Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29947 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 19/11/2019), n.29947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23027-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro in carica pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale pro

tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.S., BL.EL., elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO

DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO CORSANI,

rappresentate e difese dall’avvocato MARIO BARTOLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1353/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2004, Bl.El. adiva il Tribunale di Livorno per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento dei danni subiti il 26 febbraio 2001 dalla figlia minore B.S., divenuta maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado, mentre quest’ultima si trovava all’interno dei locali scolastici. In particolare, la minore, recatasi in bagno, era stata improvvisamente colpita da una finestra, incernierata nella parte bassa dell’intelaiatura, che si era aperta colpendola al capo. Si costituiva l’amministrazione scolastica chiedendo di chiamare in causa la Zurigo Assicurazioni per essere dalla stessa manlevata nel caso di condanna e contestava la domanda attorea. Rilevava il Ministero che l’evento aveva assunto i caratteri dell’imprevedibilità e non ricorreva alcuna carenza di vigilanza sull’alunna, anche in ragione dell’età, giacchè al tempo frequentava l’ultimo anno della scuola media. Si costituiva l’assicuratore eccependo la prescrizione del diritto derivante dal contratto di assicurazione e, nel merito, si associava alle difese dell’amministrazione rilevando che la chiusura difettosa della finestra doveva essere addebitata alla stessa danneggiata la quale, insieme ad altre compagne, si era arrampicata sul lavandino cercando di chiudere la finestra, evidentemente non riuscendo a bloccarla correttamente;

il Tribunale di Firenze con sentenza del 6 febbraio 2012 rigettava la domanda rilevando che dalle prove testimoniali era emerso che le minori erano salite in piedi sul lavandino e, solo apparentemente, avevano chiuso la finestra, per cui B.S. era stata improvvisamente colpita dall’apertura della finestra mentre stava lavando le mani. Ciò era avvenuto perchè la finestra sarebbe stata malamente chiusa dalla stessa B.;

avverso tale sentenza proponevano appello Bl.El. e B.S., con atto notificato il 27 aprile 2012, lamentando una condotta imprudente del personale scolastico che avrebbe lasciato aperta la finestra in inverno, senza avvisare gli allievi della necessità di chiamare i bidelli per la chiusura della stessa. Si costituiva l’amministrazione contestando la pretesa e riproponendo la domanda di manleva nei confronti della compagnia Zurigo. Quest’ultima si costituiva eccependo l’improcedibilità dell’appello e l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse di Bl.El.. La Corte territoriale disponeva consulenza tecnica di ufficio in ordine alla conformità della finestra alle norme di sicurezza;

con sentenza del 12 giugno 2017, la Corte d’Appello di Firenze rigettata l’eccezione di improponibilità dell’appello, accoglieva l’impugnazione principale di B.S. condannando il Ministero al risarcimento dei danni. Secondo la Corte territoriale l’istruttoria avrebbe dimostrato che la finestra era stata lasciata completamente ribaltata, con il meccanismo di sicurezza costituito dal braccio Newton disabilitato e solo apparentemente chiusa. Solo dopo l’incidente erano state apposte delle catenelle costituenti un fermo rispetto al movimento in basso della finestra. Secondo il giudice di appello la condotta delle studentesse, consistita nel salire sul lavandino al fine di chiudere la finestra, costituiva un comportamento imprudente, ma non imprevedibile consentendo la condanna ai sensi dell’art. 2048 c.c.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso B.S. e Bl.El.. Parte ricorrente deposita copia della sentenza notificata a mezzo pec, B.S. ed il Ministero depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione di artt. 2048,2051 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La causa riguarderebbe un infortunio causato dall’improvvisa apertura di una finestra di tipo “vasistass”, cioè con i cardini nella parte inferiore, nel bagno di un istituto scolastico e tale evento sarebbe dipeso dall’erronea chiusura della finestra da parte della medesima infortunata, unitamente ad altre due studentesse. Tale comportamento, del tutto anomalo sarebbe imprevedibile, non potendosi immaginare che tre alunne di terza media si arrampicassero sul lavandino per chiudere una finestra, quando avrebbero più ragionevolmente potuto rivolgersi al personale scolastico. Secondo la Corte d’Appello, l’amministrazione sarebbe comunque responsabile per non aver adottato le necessarie misure organizzative e per avere lasciato aperta la finestra del bagno. La Corte non avrebbe considerato che non costituiva una fonte di pericolo la circostanza di lasciare aperta una finestra per dare aria ai locali ad una altezza irraggiungibile dagli alunni. In secondo luogo, gli obblighi gravanti sull’insegnante dovrebbero essere commisurati al grado di maturazione degli allievi, in relazione alle circostanze del caso concreto. Sotto tale profilo le alunne avrebbero omesso di rivolgersi al personale scolastico, circostanza questa certamente ipotizzabile in ragione della educazione e della età delle studentesse. Sotto altro profilo l’evento non risultava prevedibile attesa l’assoluta abnormità della condotta;

