Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29947 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29947 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27200-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

CASAFORTE SELF-STORAGE PUGLIA s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, Gianluca Fredella, rappresentato e difeso
dall’avvocato Mario ARGENIO ed elettivamente domiciliato in ROMA,
via Crescenzio n. 42, presso lo studio dell’avvocato Claudia COZZI;

– resistente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 966/27/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA — SEZIONE STACCATA
di FOGGIA, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

– che in controversia relativa ad impugnazione di avviso di recupero
del credito IVA riportato dalla società contribuente nella dichiarazione
relativa all’anno di imposta 2006 ed indebitamente utilizzato in
compensazione negli anni 2007 e 2008, in violazione dell’art. 3, comma
45, della legge n. 662 del 1996, stante la non operatività della predetta
società, accertata ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994 e
contestata con separato avviso di accertamento con cui l’amministrazione
finanziaria provvedeva a rideterminare il reddito minimo di impresa sulla
base dei criteri fissati nella citata disposizione, la CTR pugliese rigettava
l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto
il ricorso della società contribuente «per gli effetti prodotti dalla sentenza
della stessa CTP di annullamento dell’atto propedeutico»;
– che i giudici di appello, come quelli di primo grado, ritenevano che la
conferma in sede di appello della sentenza della CTP che aveva annullato
l’avviso di accertamento emesso sul presupposto della non operatività
della società contribuente, determinasse l’annullamento anche dell’atto di
recupero del credito IVA;
– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle
entrate sulla base di due motivi, facendo rilevare che la sentenza della CTR
nella controversia instaurata dalla contribuente avverso l’atto presupposto
(avviso di accertamento di rideterminazione del reddito minimo di
impresa ai sensi della legge n. 724/1994, art. 30), era stata impugnata

RILEVATO

dinanzi a questa Corte ed il relativo giudizio, iscritto al n. 3378/2016 R.G.,
era ancora pendente;
– che non si costituisce l’intimato che si limita a depositare istanza di
partecipazione alla (eventuale) udienza pubblica;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.

modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO
– che appare necessario rimettere la causa alla Quinta Sezione civile di
questa Corte per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n.
3378/2016 R.G., vertente tra le stesse parti, stante la evidente connessione
dei ricorsi, ed in particolare la pregiudizialità della decisione sulla questione
posta nel ricorso pendente dinanzi la predetta Sezione;

P.Q.M.
dispone la rimessione della causa dinanzi alla Quinta Sezione civile per
l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 3378/2016
R.g.

proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con

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