desumibile dal quadro RE del modello Unico.

Il motivo appare inammissibile, in quanto prospetta una questione giuridica nuova (obbligatorieta’ della disponibilita’ di uno studio da parte del medico convenzionato), peraltro implicante accertamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale, come risulta dalla motivazione sopra riportata, non ha fatto alcun riferimento all’esistenza di uno studio professionale).

3. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per contraddittoria motivazione su punto decisivo, in quanto l’accertata presenza di un dipendente avrebbe dovuto condurre a diversa decisione.

Il motivo appare anch’esso inammissibile, poiche’ si censura come vizio di motivazione una statuizione che avrebbe dovuto essere contestata come violazione di legge, cioe’ della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza”;

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’e’ luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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