Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29941 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 23/05/2019, dep. 19/11/2019), n.29941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29713-2017 proposto da:

D.G., M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

CLEMENTE, rappresentati e difesi dall’avvocato ACHILLE RONDA;

– ricorrenti –

contro

LOCAM SPA nella qualità di cessionaria della BANCA IFIS SPA, in

persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 120, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO DE LUCA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SILVIA D’INCECCO;

avverso la sentenza n. 1384/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A. aveva convenuto in giudizio M.F. e D.G. davanti al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, chiedendo, in via principale la simulazione assoluta e, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale del 12 maggio 2008 stipulato tra i convenuti e avente ad oggetto un immobile di proprietà della M. e ciò al fine di far fronte ai bisogni della famiglia. Si erano costituiti i convenuti contestando le domande e il Tribunale, con sentenza del 4 settembre 2010, aveva rigettato la domanda di simulazione e, in accoglimento di quella subordinata, aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto in oggetto;

avverso tale sentenza avevano interposto appello M.F. e D.G., lamentando che il giudice di prime cure aveva fondato l’elemento della conoscenza del danno sulla base di una semplice supposizione desumibile dalla costituzione del fondo patrimoniale in epoca precedente alla revoca del fido e all’emissione dei decreti ingiuntivi che costituivano il credito della Cassa di Risparmio. Avevano aggiunto che, prima della revoca degli affidamenti ai danni della società di cui la M. era amministratrice, la banca non vantava alcun credito nei confronti della stessa e del coniuge, il quale non poteva essere a conoscenza della decisione della società Tercas di procedere alla revoca degli affidamenti già concessi. Si era costituita la società appellata contestando l’impugnazione e spiegando appello incidentale, limitatamente al capo della decisione relativo alle spese, ribadendo che il credito era sorto in data precedente rispetto alla conclusione dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale;

con sentenza del 14 luglio 2017, la Corte d’Appello dell’Aquila, rigettava l’impugnazione rilevando il profilo della anteriorità del credito, rispetto all’atto di disposizione, va riferito non all’epoca del sorgere del credito verso il fideiussore, ma alla data di costituzione del negozio giuridico tra debitore principale garantito e creditore, ritenendo irrilevante il requisito della dolosa preordinazione dell’atto al pregiudizio delle ragioni creditorie;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.F. e D.G. sulla base di un motivo. Si costituisce con controricorso la S.p.A. Locam quale cessionaria del rapporto dedotto nel giudizio dalla banca Ifis S.p.A., a sua volta mandataria della S.r.l. SPV Giglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione l’art. 2901 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo parte ricorrente costituisce un consolidato insegnamento quello per cui, riguardo alla posizione del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risalirebbe al momento della nascita stessa del credito e non a quello, precedente, della scadenza dell’obbligazione del debitore principale. Pertanto, la semplice stipulazione di un contratto di conto corrente, anche se assistito da affidamento, non farebbe sorgere il credito della banca verso il correntista. Il profilo dell’indeterminatezza del momento in cui il credito garantito sarebbe effettivamente sorto, determinerebbe la necessità di accertare non solo la scientia damni, ma anche la dolosa preordinazione ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 1;

il ricorso è inammissibile perchè il suo unico motivo non è specifico (Cass. SU n. 7024 del 2017, in motivazione e Cass. n. 4741 del 2005) e perchè non si confronta con la decisione impugnata che correttamente colloca il momento della “nascita del credito” in data anteriore all’atto dispositivo a titolo gratuito del 12 maggio 2008, rappresentato dall’atto di costituzione di fondo patrimoniale;

la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi in materia (Cass. S.U. n. 24418 del 2010), ha rilevato che il credito era sorto al momento in cui erano rimaste insolute le anticipazioni, aventi tutte scadenza nel mese di aprile 2008, riferite rispettivamente, a AMA srl e FRA.MAR. srl in favore delle quali la M. aveva prestato fidejussione;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

nulla per le spese perchè la parte intimata non ha notificato il contro ricorso, atto nel quale il cessionario avrebbe dovuto intervenire come successore del processo;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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