Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29943 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29943 Anno 2017
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15457-2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorre:lie

contro
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA s.r.1., in persona del procuratore
speciale e legale rappresentante dott. Alessandro Brunetti, elettivamente
domiciliata in ROMA, via Sicilia n. 66, presso lo studio legale LUDOVICI
& PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO PICCONE
FERRARMI”, ROBERTO CUSIMANO e VITTORIO GIORDANO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/12/2017

avverso la sentenza n. 5501/27/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RILEVATO
— che con sentenza n. 5501 del 17/12/2015 la Commissione
tributaria regionale della Lombardia, rigettando l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, confermava
l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’amministrazione
finanziaria aveva recuperato a tassazione l’Iva indebitamente detratta dalla
Prysmian Cavi e Sistema Italia s.r.l. nell’anno di imposta 2002 con
riferimento alle auto fatture emesse in relazione ad operazioni
intracomunitarie ritenute inesistenti;
— che i giudici di appello sostenevano l’inapplicabilità dell’art. 21,
comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 alle ipotesi, come quella di specie, di
assolvimento dell’IVA con il meccanismo contabile del reverse charge, che
assicura la neutralità fiscale dell’imposta, in quanto le fatture vengono
«semplicemente registrate ad opera del cessionario in “dare” e in “avere”
con la conseguenza che le stesse si annullano vicendevolmente» e,
pertanto, «l’IVA dovuta per le operazioni inesistenti potrà riguardare le
operazioni successive rispetto a quelle di acquisto in regime di reverse
charge»;

— che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone
ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con
controricorso con cui ha richiesto, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso,
l’applicazione delle sanzioni alla stregua dello ius superveniens di cui al d.lgs.
n. 158 del 2015;
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partecipata dell’8/1 1 / 201 7 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

CONSIDERATO:
— che a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380
bis cod. proc. civ., regolarmente costituito il contraddittorio, la
controricorrente, dapprima (nelle controdeduzioni), ha sostenuto la tesi
secondo cui il decisum della CTR sarebbe conforme all’assetto normativo

con l’art. 31 ha modificato il comma 7 dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del
1972 chiarendo, nella relazione governativa di accompagnamento allo
schema del citata decreto, che tale disposizione non deve essere applicata
nei confronti delle operazioni inesistenti soggette a reverse charge;
— che nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis,
secondo comma, cod. proc. civ., dopo aver evidenziato la necessità di
estendere retroattivamente la disciplina fiscale e sanzionatoria delle fatture
per operazioni inesistenti, ricavabile dal combinato disposto dagli artt. del
novellato art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e dall’art. 6, comma 9-3 bis, d.lgs.
n. 471 del 1997, introdotti, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, dal d.lgs.
n. 158 del 2015 e ciò in applicazione del principio del favor rei e
dell’assenza di danno erariale in ipotesi di reverse charge (che rende
sproporzionato l’imposizione al cessionario di versare l’IVA risultante
dall’autofattura emessa, in cui la posizione di cedente e di cessionario sono
concentrate nel medesimo soggetto), ha sollecitato il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE, sul quesito «se l’art. 21, comma 7,
d.P.R. 633/1972, prescrivendo che l’Iva sia comunque dovuta se indicata
in fattura anche in relazione ad operazioni inesistenti, ove sia applicato a
tali fatture (inesistenti) contabilizzate mediante il meccanismo
dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), costituendo l’acquirente dei
beni o dei servizi dell’IVA in relazione alle fatture oggetto di inversione
contabile, sia contrario all’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE del

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realizzato dal d.lgs. n. 158 del 2015 in tema di operazioni inesistenti, che

Consiglio e al principio di neutralità immanente nel sistema del predetto
tributo»;
— che le questioni poste dalla controricorrente nella memoria
depositata, specie con riferimento all’incidenza sub specie, delle disposizioni
e dei principi di matrice unitaria, rendono evidente l’opportunità della

problematiche sollevate non possono dirsi adeguatamente risolte
dall’unica pronuncia di questa Corte (Cass. n. 16679 del 2016) rinvenibile
in materia;
P. Q.M.
dispone la rimessione della causa alla pubblica udienza della 5^
Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, 1’8/11/2017

trattazione del ricorso in pubblica udienza, considerato peraltro che le

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