Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29945 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13796/2014 proposto da:

D.M.D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA

LAVIENSI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO CASSOTTA

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

LA CARTOTECNICA DI C.T. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, ISTITUTO

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/03/2014 R.G.N. 495/12.

Fatto

RILEVATO

1. che la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale D.M.E.D., premesso di avere prestato attività di lavoro subordinato non regolarizzata – con La Cartotecnica di C.T. & C. s.a.s., aveva chiesto la condanna della società al pagamento di somme per differenze retributive, indennità per ferie e festività non godute e alla relativa regolarizzazione contributiva;

1.1. che la statuizione di riforma è stata fondata sul rilievo che la sentenza di prime cure era incorsa in vizio di ultrapetizione laddove, muovendo dalla prospettazione della società secondo la quale con il D.M. era intercorso un rapporto di collaborazione saltuaria, escluso sulla base dell’istruttoria il carattere occasionale delle prestazioni, aveva ritenuto che in assenza di prova di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, il rapporto, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, doveva essere considerato come un rapporto di lavoro subordinato;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.M.E.D. sulla base di un unico motivo; gli intimati La Cartotecnica s.a.s di C.T. in liquidazione e INPS non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2222 c.c., censurando la sentenza di appello per avere effettuato una nuova qualificazione dei fatti sussumendoli sotto la fattispecie prevista dall’art. 2222 c.c., laddove le emergenze in atti deponevano invece per la natura subordinata del rapporto in controversia;

2. che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto della procura speciale alle liti richiesta dall’art. 365 c.p.c.. Nella intestazione del ricorso per cassazione, infatti, a fondamento dei poteri di rappresentanza e difesa dell’Avv. Giorgio Cassotta, si richiamano il “mandato in atti e procura generale alle liti rilasciata in Potenza il 24 gennaio 2008…”. Quanto al “mandato in atti” evocato dal ricorrente lo stesso non si rinviene nè nel corpo del ricorso per cassazione nè su foglio ad esso spillato. Quanto alla procura generale alle liti la stessa risulta inidonea, già in astratto, a documentare il rituale conferimento del mandato difensivo prescritto ai fini del ricorso per cassazione alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale è necessario che la procura investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale, circostanza quest’ultima esclusa in radice dalla circostanza che la sentenza impugnata è stata depositata in data 8 marzo 2014 laddove la procura generale richiamata dal ricorrente risale all’anno 2008 (Cass. Sez. Un. 27/04/2018 n. 10266; Cass. 28/03/2006 n. 7084; Cass. 16/05/2003n. 7710);

3. che non si fa luogo alle spese in assenza si attività difensiva delle parti intimate;

4. che l’attuale condizione del ricorrente di ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza di quanto previsto dall’art. 13, comma 1 quater (Cass. 02/09/2014 n. 18523).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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