Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29940 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 29/12/2011, (ud. 16/12/2011, dep. 29/12/2011), n.29940
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro in
carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
M.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5409/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del
22/09/08 depositata il 23/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VELARDI Maurizio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 23 ottobre 2008, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che lo aveva condannato a pagare a M.L. l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, per l’epatite contratta a seguito delle trasfusioni cui la stessa era stata sottoposta nel luglio 1996, durante il ricovero nell’ospedale (OMISSIS);
la Corte territoriale, per quanto ancora qui interessa, ha ritenuto la legittimazione passiva del predetto Ministero, a nulla rilevando che la domanda per la prestazione in questione fosse stata presentata dall’assistibile il 2 luglio 2001, dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di indennizzo previsto dalla citata L. n. 210 del 1992, posto che, a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 2 restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento; per la cassazione della sentenza il Ministero suddetto ha proposto ricorso, con due motivi; l’intimata M.L. non ha espletato attività difensiva;
a seguito di relazione e previo deposito di memoria del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. sulla questione della legittimazione passiva, posta da parte ricorrente con il primo motivo d’impugnazione, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 11538/2011, componendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il principio secondo cui, “In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale” premesso che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche in relazione a tale domanda va quindi letta la ritenuta legittimazione passiva del Ministero, va data continuità al suddetto indirizzo ermeneutico;
avendo la Corte territoriale deciso in sostanziale conformità al suddetto orientamento, il motivo all’esame è manifestamente infondato;
3. il predetto indirizzo ermeneutico comporta inoltre l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata contraddittorietà di motivazione sempre in ordine alla questione della legittimazione passiva;
4. in definitiva il ricorso va rigettato;
non è luogo a pronunciare sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011