Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 29940 del 20/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 20/11/2018), n.29940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10774/2016 proposto da:

ARTA ABRUZZO AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA, 63, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MANUEL DE MONTE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione Piazza Cavour – Roma, rappresentato e difeso

dall’Avv. ANGELO TENAGLIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1070/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/10/2015; R.G.N. 421/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Flavio De Battista per delega verbale De Monte

Manuel;

udito l’Avvocato Tenaglia Angelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’A.R.T.A. Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente nei confronti di C.P., condannando l’Agenzia a corrispondere a quest’ultimo, entro i limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza dei singoli crediti, la somma di Euro 26.779,96 a titolo di differenze retributive, ratei di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, allo stesso spettanti in virtù dell’attività svolta continuativamente ed ininterrottamente nell’area amministrativa dal 2 aprile 2002 al 30 settembre 2011 in favore dell’Ente, in forza di contratti flessibili (di collaborazione coordinata e continuativa, a termine, di somministrazione).

La Corte territoriale ha escluso che nel caso in esame ricorressero le condizioni prescritte dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7 e, per le amministrazioni locali, del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110, comma 6, che giustificano il ricorso a collaborazioni esterne in presenza di obiettivi determinati e di esigenze temporanee ed eccezionali con convenzioni a termine; ha altresì ritenuto che tale previsione si limita allo svolgimento di prestazioni dirigenziali o di elevata professionalità, nelle quali non possono ritenersi rientranti quelle oggetto del profilo di esperto amministrativo, che non esprimono una particolare specializzazione professionale connessa ad un’oggettiva apicalità organica di area o di settore.

Ha, così, ritenuto che i contratti di collaborazione fossero stati stipulati in violazione delle norme sopra richiamate e che, pertanto, l’Agenzia si fosse avvantaggiata per ben nove anni delle prestazioni di fatto del C. al di fuori dei presupposti tipici previsti dalla legge.

Ha accertato, inoltre, provati i principali indici sintomatici dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, consistenti sostanzialmente nello stabile inserimento nell’organizzazione dell’Agenzia con relativa soggezione al vincolo di subordinazione gerarchica del datore, nell’adibizione del lavoratore allo svolgimento di mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell’A.R.T.A. Abruzzo e nelle modalità di svolgimento della prestazione.

Ha fatto discendere il diritto del C. al pagamento delle differenze retributive, nella misura desumibile dai conteggi prodotti, non oggetto di specifica contestazione, dall’art. 2126 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, e comunque, dall’art. 2041 c.c., poichè l’utilizzazione delle energie lavorative implicava un implicito riconoscimento dell’utilità della prestazione.

Ha infine accolto l’eccezione di prescrizione prospettata dall’A.R.T.A., riconoscendo che il Tribunale di Pescara aveva omesso di pronunciarsi sulla stessa e optando in proposito per l’applicazione della tesi del Giudice amministrativo secondo il quale il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi a una prestazione di lavoro resa alla P.A., decorre in costanza di rapporto anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia carattere temporaneo o provvisorio.

La cassazione della sentenza è domandata dall’A.R.T.A. Abruzzo, sulla base di tre censure, alle quali resiste C.P. con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella prima censura, formulata ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, la ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, art. 2222 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 110,comma 6, inerente la possibilità di stipulare contratti flessibili di lavoro. Omesso esame di un fatto decisivo”. Dopo aver riassunto le motivazioni per le quali l’A.R.T.A. Abruzzo, con riferimento al quadro normativo regionale connesso alla sua istituzione e al suo funzionamento, avrebbe avuto ragioni obiettive (e pienamente legittime) per far ricorso a forme di manodopera flessibili, compatibilmente con le risorse disponibili, per lo svolgimento dei suoi indifferibili e prioritari compiti d’interesse pubblico, la ricorrente sostiene che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, precluderebbe l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.. Essendo, perciò, pienamente validi i contratti flessibili succedutisi, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto del giudizio. Con lo stesso motivo di ricorso l’A.R.T.A. chiede l’annullamento della sentenza gravata per omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

La seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360, n. 3, lamenta “Violazione, falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e specificatamente dell’obbligo di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento all’applicazione dell’art. 2126”. Rileva che con il ricorso di primo grado l’odierno controricorrente aveva domandato l’accertamento dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 2002 fino alla stabilizzazione avvenuta nel 2011, e la condanna all’inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico, Categoria C, di cui al CCNL per i dipendenti del Comparto sanità, nonchè al pagamento delle relative differenze retributive maturate, ma non aveva mai avanzato – neppure in via subordinata – pretese risarcitorie con riferimento al riconoscimento di un rapporto “di fatto”, ai sensi dell’art. 2126 c.c., sicchè nessuna pronuncia poteva essere resa al riguardo.

Con la terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, alla sentenza impugnata viene addebitata “Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione degli artt. 2041, 2126, 2697 c.c., artt. 36 e 97 Cost. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35. Omesso esame circa un fatto controverso e decisivo del giudizio”. S’insiste sull’argomento, prospettato nella seconda censura, di una preclusione all’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in presenza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Tale norma, di carattere speciale, è stata dettata al fine di “responsabilizzare” la dirigenza pubblica dall’abuso nell’utilizzo di forme d’impiego flessibile, con la conseguenza non solo della impossibilità di conversione dei relativi contratti in impiego a tempo indeterminato, ma altresì della condanna al risarcimento del danno che risultasse provato da parte del lavoratore illegittimamente utilizzato.

