Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29944 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 29/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 29/12/2011), n.29944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.A. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza nel procedimento n. 946/09 della CORTE D’APPELLO
di LECCE del 23.11.2010, depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO
Libertino Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che N.A. ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto della corte d’appello di Lecce del 21 dicembre 2010 che si è dichiarata incompetente in relazione alla domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 relativa all’irragionevole durata di un giudizio davanti al T.a.r Lazio ritenendo competente la corte d’appello di Perugia;
rilevato che la corte territoriale ha invocato il principio stabilito dalle sezioni unite con sentenza n. 6306/2010;
ritenuto che, l’orientamento delle sezioni unite deve essere seguito anche rispetto ai procedimenti pendenti alla data della pronuncia, non trovando applicazione il temperamento previsto dalla sentenza n. 15144/2011 delle stesse sezioni unite per il caso in cui il mutamento di giurisprudenza comporti la perdita di poteri e facoltà previste dall’orientamento precedente al mutamento;
ritenuto che la questione di costituzionalità prospettata in relazione al fatto che alcune corti d’appello verrebbero oberate da un carico eccessivo di procedimenti ex L. n. 89 del 2001, in quanto competenti ex art. 11 c.p.p. per i ritardi verificatisi nei giudizi presupposti instaurati davanti a giudici compresi in distretti con una rilevante popolazione, è manifestamente infondata perchè l’inconveniente prospettato è ovviabile con l’adozione di provvedimenti di amministrazione della giurisdizione che configurino gli organici delle corti d’appello in modo più all’effettivo carico di lavoro e non dipendono dall’applicazione di una norma di legge;
ritenuto che non merita accoglimento la richiesta del ricorrente di trattazione del ricorso in pubblica udienza trattandosi di procedimento da trattare in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 4);
ritenuto, pertanto, che in adesione al citato orientamento delle sezioni unite la competenza appartiene alla corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011