Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29941 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5619-2019 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avv. COSIMO CASTRIGNANO’, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2298/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 5.7.2017 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso avverso il provvedimento notificato il 23.3.2015, con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di A.S. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello l’ A. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, n. 2298 del 2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.S. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 2, lett. c), in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la storia personale riferita dal richiedente. In particolare, il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal (OMISSIS), proprio Paese di origine, perchè avendo avuti rapporti prematrimoniali con la propria fidanzata aveva violato la norma del diritto islamico che proibisce i “rapporti sessuali illeciti”. A suo avviso, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare il racconto, ed apprezzare la sussistenza in concreto del rischio di persecuzione per motivi religiosi, secondo la prospettiva della legge islamica, che prevede per questo genere di illecito pene severe, fino alla lapidazione.

Con il terzo motivo, logicamente collegato al primo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo, perchè il giudice di appello avrebbe da un lato affermato che l’ A. aveva esposto con chiarezza, in sede di audizione, le ragioni del suo espatrio, e poi invece ritenuto che la narrazione fosse carente dei requisiti di veridicità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Le due censure, che sono tra loro connesse, meritano un esame congiunto e sono inammissibili.

La Corte di Appello ha infatti esaminato il racconto che il ricorrente aveva fornito in audizione dinanzi la Commissione territoriale, riferendone i tratti salienti, evidenziandone le contraddizioni e le lacune e ritenendolo quindi non credibile, all’esito di una valutazione di fatto che non risulta neppure attinta in modo specifico dalle doglianze in esame.

Peraltro il terzo motivo è ulteriormente inammissibile nella parte in cui solleva un vizio di contraddittorietà della motivazione, senza tener conto dei limiti di deduzione di tale vizio derivanti dalla disposizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell’entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, secondo cui l’anomalia motivazionale deducibile in Cassazione “… si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell’ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, perchè la Corte di Appello avrebbe apprezzato la situazione esistente in (OMISSIS) in modo non coerente, dapprima ricostruendo un quadro sostanzialmente critico, ma poi escludendo la sussistenza di un contesto di violenza generalizzata senza, però, apprezzare la condizione individuale del richiedente in relazione a quella del Paese.

La censura è infondata.

La Corte calabrese ha escluso la sussistenza, in (OMISSIS), di una condizione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo cura di indicare le fonti consultate e le specifiche informazioni da esse tratte, assicurando così alle parti la possibilità di verificare, in concreto, la pertinenza e la specificità di dette informazioni rispetto alla situazione effettiva del Paese di provenienza, nel rispetto della previsione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130).

Inoltre, il giudice di merito ha tenuto conto della storia riferita dall’ A., escludendo che dal racconto si potessero individuare profili di rischio individualizzato, rilevanti ai fini del riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Non si ravvisano i profili di contrasto logico evidenziati dal ricorrente, poichè il giudice di merito: da un lato, ha apprezzato la storia individuale riferita dal richiedente, ritenendola non veritiera e, quindi, escludendo quindi sia la protezione maggiore che quella sussidiaria ex lett. a) e lett. b); dall’altro, ha esaminato il contesto interno del Paese di provenienza, alla luce di fonti informative adeguate alla prescrizione normativa appena richiamata, senza tacerne le criticità, ed ha ritenuto che queste ultime non presentassero l’intensità e la gravità necessaria ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c).

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè il giudice catanzarese avrebbe erroneamente denegato la tutela umanitaria, omettendo di valutare il suo inserimento lavorativo in Italia.

La censura è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha tenuto conto della circostanza, svolgendo la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298) ed escludendo, all’esito della stessa, che il ricorrente sia esposto, in caso di rientro in (OMISSIS), al rischio di subire lesioni al nucleo inalienabile dei suoi diritti fondamentali. Va peraltro evidenziato – ad ulteriore conferma dell’inammissibilità della censura, così come essa è formulata- che nel ricorso si indica, in modo generico, un’assunzione dell’ A. come bracciante agricolo presso l’azienda agrituristica Za. di E.A., sita in (OMISSIS), senza peraltro aver cura di indicare nè di quale tipologia di rapporto lavorativo si tratterebbe, nè quali sarebbero i suoi termini essenziali (decorrenza, retribuzione, orario di lavoro, ecc.) nè quando esso sarebbe stato documentato e allegato nel corso del giudizio di merito. In sentenza, infatti, si fa riferimento ad un contratto di lavoro a tempo determinato presso l’azienda agricola P.M., ossia con un datore di lavoro diverso da quello indicato nel ricorso in Cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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