Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29946 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

DEI LIQUAMI IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. CONTI ROSSINI, 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN CANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TREMANTE;

– ricorrenti –

contro

T.A., M.F., D.S.G.,

M.V., M.M., G.R., V.A.,

M.A., T.D., D.R.B., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA P. S. MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato

MICHELANGELO CAPUA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO

FELUCA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2655/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/05/2014 r.g.n. 1566/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Napoli i ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami avevano convenuto in giudizio il Consorzio per sentir accertare il proprio diritto al compenso per il prolungamento dell’orario di 30 minuti per ogni giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto, da quantificarsi in separato giudizio;

1.2. il Tribunale respingeva la domanda;

1.3. la decisione era riformata dalla Corte d’appello di Napoli;

rilevava la Corte territoriale che a seguito dell’introduzione del nuovo sistema sostitutivo del servizio mensa non fossero stati predisposti turni di sospensione dell’orario lavorativo necessari per il consumo del pasto, nonostante l’azienda fosse a ciò obbligata a mente del chiaro contenuto della Delib. Consiglio Amministrazione 26 gennaio 2000, n. 1, che subordinava l’erogazione del buono pasto al recupero della pausa pranzo (30 minuti per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e per l’intero turno lavorativo) e demandava ai responsabili dei servizi consortili il compito di disciplinare la pausa pranzo;

riteneva che, a fronte della mancata previsione di una regolare sospensione della prestazione, il plus orario svolto su richiesta del Consorzio desse titolo ad apposito compenso;

2. avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale il Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami, in liquidazione, propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;

3. gli intimati di cui in epigrafe resistono con controricorso, successivamente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità di quella che è definita “memoria di costituzione di nuovo difensore” depositata in data 25 giugno 2018;

trattasi, infatti, di un atto di intervento nell’interesse del Comune di Napoli che si proclama successore in universum ius del Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami;

va, al riguardo, però, ricordato che la successione a titolo universale presuppone un subentro nella soggettività d’una persona che cessa di esistere (mortis causa, se si tratta di persona fisica);

l’unica ipotesi di successione a titolo universale inter vivos (eccettuate ipotesi specifiche previste dalla legge nella successione da un ente pubblico ad un altro, che però non vengono invocate nel caso in esame) è quella regolata dall’art. 2504 c.c.;

il carattere universale della successione non dipende dal numero dei crediti e debiti ceduti (teoricamente possono anche essere ceduti tutti, come nel caso di specie) nè dalla definizione che ne diano i soggetti interessati, ma dall’effettiva estinzione del soggetto cedente e dal correlato subentro d’un altro al suo posto, subentro che deve riguardare (ad eccezione di eventuali diritti personalissimi, di per sè non trasmissibili neppure mortis causa) la generalità dei rapporti e delle situazioni giuridiche, tutti i diritti reali, le situazioni possessorie, i diritti di credito e tutte le posizioni soggettive passive;

ed allora, nonostante la diversa affermazione di cui alla memoria di costituzione suddetta, il Comune di Napoli va considerato successore a titolo particolare;

ed infatti si è sicuramente al di fuori dell’ipotesi regolata dall’art. 2504 c.c. (non essendovi stata fusione od incorporazione alcuna di società);

il Comune è subentrato, come si rileva dall’allegata Delib. 8 marzo 2018, n. 2, solo nei crediti e debiti residui e nei contenziosi in atto all’esito del rendiconto finale di liquidazione del Consorzio, ma tale mera cessione di crediti e debiti (anche oggetto di lite) non trasferisce di per sè tutte le posizioni attive e passive che teoricamente possono fare capo al cedente: ad esempio, la descritta cessione dal Consorzio al Comune non ha trasferito anche i diritti reali e le situazioni possessorie;

non risulta che il Consorzio abbia effettivamente cessato di esistere (l’approvazione del rendiconto finale di liquidazione non coincide con l’estinzione dell’ente), di guisa che la contemporanea permanenza dei due soggetti – dante causa (Consorzio) e avente causa (Comune di Napoli) – è incompatibile con la stessa teorica configurazione d’una successione a titolo universale del secondo al primo;

vertendosi allora in tema di successione a titolo particolare, processualmente regolata dall’art. 111 c.p.c., va richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui è ammesso il ricorso per cassazione da parte del successore a titolo particolare (il suo potere di impugnazione è, infatti, espressamente riconosciuto dal cit. art. 111 c.p.c., u.c.), ma non anche il suo intervento – che è cosa ben diversa – nel giudizio di legittimità;

è stato, infatti, precisato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (v. Cass. 23 marzo 2016, n. 5759; Cass. 17 maggio 2011, n. 10813; Cass., Sez. U., 29 aprile 2004, n. 8882; Cass., Sez. U., 23 gennaio 2004, n. 1245);

nè può assumere rilevanza la mancata opposizione delle altre parti, stante il carattere officioso del giudizio di cassazione: non spetta alle parti stabilire la legittimità d’un altrui intervento;

neppure rileva la sanatoria cui fa riferimento questa Corte nella decisioni a Sezioni unite n. 9692 del 22 aprile 2013 riferita ad un’eventuale irrituale costituzione dell’erede che ex art. 110 c.p.c., prosegua il processo del de cuius: come già detto, nel nostro caso non si versa in tema di successione a titolo universale bensì di successione a titolo particolare;

d’altra parte, nella fattispecie in esame, il ricorso per cassazione è stato già avanzato proprio dal Consorzio, dante causa del Comune di Napoli, sicchè la difesa è stata già esercitata e garantita (anche) per conto del suo successore a titolo particolare, così escludendosi ogni lesione del diritto di difesa (anche la decisione di questa Corte n. 11638 del 7 giugno 2016, che ha ritenuto che il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., possa intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il soggetto che tale diritto ha trasmesso, ha ammesso l’incompatibilità di tale intervento nell’ipotesi in cui il dante causa sia già costituito dal momento che, in questo caso, la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio trova comunque un riconoscimento ed una tutela processuale mediante, appunto, la partecipazione del dante causa);

