Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29944 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18444/2014 proposto da:

Z.Y.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO, 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO

GRECO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MEDNET S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10085/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2014 r.g.n. 1201/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 10085/2013 aveva dichiarato nullo il ricorso di primo grado proposto dall’attuale ricorrente nei confronti di Mednet srl, diretto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1.5.2007 al 10.5.2008 ed pagamento delle differenze retributive così maturate.

La corte territoriale aveva ritenuto errore materiale non rilevante ai fini della decisione il riferimento fatto in sentenza dal tribunale all’espletamento della prova testimoniale, in realtà mai avvenuto, avendo il Giudice di primo grado specificamente motivato il rigetto delle istanze istruttorie. La stessa Corte aveva poi valutato nullo il ricorso introduttivo in quanto assente l’indicazione delle mansioni svolte dal ricorrente e quindi privo l’atto introduttivo di una sufficiente esposizione dei fatti.

Avverso detta decisione era proposto ricorso affidato a due motivi.

La società rimaneva intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo agli artt. 164 e 157 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in riferimento alla pronuncia di nullità del ricorso introduttivo resa dalla corte di appello, in totale assenza di una eccezione di parte relativa.

Il motivo risulta fondato.

Deve premettersi che questa Corte ha avuto modo di chiarire i seguenti principi secondo cui “Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo, per mancata determinazione dell’oggetto della domanda ed insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno della stessa (art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4), è sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5, norma estensibile anche all’anzidetto rito. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di fissare un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda e il convenuto non abbia tempestivamente eccepito il vizio dell’atto ex art. 157 c.p.c., deve ritenersi intervenuta la sanatoria della nullità del ricorso per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 4557/2009).

Ed ancora che “Nel processo ordinario di cognizione qualora nell’atto introduttivo non siano indicati – ex art. 163 c.p.c.,. n. 4 – gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda e il giudice non abbia provveduto alla fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda, ex art. 164 c.p.c., comma 4, in mancanza di deduzione in appello di tale “error in procedendo” del giudice di primo grado – concernente la violazione dell’art. 164 c.p.c. – il relativo vizio non è rilevabile in sede di legittimità, essendo intervenuto sulla questione il giudicato interno, dovendo ritenersi quali elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda quelli corrispondenti a tale giudicato”. (Cass. n. 1881/2018).

Nel caso di specie non soltanto il Tribunale non aveva provveduto a fissare termine per la integrazione del ricorso, ma aveva espressamente statuito, con riguardo alla eccepita nullità del ricorso, la sufficiente esaustività dello stesso, in quanto presenti gli elementi di fatto fondativi della domanda e le ragioni di diritto ad essa collegate. Tale statuizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione e costituisce dunque giudicato. Deve da ciò dedursi che la pronuncia di nullità del ricorso assunta dalla corte territoriale incontra il limite del giudicato formatosi sul punto, rilevabile in ogni grado del giudizio. Il motivo deve quindi essere accolto.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 3601 c.p.c., n. 3. Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Parte ricorrente rileva che il ricorso di primo grado conteneva tutti gli elementi necessari alla identificazione della domanda e che comunque ogni eventuale carenza non aveva inficiato il diritto di difesa della controparte, anche perchè l’omessa indicazione delle mansioni svolte non aveva valore determinante ai fini del giudizio.

Il motivo risulta assorbito da quanto rilevato nel punto precedente.

In conclusione, accolto il primo motivo e ritenuto assorbito il secondo, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto, la causa deve essere rinviata alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, perchè decida sui motivi di gravame in considerazione dei principi sopra esposti, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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