Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2995 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/02/2020), n.2995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5701-2019 proposto da:

F.A., nella qualità di erede del Sig. Frunzio Osvaldo, e

quale legittimaria del medesimo, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE RIGITANO;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANCARLO AIELLO;

– controricorrente –

contro

F.P., F.G., F.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3896/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI.

depositata l’01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

F.A. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, con la quale, per quanto interessa in questa sede, è stata definita la causa dalla stessa promossa in relazione alla successione di Frunzio Osvaldo, deceduto il 21 luglio 2009, lasciando eredi legittimi il coniuge e figli F.P., la ricorrente F.A. e i nipoti F.G. e F.D., figli del figlio premorto del de cuius F.B..

F.A. aveva impugnato per simulazione assoluta l’atto del 9 luglio 2004, con il quale il defunto aveva alienato alla nipote R.E., figlia di F.P., un immobile in Napoli, chiamando in giudizio i coeredi e R.E.. In subordine aveva fatto valere la simulazione relativa del medesimo atto, in quanto il corrispettivo non era stato pagato e quindi il negozio simulava una donazione lesiva della quota di riserva.

La corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello proposto da F.A. sia in ordine al rigetto della domanda di simulazione assoluta, sia in ordine al rigetto della domanda di simulazione relativa.

Sulla prima domanda la corte ha posto l’accento sulla scrittura del 12 ottobre 2004, la quale F.A. aveva rinunciato a qualsiasi opposizione rispetto alla vendita posta in essere dal genitore, aggiungendo che la dichiarazione trovava la sua giustificazione proprio in considerazione del fatto che il trasferimento era effettivamente voluto. Sulla domanda di simulazione relativa volta a fare emergere l’esistenza di una donazione lesiva, ne ha rilevato l’inammissibilità, posto che F.A. non aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Per la cassazione della sentenza F.A. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi (il primo diretto censurare la sentenza là dove la corte ha riconosciuto la validità della scrittura del 12 ottobre 2004; il secondo diretto contro il rigetto della domanda simulazione relativa; il terzo diretto a censurare la sentenza per avere fondato la decisione su prove offerte tardivamente; il quarto volto a censurare la decisione perchè la corte non ha considerato che i versamenti, considerati quali prova di pagamenti in favore del venditore, erano di data successiva al rogito, nel quale si assumeva che il prezzo era stato interamente pagato).

R.M. ha resistito con controricorso.

F.P., F.G. e F.D. sono rimasti intimati.

La causa è stata fissata per la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile della Corte su proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo, con assorbimento dei restanti.

Il collegio rileva che non ricorre l’ipotesi della evidenza decisoria anche in rapporto la fatto che l’affermazione della validità della rinuncia espressa da F.A. potrebbe non esaurire la ratio decidendi sulla assorbente domanda di simulazione assoluta.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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