Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29940 del 30/12/2020

Cassazione civile sez. I, 30/12/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 30/12/2020), n.29940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7722/2019 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in Terni, largo Ottaviano

1, difeso dall’avvocato Francesca Carcascio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 587/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.R., alias G.A., ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 5 febbraio 2019, con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso ordinanza del Tribunale di Napoli di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare per omessa motivazione circa i motivi aggiunti di cui alla domanda di asilo politico in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il terzo mezzo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo mezzo.

In esso il ricorrente si misura con l’individuazione dei casi in cui, secondo il suo punto di vista, trovava applicazione il termine di 15 giorni per la proposizione del ricorso al Tribunale avverso la decisione della Commissione territoriale, nel quadro di applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come novellato dal D.Lgs. n. 142 del 2015.

Così facendo, tuttavia, il ricorrente ha mostrato di non aver individuato la ratio decidendi posta a sostegno della sentenza della Corte d’appello, la quale ha rigettato l’impugnazione avverso il decreto del Tribunale, in buona sostanza, ponendo in evidenza l’eccentricità dei motivi spiegati rispetto al ragionamento svolto dal Tribunale medesimo: “In diritto si osserva che, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. b) il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3 (articolo, poi peraltro abrogato…) va letto… come segue… Come si vede, non solo nella ipotesi di trattenimento dei centri… ma anche nei casi di dichiarata inammissibilità dell’istanza di protezione il termine per la proposizione della domanda giudiziale in opposizione è dimezzato. Proprio in applicazione di questa disposizione di legge il Tribunale ha ritenuto tardivo e, quindi, inammissibile il ricorso, espressamente rilevando che non erano perciò pertinenti le considerazioni svolte, nella depositata memoria difensiva, con riguardo alla diversa ipotesi di trattenimento… In conseguenza l’appello, che, invece, continua a denunciare la non attinenza al caso di specie della pronuncia, in quanto il R. non si è mai trovato ospite di un tale centro, risulta totalmente distaccato dai motivi per cui è stata pronunciato il provvedimento impugnato e, pertanto, esso stesso è inammissibile”. Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). Il che non è stato nel caso concreto, giacchè, come si diceva, il ricorrente non ha individuato l’argomento che la Corte d’appello ha posto a base della propria decisione.

Sono poi inammissibili anche il secondo e terzo motivo, giacchè diretti a riproporre le domande di merito che la Corte territoriale non ha esaminato, come prima il Tribunale, per la ragione indicata.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2020

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