Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29943 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5836/2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO FIRRIOLO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.V. & FIGLI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODOLFO BOZZO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 393/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/08/2013 R.G.N. 359/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

Che la Corte di appello di Genova con la sentenza n. 393/2013 aveva rigettato l’appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale locale aveva in parte accolto la domanda di M.G. proposta nei confronti di A.V. e Figli spa, diretta al riconoscimento del diritto alle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e indennità di trasferta oltre che al pagamento dei contributi dovuti su tali somme o al risarcimento dei danni per la mancata regolarizzazione.

La corte territoriale aveva confermato la condanna del tribunale al pagamento della sola somma di Euro 970,73, oltre accessori, confermando altresì quanto accertato dal primo giudice e quindi che, a seguito dell’istruttoria svolta, era risultato che l’orario di lavoro del ricorrente (autista-aiuto magazziniere) era ripartito tra tempi di lavoro effettivi dedicati alla guida ed alla attività di carico e scarico, e tempi di attesa (della merce da trasportare) e che pertanto l’inquadramento del ricorrente, ai sensi dell’art. 11 bis del ccnl, fosse corretto, con conseguente limite orario settimanale di 47 ore, in conformità alla contrattazione collettiva.

In particolare il giudice d’appello aveva ritenuto che i tempi di attesa costituissero “lavoro effettivo” e non “pause” e che comunque una prestazione siffatta, con la presenza di tempi di attesa, fosse inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall’art. 11 bis CCNL (lavoratore discontinuo) con conseguente individuazione di un orario di lavoro settimanale strutturato su 47 ore. Tale qualificazione era peraltro congruente con le risultanze istruttorie e testimoniali, attestative della disponibilità del M., nei tempi di attesa dei carichi, ad eseguire ulteriori attività richieste dal datore di lavoro.

Avverso detta decisione M.G. proponeva ricorso affidandolo a un solo motivo cui resisteva con controricorso A.V. & Figli spa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del CCNL trasporto merci industria in corrispondenza con il D.Lgs. n. 234 del 2007, art. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Parte ricorrente deduce una “illogica dissociazione” tra la accertata sussistenza dei presupposti di fatto che supportano la fattispecie di “personale viaggiante” ex art. 11 ccnl, la cui applicazione è stata richiesta dal lavoratore, e la decisione assunta dalla Corte territoriale.

In particolare rileva la distonia tra l’accertamento della prestazione lavorativa svolta nei periodi di attesa dello scarico merci (“il lavoratore era disponibile a dare esecuzione alle specifiche richieste del datore”) e quindi la presenza di attività di lavoro effettivo e la esclusione di applicazione dell’art. 11 ccnl, relativo alla disciplina dell’orario di lavoro del personale viaggiante il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo.

In concreto il ricorrente denuncia l’errato inquadramento nell’art. 11 bis, alludendo alla natura continuativa delle mansioni svolte (anche durante i tempi di attesa a disposizione).

Occorre preliminarmente rilevare che il giudice di appello ha fondato il suo giudizio sul presupposto in fatto che la prestazione lavorativa del ricorrente comprendesse dei tempi di attesa e che durante gli stessi fosse comunque a disposizione del datore di lavoro. Si tratta di una valutazione di merito non ri-esaminabile in questa sede.

La lettura delle due disposizioni chiarisce poi la distinzione tra mansioni discontinue, ovvero quelle in cui alla prestazione effettiva (di guida e carico e scarico) si devono aggiungere i tempi di disponibilità in attesa dell’arrivo delle merci e della loro allocazione utile al trasporto, e prestazione effettiva “secca” di trasporto coincidente con l’orario di lavoro, nella quale non sono presenti tempi di attesa e disponibilità.

L’accertamento in fatto di tempi di attesa non può che far escludere l’applicazione dell’art. 11, peraltro lessicalmente concepito come “residuale” rispetto all’art. 11 bis, allorchè ne prevede la applicazione “fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 bis”.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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