Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2995 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2995 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6665-2016 proposto da:
GIOVAGNONI ANNA MARIA, SAMPAOLESI ROBERTO,
SAMPAOLESI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO
ALESSANDRO PASSARINI, rappresentati e difesi dall’avvocato
ROBERTO REGNI;
– ricorrenti contro
SNAM RETE GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR 5,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO GIANNUBILO,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN CLAUDIO LUZI;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 07/02/2018

PIEMONTESE

ASSICURAZIONI

SPA,

ROMANA

COSTRUZIONI SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 639/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Rilevato che:
nel 2000 Anna Maria Giovagnoni e Paolo Sampaolesi (il quale
decederà nel corso del giudizio, e la cui posizione sarà coltivata dai
successori Paola Sampaolesi, Roberto Sampaolesi ed Anna Maria
Giovagnoni) convennero dinanzi al Tribunale di Camerino la società
SNAM Rete Gas s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del
danno dalla convenuta causato ad un fondo degli attori;
a fondamento della domanda esposero che la SNAM aveva realizzato,
su un fondo di sua proprietà e confinante con quello degli attori, una
stazione di arrivo e partenza di “pigs” (ovvero di dispositivi che, spinti
all’interno delle tubazioni, consentono di raccogliere informazioni sulle
condizioni delle condotte);
per la realizzazione di tale impianto, la SNAM aveva, violando i limiti
impostile dalle autorizzazioni amministrative, alterato il profilo
altimetrico del fondo, alterato lo scorrimento delle acque reflue, e
nuociuto in tal modo al fondo confinante, diminuendone l’amenità ed
il valore;
con sentenza n. 150 del 2008 il Tribunale di Camerino rigettò la
domanda, ritenendo che l’impianto realizzato dalla SNAM non avesse
arrecato alcun danno apprezzabile agli attori;
Ric. 2016 n. 06665 sez. M3 – ud. 14-12-2017
-2-

ANCONA, depositata il 09/06/2015;

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza 9.6.2015 n. 639:
-) dichiarò inammissibile il motivo d’appello col quale Anna Maria
Giovag-noni e gli eredi di Paolo Sampaolesi si dolsero del rigetto della
loro domanda di risarcimento;
-) dichiarò infondato il motivo d’appello col quale Anna Maria

condannati alla rifusione alle controparti delle spese di lite del primo
grado di giudizio;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Anna Maria
Giovagnoni, Paola Sampaolesi e Roberto Sampaolesi con ricorso
fondato su due motivi;
ha resistito con controricorso la SNAM Rete Gas s.p.a.;

Considerato che:
col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 5,
c.p.c., che la sentenza appellata avrebbe omesso di trascurare un “fatto
decisivo”;
il fatto decisivo trascurato dalla Corte d’appello viene ravvisato dai
ricorrenti nelle “risultanze del procedimento penale” (conclusosi con
una richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione), da essi
depositate sin dal primo grado di giudizio, dai quali emergeva la
fondatezza dei fatti posti a fondamento della domanda;
il motivo è manifestamente inammissibile, perché estraneo alla ratio
decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata;
la Corte d’appello, infatti, ha dichiarato il gravame inammissibile per
genericità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., sicché non doveva né poteva
esaminare il merito della domanda; né i ricorrenti censurano in alcun
modo tale statuizione di genericità del gravame;

Ric. 2016 n. 06665 sez. M3 – ud. 14-12-2017
– 3-

Giovagnoni e gli eredi di Paolo Sampaolcsi si dolsero di essere stati

col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, la
violazione degli artt. 872 e 2043 c.c.; nonché dell’art. 300 d. lgs.
3.4.2006 n. 152;
sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto
insussistente un danno al fondo degli attori, giacché per le norme

privazione diia, luce o veduta panoramica da un fondo;
il motivo è altrettanto inammissibile del primo, e per la medesima
ragione: ovvero che la Corte d’appello non ha neanche esaminato la
questione dell’esistenza del danno, in quanto si è limitata a dichiarare
inammissibile il gravame per un vizio di forma, con statuizione
impugnata in questa sede;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei
ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo.
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna Anna Maria Giovagnoni, Paola Sampaolesi e Roberto
Sampaolesi, in solido, alla rifusione in favore di SNAM Rete Gas s.p.a.
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella
somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa
forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

Ric. 2016 n. 06665 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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appena indicate costituisce “danno ambientale” anche la sola

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Anna Maria
Giovagnoni, Paola Sampaolesi e Roberto Sampaolesi, in solido, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per l’impugnazione.

civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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