Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29948 del 20/11/2018
Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14739/2014 proposto da:
MERIDIANA FLY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE
21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA,
MARCELLO DE LUCA TAMAJO, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
F.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 270/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 07/12/2013 r.g.n.
351/2012.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva la domanda proposta da F.I. nei confronti di Meridiana Fly s.p.a. volta a conseguire la dichiarazione di illegittimità del termine apposto al primo di una serie di contratti stipulati fra le parti a far tempo dal 1/10/1997, rigettando l’ulteriore istanza concernente il pagamento degli scatti di anzianità maturati nel corso dei periodi lavorati.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che condannava Meridiana s.p.a. e Meridiana Fly s.p.a. (cui medio tempore era stato ceduto il ramo di azienda comprendente tutte le attività connesse al volo), in solido fra loro, al pagamento delle differenze retributive contrattuali connesse all’anzianità pregressa, maturate in ragione dei vari rapporti a termine e nel corso degli stessi oltre accessori di legge.
La Corte territoriale, a fondamento del decisum, ed in estrema sintesi, riconosceva in favore del lavoratore i benefici retributivi connessi alla anzianità lavorativa derivante dalla sua pluriennale prestazione in relazione ai periodi lavorati, perchè derivanti direttamente dal complesso normativo di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e dalla clausola 4 della direttiva comunitaria n. 99/70, che pone al datore di lavoro il divieto di discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Per la cassazione della sentenza ricorre Meridiana Fly s.p.a. sulla base di unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con unico motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come interpretato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.
Deduce che l’indennità disciplinata dalle disposizioni evocate, va integralmente a sostituirsi ad ogni conseguenza economica connessa e derivante dalla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro e che pertanto la stessa assorbe, ricomprendendola, qualsiasi differenza retributiva e contributiva connessa al riconoscimento dell’esistenza del rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso ogni incremento legato all’anzianità e/o alla progressione di carriera, nonchè ogni compenso successivo ai termine del rapporto ovvero alla messa in mora del datore. Chiede quindi la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la somma dei periodi di servizio dall’inizio del primo contratto deve essere computata ai fini dell’anzianità di servizio e dei relativi trattamenti economici.
2. La censura è infondata.
Secondo i principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi (cfr. Cass. 16/6/2014, n. 13630, Cass. 12/1/2015 n. 262, Cass. 2/7/2018 n. 17248 alle cui motivazioni si rimanda) in caso di illegittima reiterazione di contratto a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, come autenticamente interpretato dalla L. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, dubiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.
In questo principio di diritto è detto chiaramente come, dalla circostanza che l’indennizzo onnicomprensivo copre soltanto il danno derivante dall’allontanamento dal lavoro e quindi il danno subito per il “non lavoro” nel periodo o nei periodi “non lavorati”, discende che i diritti per i periodi in cui si è prestato lavoro non vanno ricompresi nell’indennità medesima.
La statuizione oggetto di critica, conforme ai principi enunciati, è dunque esente dalle critiche formulate.
In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Essendo stato il presente ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018