Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29949 del 13/12/2017
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29949 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24528-2015 proposto da:
AGEA AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA , in persona
del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende per legge;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA CASETTA OSCAR , in persona del
titolare e legale rappresentante p.t., considerata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CESARE TAPPARO giusta procura a margine
Data pubblicazione: 13/12/2017
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.
860/2014
del TRIBUNALE di
PORDENONE, depositata il 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28/7/2015 la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato
inammissibile ex art. 348 ter c.p.c. il gravame interposto dall’Agea in relazione
alla pronunzia Trib. Pordenone n. 860/2014, di accoglimento della domanda
Agricola Casetta Oscar di pagamento di somma a titolo di contributi comunitari
PAC relativi alle stagioni 2010/2011 riconosciuti e liquidati ai sensi del
Regolamento CE n. 1782/2003, ma mai materialmente corrisposti; con rigetto
della richiesta compensazione tra quanto da quest’ultima monitoriamente
ingiunto e il controcredito vantato dalla prima per prelievi supplementari di
quote latte.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Agea propone ora
ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Azienda Agricola Casetta Oscar.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che sulle medesime questioni in diritto
che vengono in rilievo nella presente causa ( compensazione tra credito per
contributi PAC dell’operatore agricolo e credito di prelievo dell’AGEA per
splafonamento della produzione lattiera rispetto alla quota di riferimento
individuale) sussiste contrasto nella giurisprudenza di questa Sezione.
Le sentenze Cass. n. 13279 del 2016 e Cass. n. 5002 del 2017 hanno
infatti affermato la non compensabilità laddove l’ordinanza Cass. n. 22046 del
2017 ha per converso ritenuto la connpensabilità dei debiti in oggetto.
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nei confronti della medesima in origine monitoriamente azionata dalla Azienda
La pendenza di un numero non irrilevante di cause inerenti le medesime
questioni di diritto prospettate da quella in esame, e la necessità di evitare il
perpetrarsi di decisioni contrastanti in argomento, rendono opportuno che la
decisione in ordine alle stesse venga assunta all’esito di un pubblico dibattito
della rilevanza economica delle provvidenze dell’Unione Europea oggetto delle
controversie sia della valenza nomofilattica delle decisioni da adottarsi.
Appare d’altro canto preliminarmente necessaria la verifica, avuto
riguardo ai criteri tabellari di ripartizione per materia, in ordine all’effettivo
radicamento delle controversie in argomento presso questa Sezione,
trattandosi di cause concernenti rapporti di privati con la P.A. nei quali viene in
rilievo l’istituto della compensazione.
Va pertanto disposta la rimessione della causa alla pubblica udienza, con
rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Roma, 28/9/2017
iI Presidente
11 Funzio
Fran
TANIA
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tra le parti con la partecipazione del Pubblico Ministero, in considerazione sia