Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29944 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 19/11/2019), n.29944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14456-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE LAUDANTE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

L.S., N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5260/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa dell’8 e 10 ottobre 2005, B.A. evocava in giudizio L.S. e Aurora Assicurazioni S.p.A. richiedendo, nella qualità di terzo trasportato, il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in Aversa in data 26 marzo 2005 deducendo la responsabilità esclusiva del L., conducente del motociclo Honda di proprietà di N.A. ed assicurato con Aurora, successivamente incorporata da Unipol assicurazioni. Esponeva che a causa della condotta del conducente L., l’attore, quale terzo trasportato, era rovinato al suolo. Si costituiva la compagnia chiedendo il rigetto della domanda, mentre restavano contumaci gli altri convenuti;

con sentenza del 16 luglio 2012, il Tribunale rigettava la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite osservando che questi non aveva provato l’evento dannoso, la dipendenza del danno riportato dalla manovra effettuata dal conducente e la responsabilità del L.;

avverso tale decisione proponeva appello B.A. con atto notificato l’8 maggio 2013 alla compagnia UnipolSai. Si costituivano N.A. e L.S. chiedendo di essere garantiti dall’assicuratore in caso di condanna. Si costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto dell’impugnazione;

con sentenza del 22 dicembre 2017 la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione disponendo sulle spese;

contro tale decisione propone ricorso per cassazione B.A. affidandosi a due motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. che si costituisce con un nuovo difensore e deposita brevi memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 141Codice delle Assicurazioni, in relazione all’art. 342 c.p.c. e all’art. 360 c.p.c., n. 2. Il codice delle assicurazioni ha introdotto l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione delle responsabilità tra conducenti dei veicoli, pertanto l’accertamento delle concrete modalità del sinistro non è richiesto dal citato art. 141, in quanto la responsabilità della compagnia prescinde dalla verifica della responsabilità dei conducenti dei veicoli;

con il secondo motivo si lamenta, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 2, la violazione l’art. 2697 c.c. e degli artt. 112,113 e 116 c.p.c. In particolare, il giudice di appello avrebbe completamente omesso di valutare i motivi di gravame e avrebbe violato il principio dell’onere della prova, poichè la stessa era stata espletata attraverso l’ascolto dei testimoni e le conclusioni del consulente d’ufficio, che aveva affermato la compatibilità delle lesioni riportate dall’attore con la dinamica del sinistro. Nonostante tali elementi il giudice di merito avrebbero adottato una decisione di senso contrario, ritenendo i testi escussi non attendibili solo sulla base dell’esistenza del vincolo di parentela con motivazione censurabile sotto tale profilo;

preliminarmente va rilevato che con la memoria il ricorrente ha depositato copia della sentenza notificata e la relativa asseverazione. Mentre non è in atti l’asseverazione riguardante la notifica del ricorso per cassazione. Poichè alcuni degli intimati non si sono costituiti (ha depositato controricorso solo Unipol Sai Assicurazioni) non opera nessuna delle ipotesi di “sanatoria” da ultimo individuate da Cass. Sezioni Unite n. 8312 del 25 marzo 2019. Infatti, nella ipotesi in cui “una delle controparti sia rimasta solo intimata è necessario che il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’adunanza in camera di consiglio”. Il ricorso è, conseguentemente, improcedibile;

in ogni caso, oltre all’errato riferimento (per entrambi i motivi) al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 2, il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 100 c.p.c. non avendo il ricorrente censurato l’affermazione della Corte secondo cui l’attore non avrebbe agito ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2015, art. 141, comma 1, costituente autonoma ratio decidendi;

inoltre, il motivo prospetta una questione che ignora la affermazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata prova del fatto storico;

il secondo motivo, è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo al contenuto dei motivi di appello sui quali il Tribunale non si sarebbe pronunziato e sul contenuto della consulenza di ufficio, richiede alla Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio (Cass. n. 633 del 15 maggio 2015);

quanto alle spese processuali le stesse vanno riferite al primo ricorso di Unipol, in quanto la nuova costituzione è irrituale, atteso che la procura speciale non può essere rilasciata con la memoria, in quanto il giudizio è stato instaurato nell’anno 2005 e cioè in data precedente alla L. n. 69 del 2009 che ha modificato l’art. 83 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 18323 del 27 agosto 2014);

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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