Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29942 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7716-2019 proposto da:

A.U., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO GOTI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1698/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 25.10.2016 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso avverso il provvedimento notificato il 28.8.2015, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di A.U. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, n. 1698 del 2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.U. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c senza considerare il contesto esistente in Pakistan in relazione alla specifica condizione del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva infatti narrato di essere un insegnante e di aver promosso, nel suo istituto, la formazione di classi miste; per questo era stato accusato di voler promuovere uno stile di insegnamento troppo “Europeo” ed aveva ricevuto minacce di morte da parte di gruppi terroristici, a seguito delle quali aveva deciso di espatriare. La Corte di Appello ha richiamato sia i passi salienti di tale storia, sia la valutazione di non credibilità della stessa che era stata fornita dal Tribunale, condividendola (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) alla luce del fatto che dall’esame degli elenchi governativi delle istituzioni scolastiche attive in (OMISSIS) non erano emersi riscontri sull’effettiva esistenza della scuola privata di cui l’ A. sarebbe stato il direttore e che costui non aveva saputo fornire alcun dettaglio circa il sistema di istruzione pakistano e le riforme intervenute nel tempo, nè sulla ripartizione di competenze tra autorità centrale e autonomie provinciali.

Dopo aver ritenuto, sulla base di queste lacune, non credibile il racconto, ed escluso quindi il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) la Corte catanzarese ha esaminato anche il contesto interno esistente in (OMISSIS), e specificamente della provincia del (OMISSIS), avendo cura di indicare le fonti consultate e le specifiche informazioni da esse tratte, assicurando così alle parti la possibilità di verificare, in concreto, la pertinenza e la specificità di dette informazioni rispetto alla situazione effettiva del Paese di provenienza, nel rispetto della previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130).

Il ricorrente non indica neppure, nella censura in esame, fonti informative alternative a quelle richiamate dal giudice di merito, e dunque non assolve l’onere di specificità che è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Sul tema, va invero ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, D.L. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè l’omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe denegato il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari senza fornire alcuna motivazione sul punto.

La censura è inammissibile.

Il giudice di merito ha infatti ritenuto che dal racconto dell’ A. non emergessero profili idonei a dimostrare una sua vulnerabilità, nè in relazione alle condizioni di sicurezza del (OMISSIS), nè con riferimento alla sua integrazione in Italia, escludendo quindi, all’esito della valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298) che il ricorrente sia esposto, in caso di rientro in patria, al rischio di subire lesioni al nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali.

Il ricorrente contesta tale apprezzamento, evidenziando di aver lavorato prima come operaio e poi presso la ditta Star Moda di X.A. con sede in (OMISSIS), ma non si cura di indicare nè di quale tipologia di rapporto lavorativo si tratti, nè quali siano i suoi termini essenziali (decorrenza, retribuzione, orario di lavoro, ecc.) nè quando esso sia stato documentato e allegato nel corso del giudizio di merito.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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