Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29942 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9945/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1395/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/11/2013 R.G.N. 19/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Antonino Sgroi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha affermato il diritto di B.R. al riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio percepito (L. n. 223 del 1991, ex art. 7), quale addetta a lavori socialmente utili, ai fini del conseguimento oltre che del diritto a pensione anche della misura della stesso, fino all’entrata in vigore del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in L. n. 608 del 1996, entrato in vigore dal 3/10/1996) e non, come disposto dall’Inps, fino al 31/7/1995.

2. Secondo la Corte territoriale il limite del 31/7/1995, previsto nella prima parte del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 9, secondo periodo, che riconosce da questa data le contribuzioni figurative solo per il diritto e non per l’entità della pensione – non era applicabile alla fattispecie in esame. Secondo la Corte il discrimine temporale era dato dall’entrata in vigore del citato D.L..

3. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste la B. con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. L’Inps denuncia violazione del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 9, conv. in L. n. 608 del 1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e del D.L. n. 299 del 1994, art. 14, comma 4 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) conv. in L. n. 451 del 1994.

5. La questione di diritto attiene all’individuazione dell’ambito di efficacia temporale della disposizione dettata dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 9, laddove prevede che la contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili, che percepiscono l’indennità a carico dell’Inps, sia valorizzabile solo ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso.

L’Istituto contesta la decisione della Corte di merito che ha ritenuto di individuare il suddetto discrimine temporale nel momento di entrata in vigore del predetto decreto legge, ritenendo irrilevante il dies a quo antecedente all’entrata in vigore indicato nella stessa disposizione nella data dell’1/8/1995.

In tal modo la Corte ha ritenuto che la contribuzione figurativa accreditata alla lavoratrice, connessa ai lavori socialmente utili in epoca successiva all’1/8/1995, potesse essere valorizzata, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps, anche ai fini del quantum del trattamento pensionistico e non solo ai fini dell’accesso al medesimo.

Secondo l’Inps invece per effetto della citata normativa trova applicazione il discrimine temporale del 31/7/1995, prevedendosi che dal 1/8/1995,il riconoscimento vale solo ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

6. Il ricorso è fondato.

7. La L. n. 223 del 1991 (norme in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) all’art. 7 (indennità di mobilità), comma 9, prevedeva che “i periodi di godimento dell’indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alla gestione pensionistiche competenti”.

8. Successivamente con D.L. n. 510 del 1996, convertito in L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 9, ha stabilito che “Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d’ufficio di cui della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento”.

9. Il tenore letterale della norma è chiaro nel fissare il limite del 31/7/1995 per il riconoscimento, anche ai fini della determinazione quantitativa, del diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori che godettero dei sussidi introdotti con i commi dal quinto all’ottavo; la norma è altrettanto chiara nello stabilire che per i sussidi imputati a periodi successivi alla data del 31/7/1995 e per quelli di cui al comma 3, vale a dire per quelli riferibili al D.L. n. 299 del 1994, art. 14 (richiamato del citato D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3) riguardante i lavoratori in cassa integrazione o che avevano fruito dell’indennità di mobilità, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda della ricorrente.

Le spese dei giudizi di merito vanno compensate stante l’esito alterno dei giudizi medesimi.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della B.; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la controricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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