Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29941 del 13/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 29941 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5068-2017 R.G. proposto da:
TECNOSPHERA S.P.A. P.I.02237910985, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO DENZA n. 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
MARTUCCI, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli
avvocati ROSSANA CROTTI, GIOVANNI VILLANI, VITTORIO
TORAZZI, MARZIA GALLEANO;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA CENTRALE dell’Istituto medesimo,

Data pubblicazione: 13/12/2017

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ROCCO
MARIA CAMA, MIRELLA MOGAVERO, ANTONINO SGROI;

resistente

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
MILANO del 23/01/2017, emessa sul procedimento iscritto al n. 7073/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARMELO CELENTANO che, visto l’art. 380 ter
c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il
ricorso, indicando quale Tribunale competente il Tribunale di Brescia in
funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Con l’ordinanza impugnata il Giudice di Milano ha declinato la propria
competenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Brescia, in una
controversia volta all’accertamento dell’illegittimità di verbali di accertamento
con i quali l’Inps – Direzione provinciale di area metropolitana di Milano aveva contestato alla società ricorrente molteplici omissioni contributive.
L’Inps si è costituito con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Tecnosphera S.p.A. ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., insistendo
per l’accoglimento del ricorso.
2 – La ricorrente assume che, nel caso, la competenza per territorio debba
esser radicata nel luogo (i.e.: Milano) in cui ha sede l’ufficio dell’Inps che ha
operato l’accertamento ed elevato i verbali ispettivi. Sennonché, il criterio
pacificamente applicato in materia – anche di recente, in caso analogo; cfr.
Cass. n. 11723 del 2017 – è quello secondo cui, ove la società datrice abbia

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R.G.;

chiesto ed ottenuto (come nella vicenda in esame, non essendovi contestazioni
sul punto) l’accentramento degli adempimenti contributivi presso un ufficio
Inps (nel cui ambito territoriale abbia sede una delle dipendenze della società
stessa), con conseguente acquisizione di un’unica matricola, competente per
territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in

senso confoime v., tra le altre, Cass. n. 26076 del 2016).
Ai rilievi contenuti nella sopra citata pronunzia circa la compatibilità del
principio con quanto affermato dal Giudice delle leggi con sentenza n. 477 del
1991, va aggiunto che il criterio di competenza legale inderogabile non è
scalfito dall’accentramento della posizione contributiva dell’azienda in un
ufficio dell’ente, poiché è quest’ultimo che, secondo i principi generali, è
investito del potere di gestione esterna nonché legittimato a ricevere i
contributi ed a pretenderne il pagamento (o a restituirne l’eccedenza). Onde la
cooperazione del datore di lavoro nell’individuazione dell’ufficio (ai fini di una
più utile gestione della posizione contributiva dell’azienda nella sua interezza),
non vale ad alterare, contrariamente a quanto detto in ricorso, il criterio di
competenza in questione, che rimane in linea con quanto stabilito dalla
disposizione normativa di riferimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13

PQM
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che
liquida in € 200,00 per esborsi, E 2.000,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese forfettaric nella misura del 15% ed accessori di legge.

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cui ha sede l’ufficio dell’ente dove è attuato il predetto accentramento (in

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Il Presidente
etto Curzio

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.

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