Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29948 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28037-2017 proposto da:

S.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANNI FAA;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI DEI LLOYD’S, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA,

278, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO FERRARO;

– controricorrente –

e contro

SE.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO TULUI;

– controricorrente –

e contro

C.L., N.C., REALE MUTUA ASSICURAZIONI,

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, MILANO ASSICURAZIONI, AIG EUROPE S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 345/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 24 settembre 2003, N.C. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, S.M.V., C.L. ed il notaio S.G. deducendo di avere stipulato, in data 18 ottobre 1999, un preliminare di vendita con cui la S. e la C. si erano impegnate a vendere un appartamento. Al preliminare aveva fatto seguito, in data 11 maggio 2000, il definitivo e l’attore era divenuto proprietario dell’unità immobiliare scoprendo successivamente che, il 18 aprile 2000, la S. aveva venduto a una terza persona, P.R., il lastrico solare sovrastante l’appartamento ed anche la volumetria edificabile relativa al cortile. Inoltre, le alienanti avevano costituito a vantaggio del lastrico solare, e a carico del cortile, una servitù perpetua di non edificazione. Ai sensi dell’art. 1489 c.c. nell’ipotesi di cosa aggravata da oneri che ne diminuiscano il libero godimento, non dichiarati nel contratto, il compratore può domandare la riduzione del prezzo oltre al risarcimento dei danni;

si costituiva S.M.V. deducendo che poichè il cortile costituiva l’unica area di accesso all’immobile nessuno avrebbe potuto edificarvi. Inoltre, l’attore era a conoscenza dell’esistenza del vincolo di non edificabilità e ciò esclude la operatività dell’art. 1489 c.c.;

il notaio deduceva che dal certificato di destinazione urbanistica allegato al rogito emergeva che erano vietate le costruzioni accessorie nei cortili. Chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa la società di assicurazione per la responsabilità civile. Si costituiva, a tale titolo, la compagna Lloyd’s di (OMISSIS), Milano Assicurazioni e AIG Europe deducendo la non operatività della polizza in quanto il professionista aveva stipulato una polizza per la responsabilità civile professionale con altra compagnia, la Reale Mutua, in coassicurazione con Generali. Si costituivano anche queste ultime negando la responsabilità del professionista e rilevando che l’attore era a conoscenza del certificato di destinazione urbanistica;

il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 20 ottobre 2011, rigettava le domande rilevando che la servitù di non edificabilità relativa al cortile non determinava un deprezzamento del complesso immobiliare, attesa la sostanziale non commerciabilità di tale vocazione edificatoria;

avverso tale decisione proponeva appello N.C. e si costituivano le altre parti chiedendo il rigetto, ad eccezione il C.L. che rimaneva contumace;

con sentenza del 4 maggio 2017 la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava S.M.V. e C.L., ciascuna per la propria quota, al pagamento della somma di Euro 8.807,50, provvedendo sulle spese. Secondo la Corte territoriale l’acquirente era a conoscenza del contenuto del certificato di destinazione urbanistica, ma non anche dell’esistenza di una servitù di non edificazione gravante sul cortile e l’esistenza della servitù incideva in maniera apprezzabile sul valore dell’immobile. Affermava la responsabilità del notaio, rilevando, però, che l’attore non aveva allegato la perdita di alcun vantaggio conseguente alla presenza del vincolo, con conseguente rigetto della pretesa;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione S.M.V., affidandosi ai due motivi. Resistono con controricorso gli assicuratori dei Lloyd’s e S.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1223 e 1489 c.c. Secondo la Corte territoriale anche la domanda di riduzione del prezzo sarebbe infondata perchè il venditore non aveva espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo oggetto di contratto. Il compratore conosceva l’inedificabilità dell’area del cortile, perchè ciò era indicato nel certificato urbanistico. Inoltre, era a conoscenza che la volumetria era asservita al lastrico solare;

con il secondo motivo si deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, la Corte pur riconoscendo che l’attore era a conoscenza del contenuto del certificato urbanistico, ritiene irrilevante che la venditrice abbia portato a conoscenza dell’attore la cessione della volumetria del lastrico solare. Al contrario, rileva parte ricorrente, la cessione della cubatura era avvenuta con atto pubblico trascritto e, in quanto tale, certamente conoscibile da parte dell’attore;

il primo motivo è infondato. A prescindere dalla genericità della esposizione nella parte in cui si richiama il contenuto di una consulenza tecnica e si omette di richiamare la motivazione della sentenza impugnata, correttamente la corte territoriale ha valorizzato il vincolo derivante dalla servitù che costituisce, giuridicamente, un onere diverso da quello imposto dal CDU;

quest’ultimo, infatti, è relativo alla normativa edilizia ed assume rilievo il fatto che essa nel tempo può mutare per fatto unilaterale dell’autorità, mentre una servitù è un vincolo iure privatorum, che può estinguersi per circostanze del tutto diverse. Ne segue che l’esistenza di due pesi diversi e di diversa natura non consente di estendere la conoscenza del primo al secondo e giustifica la statuizione impugnata;

il secondo motivo è inammissibile perchè dedotto sulla base del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, traducendosi, da un lato, in una censura sulla congruità della motivazione e, dall’altro, nella doglianza per la omessa considerazione di elementi istruttori (documenti, in particolare) che non costituiscono fatto storico decisivo ai sensi della norma invocata secondo il pacifico insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte;

Nulla spese nel rapporto fra ricorrente e venditori, poichè quest’ultimo non hanno svolto attività processuale in questa sede. Nello stesso modo alcuna condanna alle spese va emessa nei rapporti con i controricorrenti (notaio ed assicuratore) in quanto il ricorso era rivolto solo contro i due venditori e la notifica nei confronti dei controricorrenti era fatta ai sensi dell’art. 332 c.p.c;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel

merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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