2.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 8;

lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Consorzio aveva pienamente adempiuto a tale normativa assicurando ai dipendenti la possibilità di ricavarsi una pausa per consumare il pasto in assenza di un obbligo previsto dalla contrattazione collettiva di predisporre una turnazione;

2.2. il motivo è inconferente con il decisum, atteso che la Corte territoriale ha ricavato l’obbligo di predisposizione dei turni dalla Delib. Consiglio Amministrazione 26 gennaio 2000, n. 1;

con tale Deliberazione, adottata in sede di istituzione del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione dei buoni pasto, il Consorzio, nell’interpretazione datane dalla Corte d’appello, si era impegnato a disciplinare, attraverso il coinvolgimento dei responsabili dei servizi consortili, la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti nonchè la regolamentazione e regolarizzazione del servizio;

e, secondo la Corte territoriale, disciplinare tale pausa pranzo non poteva che significare che occorresse predisporre i necessari turni;

in sostanza, ad avviso dei giudici capitolini, l’inadempimento dell’obbligo così assunto, non avendo consentito ai lavoratori di godere della pausa lavorativa nella misura concordata aveva fatto venire meno la corrispettività tra la pausa non lavorata ed il recupero della stessa;

trattasi dell’interpretazione di un atto datoriale devoluta al giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (ora con i limiti di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5) e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sempre che le censure siano espresse e specifiche e non si limitino a contrapporre a quella esposta dal giudice la diversa interpretazione;

nella specie il ricorrente prescinde del tutto da tale deliberazione e richiama altri atti (e così una Delib. Giunta Comune di Napoli 6 ottobre 1999, n. 3352, che avrebbe disciplinato la pausa pranzo ed una nota del dirigente del servizio P.R.M. Impianti Idrici e Fognature del Comune di Napoli n. 2364 del 18 settembre 2009 secondo cui l’istituto della pausa pranzo non sarebbe stato codificato per mancanza di apparecchiature per il controllo automatico delle presente) senza peraltro neppure indicare quando ed in che termini gli stessi siano stati sottoposti ai giudici di merito;

3.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del c.c.n.l. relativo al personale del comparto regioni ed autonomie locali (art. 360 c.p.c., n. 3), rileva che erroneamente sia stata ritenuta la sussistenza di un plus orario laddove a termini della disposizione contrattuale ogni prestazione di lavoro straordinario deve essere previamente e formalmente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative dell’ente;

3.2. il motivo non è fondato;

è pur vero che, a termini della disposizione pattizia invocata (di incontroversa applicazione al rapporto di lavoro in questione), lo svolgimento di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non sarebbe da solo sufficiente a radicare il diritto alla retribuzione, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità, tuttavia, nell’ipotesi in esame vi era stata una pretesa del Consorzio di “recuperare l’orario di lavoro” e cioè di prolungare l’orario di lavoro di trenta minuti nei giorni di effettiva fruizione dei buoni pasto;

a fronte di tale pretesa vi era stata, dunque, una doverosità del comportamento dei lavoratori i quali, lungi dallo svolgere in fatto un’attività non rispondente ad alcuna necessità, si erano limitati ad adempiere ad una richiesta datoriale (salvo, poi, a rivendicare la retribuzione corrispondente all’indicato prolungamento quale plus orario rispetto ad una prestazione giornaliera nell’ambito della quale non vi era stata alcuna pausa pranzo);

in sostanza, nella specie, il prolungamento di orario era stato imposto dal Consorzio (ancorchè non quale plus orario rispetto all’ordinaria prestazione bensì sul presupposto che tale prolungamento compensasse la pausa di trenta minuti in realtà mai disciplinata e di conseguenza mai effettuata);

4.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta la mancata pronuncia sulla eccepita nullità del ricorso introduttivo del giudizio;

4.2. il motivo è inammissibile sotto vari profili;

innanzitutto non è dedotto come error in procedendo pur trattandosi – all’evidenza – d’una pretesa violazione di norma processuale;

inoltre la validità di un atto processuale non è un fatto che può formare oggetto della denuncia di omesso esame;

secondo le S.U. di questa Corte, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, l’omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria);

neppure vi è violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè non vi è una domanda o un’eccezione sulla quale la Corte territoriale non si sia pronunciata;

nè una pronuncia può dirsi viziata dall’omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente;

peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Cass. 28 marzo 2014, n. 7406; Cass. 24 giugno 2005, n. 13649);

5.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5);

lamenta che la Corte territoriale non abbia distinto le posizioni lavorative dei ricorrenti dei quali alcuni avevano svolto l’attività presso il Consorzio, altri presso il Comune di Napoli (unico soggetto tenuto alla predisposizione delle pause pranzo e a garantire la sospensione dell’attività di lavoro per un tempo sufficiente a tale scopo);

5.2. il motivo è inammissibile;

non si evince infatti quando ed in che termini la questione sia stata sottoposta ai giudici di merito anzi, al contrario, dallo stesso ricorso per cassazione (pag. 3 primo capoverso) si rileva solo che il Consorzio aveva contestato la fondatezza della domanda eccependo che i ricorrenti avevano quotidianamente goduto nel corso degli anni della pausa pranzo;

6. alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va respinto;

7. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;

7. va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% con attribuzione all’avv. Antonio Feluca, anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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