con il secondo motivo si lamenta, in via subordinata, la violazione dell’art. 343 c.p.c. e dell’art. 2952 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale aveva respinto l’appello incidentale dell’amministrazione finalizzato ad ottenere la manleva da parte della compagnia di assicurazione, rilevando che il termine di prescrizione sarebbe decorso dalla richiesta di risarcimento del 26 febbraio 2002 a fronte di una domanda trasmessa alla compagnia, contenuta nell’atto di citazione del 1 marzo 2004. Al riguardo l’eccezione non sarebbe stata tempestivamente sollevata dalla compagnia con la comparsa di costituzione, ma in un momento successivo. In ogni caso, l’atto interruttivo, come dedotto in appello, sarebbe rappresentato dalla raccomandata del 26 febbraio 2002 e dal fax del 1 marzo 2004. Sotto altro profilo l’eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione in appello sarebbe fondata su fatti nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti in primo grado e in quanto tali non ammissibili;

il ricorso non pone profili di improcedibilità alla luce delle ultime statuizioni adottate dalle Sezioni Unite in tema di notifica telematica. Infatti, le parti controricorrenti sono tutte costituite e non hanno disconosciuto la conformità all’originale della copia analogica della sentenza impugnata, notificata a mezzo pec, per cui sulla base del principio affermato nella decisione n. 8312 del 25 marzo 2019 il profilo segnalato nella proposta deve ritenersi sanato;

il primo motivo è infondato in quanto non si fa carico della motivazione nella sua completezza e, quindi, non è idoneo a criticarla;

parte ricorrente non si occupa in modo specifico, cioè assumendone i passaggi, del dipanarsi della motivazione sulla responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c. e non contrasta il titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., che si ravvisa nella pericolosità dello stato della finestra, in quanto mancante – secondo il c.t.u. – del c.d. braccio Newton. L’illustrazione assume anche un elemento di fatto – quello dell’altezza “a cui era posta la finestra” che rimane del tutto indefinito e che è essenziale per la ricostruzione del fatto: non è dato conoscere se, a seguito dell’apertura, la finestra, ricadendo fino a colpire il viso della ragazza lo abbia fatto ribaltandosi verso il basso, fino al muro sottostante, o solo fino alla parte inferiore del vano della finestra, e questo incide anche sulla valutazione della pericolosità della res;

in definitiva, il motivo non attinge l’intera motivazione e la sua complessità ed inoltre sollecita un apprezzamento del fatto con riferimenti che non sono tutti desumibili dalla sentenza, omettendo di considerare taluni dati fattuali rilevanti. Così, nel valutare il comportamento tenuto dalle alunne, parte ricorrente non si fa carico della puntuale precisazione da parte della Corte fiorentina che la danneggiata non era salita sul lavandino, a differenza di quanto aveva ritenuto il primo giudice, che le aveva addebitato il contrario;

il secondo motivo è fondato. L’eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto. Nella specie l’assicurazione aveva dedotto che il decorso si era verificato dal momento della notificazione della citazione introduttiva. La deduzione dell’esistenza di una richiesta, effettuata in data 26 febbraio 2002 dalla vittima (documento n. 2 del fascicolo dell’attore) riguarda un fatto già introdotto con la produzione del documento, ma l’attività di rilevazione era comunque, preclusa fino dalla comparsa di costituzione, atteso che il regime dell’eccezione in senso stretto esige che tanto l’introduzione del fatto nel processo quanto l’attività di rilevazione debbano non solo avvenire nel termine preclusivo, ma anche che la parte – e non il giudice – debba rilevarne l’efficacia;

opera il principio secondo cui l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (Cass. Sez. 2 n. 15991 del 18/06/2018 e Cass. Sez. L n. 16326 del 13/07/2009);

infatti, (Cass. Sez. 6 n. 14135 del 23/05/2019) l’eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso;

da quanto precede deriva la tardività della attività svolta nella comparsa di appello della compagnia;

pertanto, il primo motivo deve essere rigettato, mentre va accolto il secondo e la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte fiorentina perchè riesamini l’appello incidentale dell’Amministrazione nel presupposto che la prescrizione non si verificò, tenuto conto del doversi essa ritenere eccepita con riferimento al momento della proposizione dell’azione risarcitoria e considerando che l’art. 2952 c.c., comma 4, ne sospese il decorso;

le spese processuali, in considerazione dell’esito contrastante delle fasi di merito, vanno compensate nei rapporti tra il Ministero ricorrente e B., tenuto conto che nel giudizio di rinvio non è necessaria la presenza di quest’ultima, perchè il giudicato conseguente al rigetto del primo motivo relativo al rapporto garantito indice anche sulla posizione dell’assicurazione. Le spese relative agli altri rapporti processuali (ricorrente e l’assicuratore) vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, compensa le spese nei rapporti tra ricorrente e B.; rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità relative ai rapporti tra Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Zurich Insurance Public Limited Company, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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