Questa peculiarità del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, a parere della ricorrente, inibirebbe l’operatività dell’art. 2126 c.c., nel caso in esame, in cui i contratti di collaborazione succedutisi per nove anni, fino alla avvenuta stabilizzazione del rapporto, sono stati stipulati e sottoscritti dalle parti nella piena consapevolezza, non solo quanto alla forma giuridica adottata, ma anche quanto al valore della prestazione pattuito.

Il motivo di ricorso evidenzia, al riguardo, che la prestazione, resa da soggetti non assunti all’esito di una procedura di reclutamento, non sarebbe equiparabile a quella dei vincitori di concorso e, pertanto, il collaboratore, anche se ritenuto di fatto subordinato, non potrebbe pretendere la stessa posizione economica riconosciuta ai dipendenti pubblici (nella specie dal CCNL per i dipendenti del Comparto Sanità).

Con lo stesso motivo di ricorso l’A.R.T.A. chiede l’annullamento della sentenza gravata per omesso esame di un fatto decisivo della controversia.

Va preliminarmente rilevato che altre cause aventi il medesimo oggetto e vertenti sulle stesse questioni sono state esaminate da questo Collegio nell’Adunanza Camerale del 13 dicembre 2017 e decise in senso sfavorevole all’ARTA Abruzzo (cfr. Ord. nn. 9592, 9591, 7491, 7335, 7334, 7117, 7115, 7114, 7113 del 2018).

Venendo ora ai motivi prospettati in ricorso, il primo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui s’incentra sulle pattuizioni negoziali intercorse tra le parti con i contratti in questione, in quanto, nel censurare i suddetti documenti, la difesa di parte ricorrente non li allega, nè indica dove, nel corso del giudizio, essi siano stati prodotti, in violazione dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Omette, infatti, di indicare la specifica sede processuale in cui i documenti, contenenti le dichiarazioni negoziali, sono stati prodotti, di indicarne il contenuto, trascrivendo in particolare le causali (il ricorrente si limita ad affermare che nei contratti erano indicate in modo puntuale e chiaro le ragioni relative alla temporaneità e alle sopravvenute esigenze di nuovo personale; che nel contratto di collaborazione erano adeguatamente specificati i programmi su cui il lavoratore avrebbe operato), limitandosi a dare degli stessi la propria qualificazione.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa o inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena d’inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti, così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (Cfr. da ultimo Cass. n. 14107 del 2017).

Per il resto, il motivo risulta infondato in quanto “la sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 14434 del 2015).

La Corte territoriale in proposito ha accertato l’assenza dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, per il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ed ha evidenziato lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo lo schema tipico della subordinazione, valorizzandone alcuni degli indici costitutivi, quali lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente pubblico e l’adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell’Agenzia.

Tale giudizio di merito, compiutamente espresso nella sentenza gravata, è insindacabile dinanzi a questa Corte, nè residua spazio alcuno per il denunciato vizio di motivazione, atteso che l’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è invocabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Sez. Un. n. 8053 del 2014).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Pur riferendosi alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura denuncia nella sostanza un error in procedendo. Tuttavia, in tal caso, l’esercizio del potere-dovere di esame diretto degli atti da parte del Giudice di legittimità è condizionato dalla valida proposizione di una siffatta censura, che onera la parte a indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e a trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo altresì all’allegazione degli stessi, o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (cfr. Cass. n. 30708 del 2017; n. 15367 del 2014; Sez. Un. n. 8077 del 2012; n. 23420 del 2011).

A detti oneri non ha assolto l’ARTA Abruzzo nella fattispecie in esame, limitandosi ad affermare nel ricorso di aver offerto “…una ben precisa qualificazione del rapporto di lavoro con altrettante specifiche richieste” (p. 18 ric.) e di non aver minimamente formulato una domanda subordinata rispetto alla principale di applicazione dell’art. 2126 c.c.. Tali affermazioni, in base al principio richiamato, non forniscono indicazioni finalizzate al pronto reperimento dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado contenenti le conclusioni di parte ricorrente, che consentirebbe a questa Corte la verifica della qualificazione dell’azione proposta nel senso da questa prospettato.

Il terzo motivo è infondato.

Va richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte la quale afferma che “la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori del presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell’art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” (Cass. n.9591 del 2018, nonchè Cass. n. 3384 del 2017).

Con le richiamate pronunzie si è evidenziato che l’art. 2126 c.c., ha applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, salvo il caso in cui l’attività svolta risulti illecita perchè in contrasto con norme imperative attinenti all’ordine pubblico o poste a tutela di diritti fondamentali della persona.

Si è precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore, è quello proprio “di un rapporto di impiego pubblico regolare” (in motivazione Cass. n. 12749 del 2008) e, quindi, quello previsto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 2, dal contratto collettivo di comparto.

Questa Corte ha affermato altresì, con la sentenza n. 3384 del 2017, che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.

La Corte territoriale ha ricordato come in ragione della disciplina vigente la Pubblica amministrazione può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da un’elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non sia in grado di far fronte a una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.

Nel caso di specie il Giudice dell’Appello ha rilevato che l’ARTA si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore mediante sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, venendo l’attuale controricorrente inserito nella struttura organizzativa della pubblica amministrazione, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c..

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Stante l’infondatezza del ricorso, sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, di Euro 200 per esborsi, Euro 3.000 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubblica, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018

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