Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29946 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 30/12/2020), n.29946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5336/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Guglielmo

degli Adelardi n. 61, presso lo studio dell’avv. Simona Maggiolini;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 2095/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 3 agosto 2018, n. 2095, la quale ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettivo del ricorso proposto contro il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

RITENUTO

– che la procura in calce al ricorso non contiene il riferimento al provvedimento impugnato, menzionando la “sentenza n. 2500/2016 R.G. pubblicata dalla Corte d’Appello di Bologna in data 15 giugno 2018”, la quale non corrisponde a quella in causa;

– che, pertanto, la procura speciale per il ricorso in cassazione non sussiste;

– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato;

– che va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 come novellato dalla L. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto: in particolare, in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (fra le molte, Cass. 10 novembre 2020, n. 25160; 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281; 21 settembre 2015, n. 18577).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’avv. SIMONA MAGGIOLINI di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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