Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29948 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 29948 Anno 2017
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 13/12/2017

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12366-2011 proposto da:
PIGAIANI PIER PAOLO PGNPPL64L15A859K, FREGNAN VALLI’
FRGVLL52E61D337L,

COLOMBARO

CHRISTIAN

CLMCRS80H19L219C,

RICCOBONO

GIANLUCA

RCCGLC70T21L219U, BARILLA’ SANTO BRL5NT81522C627X,
BARILLA’ GIORGIO BRLGRG87A07C627R, TAURISANO MAURO
TRSMRA65B06L219G, MORANA MARIO MRNMRA57H25G273W, DE
BARTOLO PIETRO DBRPTR74H22L219P, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso
lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURO
TREVISSON, DARIO CUTAIA;

4ri-2/
– ricorrenti –

contro

MINISTERO SALUTE 00811720580, in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;

avverso la sentenza n. 360/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 15/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/06/2017 dal Consigliere Dott.
GABRIELE POSITANO;

.,

7

– controricorrente –

Rilevato che:
con atto di citazione del 4 maggio 2004, Vincenzo Barillà, Christian
Colombato, Pietro De Bartolo, Mario Morana, Pier Paolo Pigaiani, Gianluca
Riccobono e Mauro Taurisano convenivano in giudizio il Ministero della Salute,
dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti in conseguenza delle infezioni da HBV e HCV contratte

ospedali Giovanni Battista e Regina Margherita di Torino tra il 1980 al 1990,
deducendo che l’amministrazione convenuta era venuta meno al dovere
istituzionale di coordinamento in materia sanitaria e di vigilanza
nell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue e ciò, sia ai sensi dell’articolo
2043 del codice civile, che ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, stante la
pericolosità dell’attività di raccolta del sangue. Il Ministero si costituiva con il
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato eccependo, in via pregiudiziale,
l’inammissibilità dell’azione risarcitoria, avendo gli attori già beneficiato
dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 e, in via preliminare, la
prescrizione del diritto, contestando nel merito la pretesa;
con sentenza del 5 settembre 2005 Tribunale di Torino respingeva le
domande proposte dagli attori in quanto l’azione era prescritta, compensando
le spese di lite;
avverso tale decisione proponevano appello gli attori, con atto notificato il
20 ottobre 2006. La causa proseguiva nei confronti degli eredi dell’attore
Vincenzo Barillà, Santo e Giorgio Barillà e Valli Fegnan. Con sentenza
depositata il 15 marzo 2010 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello

attraverso ripetute somministrazioni di emoderivati praticate presso gli

proposto da Christian Colombato, Pietro De Bartolo, Mario Morana, Pier Paolo
Pigaiani, Gianluca Riccobono e Mauro Taurisano e, in parziale accoglimento di
quello proposto da Vincenzo Barillà e coltivato dagli eredi, respingeva
l’eccezione di prescrizione, confermando la sentenza impugnata con una
diversa motivazione, dichiarando integralmente compensate tra le parti le
spese del giudizio di secondo grado;
avverso tale sentenza Santo Barillà, Giorgio Barillà, Valli Fegnan, Christian
Colombato, Pietro De Bartolo, Mario Morana, Pier Paolo Pigaiani, Gianluca4 4_7/
3

Riccobono e Mauro Taurisano propongono ricorso per cassazione sulla base di
un unico motivo. Resiste in giudizio il Ministero della Salute con controricorso;
i ricorrenti depositano istanza di rinvio datata 26 maggio 2017 facendo
presente di avere presentato istanza di adesione alla transazione ex art. 27
della legge n. 114 del 2014.
Considerato che:

2947, primo e terzo comma del codice civile, 157, 438, 452 e 590 del codice
penale e articolo 115, secondo comma, del codice di rito civile, nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla
decorrenza del termine di prescrizione e al contenuto dell’ordinaria diligenza, ai
sensi dell’articolo 360, n. 5 del codice di rito. In particolare, con riferimento al
termine di prescrizione, i ricorrenti rilevano che la giurisprudenza della Corte di
legittimità ritiene applicabile all’azione civile il più lungo termine della
prescrizione penale, nelle ipotesi in cui ne ricorrono i presupposti, come nel
caso di specie, per i reati di epidemia colposa e di lesioni colpose plurime, così
come affermato dai giudici di merito in materie del tutto affini. In ogni caso,
già dal 1966 erano conosciuti metodi di rilevazione indiretta dei virus epatici,
ma tali prescrizioni non sono state osservate dal Ministero che ha omesso di
vigilare, così come era previsto da una serie di provvedimenti degli anni 60, 70
e 80. Nel merito, tali elementi risulterebbero dai complessi accertamenti
espletati in corso di causa in base ai quali i giudici di merito avrebbero potuto
affermare la responsabilità del Ministero, anche con riferimento alla posizione
di Vincenzo Barillà;
nell’istanza di rinvio è stato documentato l’invio, per ciascuno dei ricorrenti,
della offerta di equa riparazione non ancora liquidata e che, pertanto, per
ragioni di economia processuale, la richiesta di rinvio deve trovare
accoglimento;
P.T.M.

Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza
Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 7 giugno 2017

i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 2935,

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