Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29947 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19089-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

BETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO PENZAVALLI, che

la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 443/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2013; R.G.N. 1368/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato Penzavalli Giancarlo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta dalla dott.ssa D.L.A., segretario comunale già in servizio presso il Comune di Sant’Angelo Romano, aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire i “diritti di segreteria” nel periodo giugno 2009/febbraio 2010, durante il quale aveva lavorato “in utilizzo ex art. 48-bis del C.C.N.L.” presso l’Agenzia autonoma per la Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES).

2. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato che:

l’appellata aveva lavorato “in utilizzo” presso l’AGES, a tal fine cessando di operare quale segretario comunale del Comune di Sant’Angelo Romano dove era in servizio;

a norma dell’art. 48-bis citato, ai segretari, durante il periodo di utilizzo, compete il trattamento economico previsto dall’art. 37, comma 1, del C.C.N.L. in godimento alla data del provvedimento di utilizzo;

l’art. 37 del medesimo C.C.N.L. ricomprende espressamente, al comma 1, lett. G), “i diritti di segreteria”, di cui l’appellata godeva quando prestava servizio presso il Comune al momento della chiamata da parte dell’AGES;

a fronte di tale chiaro dettato letterale, non era giustificabile il comportamento dell’Agenzia, che aveva corrisposto la voce retributiva solo nel periodo iniziale del rapporto, sino al maggio del 2009, per poi sospenderla alla luce di sopravvenuti, ma infondati, dubbi circa la sua spettanza;

non è ravvisabile alcuna nullità della previsione contrattuale, atteso che nel lavoro pubblico contrattualizzato è la stessa legge che demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei trattamenti economici fondamentali e accessori dei dipendenti (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45); diversa è la regolamentazione che lo stesso C.C.N.L., all’art. 37, prevede per i segretari comunali “in disponibilità”, ovvero per i “segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede”, per i quali resta esclusa la corresponsione dei diritti di segreteria, trattandosi all’evidenza di situazioni diverse;

in quest’ultimo caso vi è una cessazione dell’incarico di segretario per altre ragioni e a prescindere (e non a seguito) della chiamata presso l’Agenzia durante il servizio altrimenti destinato a continuare.

3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Interno e l’Agenzia autonoma per la Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali hanno proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo.

4. Resiste con controricorso la D.L., che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12 e degli artt. 43 e 45 C.C.N.L..

Richiamata la disciplina che regola la posizione giuridica del segretario comunale e provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e collocato in posizione di disponibilità, il quale rimane iscritto all’albo ed è posto a disposizione dell’Agenzia autonoma per le attività dell’Agenzia stessa o per attività di consulenza, nonchè per incarichi di supplenza e di reggenza ovvero per l’espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre pubbliche amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell’ente presso cui presta servizio, l’Amministrazione ricorrente deduce che ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità e utilizzati per le esigenze dell’Agenzia, a norma del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 7, è corrisposto il trattamento economico in godimento dell’ultima sede di servizio e tale trattamento è quello stabilito dall’art. 43 C.C.N.L., nel cui contesto non figurano i diritti di segreteria. Tale emolumento compete esclusivamente “al segretario che ricopre sede di segreteria convenzionata”, al quale l’art. 45 del medesimo C.C.N.L. attribuisce una “retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di quell’art. 37, comma 1, da a) ad e) in godimento”.

Precisa che, in attesa di ricevere un’interpretazione autentica dell’art. 43 C.C.N.L. da parte dell’Aran, investita della questione, con deliberazione n. 189 del 2000 l’Agenzia aveva sospeso l’erogazione dell’indennità nei confronti di tutti i segretari in disponibilità, sussistendo incertezza circa l’obbligatorietà dell’esborso. L’Aran con nota del 28 novembre 2002 aveva informato di avere trasmesso la richiesta al Governo per le opportune valutazioni, anche di carattere finanziario. Con nota del 3 agosto 2009 il Dipartimento della funzione pubblica aveva precisato che solo il personale che presta servizio presso l’Ages percepisce il trattamento economico in godimento nell’ultima sede di servizio, in cui è compresa l’indennità per sedi convenzionate, mentre l’eventuale estensione di questa voce del trattamento accessorio a tutti i segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità avrebbe potuto essere valutata in sede di contrattazione collettiva.

2. Il ricorso presenta preliminari profili di inammissibilità.

3. Come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha distinto la posizione dell’odierna ricorrente, chiamata a svolgere attività presso l’Agenzia in posizione di “utilizzo ex art. 48-bis” del CCNL 1998, dalla posizione del segretario comunale o provinciale “in disponibilità” utilizzato per le esigenze proprie dell’Agenzia, evidenziandone il diverso regime giuridico, atteso che l’odierna ricorrente era stata chiamata a svolgere attività presso l’Agenzia in costanza di servizio e non si trovava in posizione di disponibilità quale segretario non confermato, revocato o comunque privo di incarico. Secondo l’accertamento di fatto non specificamente censurato, la D.L. aveva un incarico di segreteria in corso al momento in cui venne chiamata a svolgere l’attività “in utilizzo ex art. 48-bis” presso l’Agenzia.

3.1. La Corte territoriale ha evidenziato che l’art. 48-bis del CCNL 16.5.2001 (Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola), al comma 1, prevede che “In caso di utilizzo di segretari per le esigenze dell’Agenzia o della Scuola, la sede di cui sono titolari si rende disponibile agli effetti di legge e regolamentari, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo” e, al secondo comma, che “Ai segretari durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art. 37, comma 1, del presente CCNL, in godimento alla data del provvedimento di utilizzo”. Ha poi osservato che il trattamento economico spettante al segretario “in utilizzo ex art. 48-bis” è quello previsto dall’art. 37, comma 1, CCNL, che si compone di una serie di voci, tra le quali, alla lett. G), figurano i “diritti di segreteria”.

Ha quindi affermato che diversa è la disciplina dettata dal D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19 che riguarda “I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede….” e che, nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 48-bis, non è il segretario comunale a trovarsi in posizione di disponibilità, ma è la “sede” di cui lo stesso è “titolare” a diventare “disponibile”, con effetto dalla data di efficacia del provvedimento di utilizzo.

In sostanza, ad avviso della Corte territoriale, il segretario comunale o provinciale chiamato a prestare servizio presso l’Agenzia in posizione di utilizzo ex art. 48-bis CCNL in costanza di incarico di sede non è da ritenere collocato in disponibilità a norma del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, norma che riguarda i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità di sede.

4. Tutto ciò posto, il ricorso difetta di specificità al decisum, in quanto risulta del tutto avulso dalla ricostruzione interpretativa fornita dalla Corte territoriale e non investe in alcun modo la questione della disciplina dettata dall’art. 48-bis citato.

4.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 24298 del 2016). La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 20910 del 2017).

4.2. Dallo stesso tenore del ricorso per cassazione emerge che i dubbi interpretativi che hanno portato l’Ages a sospendere l’erogazione del trattamento economico in questione hanno interessato il segretario “in disponibilità”, atteso che l’art. 43 del medesimo CCNL (Trattamento economico dei segretari in disponibilità) prevede che “ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 7” è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, composto dalle voci specificamente elencate, tra le quali non è compresa la voce “diritti di segreteria”.

5. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. In applicazione del principio della soccombenza, l’Amministrazione ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

6. Quanto al contributo unificato, che – come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005 – ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va ribadito il principio secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater cit., un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016, n. 23514 del 2014, n. 5955 del 2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA