Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29942 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.A. (OMISSIS), quale erede di S.
P., elettivamente domiciliata in Roma presso Cancelleria corte
di Cassazione,rappresentata e difesa dall’avv. CARBONELLI ANTONIO
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
ASL BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, del
15/01/2009 depositata il 14/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere relatoreDott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Nella controversia promossa da Sp.Pi. nei confronti del Ministero della Salute e della ASL di Brescia per il riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, per l’epatite contratta a seguito delle trasfusioni cui egli era stato sottoposto durante un ricovero ospedaliero risalente al 1981, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 14 marzo 2009, ha confermato il difetto di legittimazione passiva del predetto Ministero;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. A., quale erede dell’originario ricorrente, formulando due motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso;
l’intimata ASL di Brescia non ha svolto attività difensiva; a seguito di relazione e previo deposito di memoria del Ministero controricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. sulla questione della legittimazione passiva, posta dalla parte ricorrente con il primo motivo d’impugnazione, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 11538/2011, componendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il principio secondo cui, “In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale”; premesso che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche in relazione a tale domanda va quindi letta la ritenuta legittimazione passiva del Ministero, va data continuità al suddetto indirizzo ermeneutico;
avendo la Corte territoriale deciso in difformità dal suddetto orientamento, il motivo all’esame è manifestamente fondato;
3. il secondo motivo, con il quale la ricorrente, nel lamentare la violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, sostiene che essendo stata la malattia diagnosticata anteriormente alla L. 25 luglio 1997, n. 238, il termine di decadenza per agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione non è quello previsto da tale legge, bensì quello stabilito dal denunciato art. 3, è inammissibile, vertendo su questione non esaminata dalla Corte territoriale, siccome rimasta assorbita dal ritenuto difetto di legittimazione passiva del Ministero;
4. in definitiva il primo motivo di ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi al suindicato principio e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011